Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo Covid-19
Data firma: 22 maggio 2020
Parti: Parte pubblica e OO.SS.
Comparti: P.A., MIPAAF, Sede centrale
Fonte: fpcgil.it


Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”

Tra il Datore di lavoro della sede ministeriale di Via XX Settembre, 20, ***, Capo Dipartimento DPQAI e le Organizzazioni Sindacali - Comparto Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa, Confsal Unsa, Flp - Fp, Confintesa Fp MIPAAF, Usb Pi, le Organizzazioni Sindacali - Area Dirigenza Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa, Confsal Unsa Dirpa, Dirstat, Cida Fc, Unadis, Assomed Sivemp
Visto l' art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
Visti il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 ed il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020”, che recano misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore privato che sono pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione e ne condividono l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile;
Visto il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sottoscritto in data 3 aprile 2020, che prevede ulteriori misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei dipendenti pubblici nelle sedi di lavoro;
Visto il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Confederazioni CSE, CIDA, COSMED e CODIRP in data 8 aprile 2020 sempre in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a seguito dell'emergenza da Covid-19;
Viste la direttiva n. 2/2020 e la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che hanno fornito ulteriori indicazioni al fine dell'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, quali la limitazione al minimo indispensabile della presenza negli uffici e l'adozione di ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale;
Vista la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”, fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase due e sulle misure organizzative di prevenzione e protezione;
Viste le Circolari del Ministero della Salute n. 14915-29/04/2020 del 29 aprile 2020, recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” e n. 14916-29/04/2020, recante “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2”;
Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, redatto dall'INAIL ad aprile 2020;
Visto il DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
Visto, in particolare, l'Allegato 10 al DPCM 17 maggio 2020, recante “Criteri per Protocolli di settore” e ritenuto di dovere assicurare l'adozione di misure in coerenza con i criteri dettati nel predetto Allegato e con le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile;
Tenuto conto delle attribuzioni e delle corrispondenti responsabilità del Datore di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m., nonché dalla normativa emergenziale in vigore;
Confermate tutte le precedenti Circolari adottate in materia di contrasto al rischio di contagio da Covid-19;
Considerato che le parti intendono promuovere e agevolare il ricorso a tutte le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi;
Rilevato che, fermi rimanendo i poteri datoriali connessi alle responsabilità derivanti dal ruolo di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, le iniziative e le misure di sicurezza da adottare devono coinvolgere tutto il personale, dirigenziale e non dirigenziale;
Condivisa l'opportunità di attivare da parte dell'Amministrazione modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire la continuità dei servizi;
le parti sottoscrivono il presente Protocollo, per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, dai CCNL dei comparti e delle aree di contrattazione e dal Protocollo di accordo del 3 aprile 2020, nonché in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2020, dalla Circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e dal DPCM 26 aprile 2020.

Art. 1 (Condivisione delle misure)
L'Amministrazione si obbliga a dare applicazione alle disposizioni richiamate in premessa e ad aggiornare il DVR tenuto conto del rischio legato all'emergenza epidemiologica da Covid - 19. L'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali convengono che l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza presso la sede MIPAAF di via XX Settembre, 20 debba avvenire secondo un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica e nell'ottica di un approccio partecipato per l'attuazione delle procedure individuate, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà condurre a risultati efficaci. L'attuazione delle misure avviene mediante il coinvolgimento sinergico di tutte le figure della prevenzione sui luoghi di lavoro (medico competente, RSPP, RLS) e le Organizzazioni sindacali territoriali, per un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle misure di prevenzione e mediante l'aggiornamento del DVR.
Le parti convengono che le misure da adottare per prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro debbano essere di tre tipologie:
• Misure organizzative
• Misure di prevenzione e protezione
• Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.

Art. 2 (Lavoro agile, lavoro in sede, permessi, congedi, esenzione)
Per il periodo dell'emergenza il Ministero continua a dare massimo impulso all'utilizzo dell'istituto del lavoro agile, così come previsto dalla normativa vigente, tenendo conto anche delle particolari condizioni di salute dei dipendenti affetti dalle patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come ad esempio pazienti immunodepressi -persone con immunodeficienze congenite o secondarie -le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immunosoppressiva, le persone con malattie oncologiche), nonché delle esigenze di cura di figli minori/soggetti bisognosi di cure particolari, degli spostamenti, delle possibilità di accesso al trasporto pubblico e di altre specifiche esigenze segnalate dai dipendenti.
Sulla individuazione delle attività indifferibili e delle attività da rendere in presenza resta ferma la procedura già dettata con Circolare interna prot. n. 3813 del 13/03/2020.
Nei casi di impossibilità di ricorrere a forme di lavoro agile, per attività non indifferibili, e ferma rimanendo la possibilità, a richiesta, di utilizzo dei congedi straordinari previsti dalla normativa emergenziale, l'Amministrazione promuove le attività di formazione da remoto.
Il Ministero ricorre motivatamente all'esenzione dal servizio di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legge n. 18/2020, per quei lavoratori costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all'eccezionalità della pandemia da Covid-19, secondo quanto previsto dalla Circolare interna prot. n. 4981 del 10 aprile 2020.
È assicurata la cumulabilità dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, così come previsto dalla circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 in materia.

Art. 3 (Misure organizzative)
Le misure organizzative sono volte a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e, conseguentemente, degli orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell'eventuale utenza, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni e nelle postazioni di lavoro.
In quest'ottica, l'Amministrazione procede ad adottare le seguenti misure:
Gestione degli spazi di lavoro
Nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in sede, gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento fisico.
I dirigenti degli uffici e i responsabili delle strutture, d'intesa con il personale interessato e secondo le modalità che verranno comunicate dalla Direzione generale AGRET, adottano soluzioni organizzative dell'orario di lavoro e/o turnazioni tali da garantire, fino a cessate esigenze, la permanenza di una sola persona in ciascuna stanza.
Laddove non siano possibili in alcun modo soluzioni di permanenza alternativa nei locali di lavoro, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass e similari).
La gestione degli spazi di lavoro è aggiornata ogni qualvolta si definiscano ulteriori rientri di personale presso la sede.
Per la sede ministeriale sono dettate le specifiche misure di gestione degli spazi riportate nel Piano operativo allegato al presente Protocollo, come specificato nel successivo art. 5.
In particolare l'accesso al primo piano avverrà per il tramite della scala B; quello al secondo piano attraverso la scala A; quello al terzo piano tramite la scala C; al quarto piano attraverso la scala D; l'accesso al piano - 1 tramite la scala interna di accesso al bar.
Gli impianti elevatori, dopo la riattivazione, potranno essere utilizzati da una sola persona per volta.
Organizzazione e orario di lavoro
La Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ribadisce che la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dal DPCM 26 aprile 2020.
In quest'ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.
Fermo restando quanto specificato al precedente articolo 2, nella fase di progressiva e graduale riattivazione del lavoro in sede l'articolazione dell'orario di lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
Gli orari di lavoro sono rimodulati anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico.
Le ipotesi di regolamentazione dell'orario di lavoro, anche al fine di ampliare le fasce di flessibilità in entrata ed in uscita del personale, saranno oggetto di previo confronto con le RSU.
Al fine di consentire un'azione integrata per mitigare questa tipologia di rischio, i dirigenti degli uffici e i responsabili delle strutture provvedono alla redazione di un piano di ridefinizione degli orari di lavoro che tenga altresì conto delle esigenze di spostamento, di accesso al trasporto pubblico e di cura di figli minori/soggetti bisognosi di cure particolari dei dipendenti degli uffici. Gli orari di lavoro sono rimodulati e scaglionati, a cura del singolo dirigente, con ingresso consentito dalle h. 7:00 alle h. 12:00, tenuto conto delle particolari situazioni personali e familiari dei dipendenti, anche con riguardo alle esigenze connesse con il sistema di trasporto pubblico.

Art. 4 (Misure di prevenzione e protezione)
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., l'Amministrazione adotta per la sede di via XX Settembre, 20 misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, come di seguito specificate.
Informazione e formazione
L'Amministrazione realizza una efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e favorisce, anche mediante l'utilizzo della rete intranet, l'accesso a fonti istituzionali per le informazioni.
Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:
• Ministero della Salute
• Istituto Superiore di Sanità (ISS)
• Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
• Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
L'Amministrazione provvede a rendere disponibili specifici documenti e contenuti multimediali di informazione per i dipendenti quale misura permanente volta ad aggiornare i dipendenti sui comportanti da osservare sul luogo di lavoro e, più in generale, per prevenire il diffondersi dell'epidemia.
In più punti della sede ministeriale, inoltre, sono affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le misure di prevenzione.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
L'Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani, sia nei servizi igienici, sia in ulteriori punti comuni di maggiore passaggio.
L'Amministrazione assicura la pulizia giornaliera degli ambienti e delle aree comuni e di attesa dell'utenza, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alle cd. superfici di contatto (pulsantiere degli ascensori, maniglie, distributori automatici, fotocopiatrici ecc.), nonché delle autovetture di servizio.
L'Amministrazione provvede, tramite operatori specializzati, alla sanificazione periodica, a cadenza quindicinale, di tutte le postazioni di lavoro, dei locali, degli ambienti e delle aree comuni mediante interventi specializzati e, qualora si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che abbia avuto recente accesso agli spazi del Ministero, provvede alla chiusura della sede per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati, secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.
Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie L'Amministrazione prevede e rende disponibili, per tutti i lavoratori, una mascherina di tipo chirurgico al giorno, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1 del Decreto legge n. 18/2020. Tenuto conto delle specificità delle mansioni e delle attività espletate da ciascun dipendente, l'Amministrazione provvede altresì a dotare determinate figure professionali, maggiormente esposte al contatto con il pubblico (personale di ufficio passi, ufficio postale, portineria, autorimessa) di mascherine del tipo FFP2.
Ulteriori DPI (quali guanti di protezione) saranno forniti non appena disponibili e reperibili sul mercato.
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
Nella fase di riattivazione della permanenza in sede, l'Amministrazione adotta il Piano di Sorveglianza Sanitaria COVID-19, redatto dal Medico competente dott. Vincenzo Galassi, allegato al presente Protocollo unitamente ai relativi allegati e facsimili di dichiarazioni.
L'Amministrazione introduce, mediante il Medico competente, una “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i dipendenti che, per pregresse o sopravvenute condizioni patologiche, presentano una condizione di maggiore rischio o profili specifici di rischiosità.
Il Piano di Sorveglianza Sanitaria COVID-19 disciplina, tra l'altro, la visita medica a richiesta per i dei lavoratori fragili e le procedure di ripresa del lavoro da parte dei lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2 e dei lavoratori che siano stati identificati come “contatti stretti”.
Il dipendente che sia risultato positivo all'infezione da SARS-CoV-2 è sottoposto a visita dal medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento della Prevenzione sanitaria/ASL territorialmente competente.
Come da comunicato del Comitato Tecnico Scientifico del 19 marzo 2020: “Il paziente guarito è colui che risolve i sintomi dell'infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro, per la ricerca di SARS-CoV-2”.
Analogamente, il personale posto in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, preso in carico dal Dipartimento della Prevenzione sanitaria/ASL territorialmente competente, potrà riprendere servizio solo dopo il nulla osta di dette Autorità sanitarie. Comportamenti negligenti e imprudenti, che cagionino un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, configurano, salvo ipotesi di reato più gravi, la fattispecie di cui all'art. 452, comma 1, codice penale (epidemia colposa). L'Amministrazione si impegna a valutare la possibilità di stipulare una Convenzione con Enti del servizio sanitario Nazionale per l'esecuzione sui dipendenti di esami diagnostici autorizzati e validati, qualora necessari.

Art. 5 (Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di infezioni da SARS-CoV-2)
Misurazione temperatura corporea
Nella fase di transizione, l'Amministrazione attua, ai fini della prevenzione della ripresa del contagio, una procedura del controllo della temperatura corporea sui dipendenti e sugli utenti esterni che accedono alla sede ministeriale, prima dell'accesso alla sede, mediante personale specializzato.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e trattate.
Il dipendente è tenuto obbligatoriamente a sottoporsi alla misurazione della temperatura anche in caso di accesso alla sede mediante ingresso dall'area pertinenziale di Via Carducci.
L'Amministrazione assicura la tutela della riservatezza e della dignità delle persone nell'attuazione di tale misura e, a tal fine, dirama l'allegata informativa sul trattamento dei dati personali (All. 2).
Misure in caso di sintomi in sede
Il dipendente che presenta febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse deve comunicare immediatamente le circostanze al superiore gerarchico, che informerà tempestivamente la Direzione Generale AGRET. In tali casi, si dovrà procedere al suo isolamento e la Direzione Generale AGRET provvede immediatamente ad avvertire il Medico competente, le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19.
L'Amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell'indagine, il Ministero potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Autoresponsabilità del dipendente in caso di sintomi
Nell'ottica di un approccio partecipato per l'attuazione delle procedure individuate, le parti concordano sul fatto che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà condurre a risultati efficaci.
Il dipendente deve essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di potenziale pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone particolarmente a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), anche se riguardano prossimi congiunti conviventi o persone con cui abbia avuto contatti stretti.
Il dipendente deve pertanto informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Tale obbligo di comunicazione sussiste in tutti i casi in cui i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
Anche al di fuori del luogo di lavoro, i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, devono evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN e devono contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero verde regionale 800 118 800 o il numero nazionale di emergenza 112 o il numero verde 1500 del Ministero della Salute.
In linea con le indicazioni delle Autorità sanitarie, le Parti promuovono ogni azione per incoraggiare i lavoratori con sintomi sospetti di COVID-19 o con familiari affetti o con sintomi sospetti a non recarsi sul posto di lavoro ed estendere l'accesso ai congedi di malattia retribuiti, alle indennità di malattia e ai congedi parentali per assistenza e cura.

Art. 6 (Regole obbligatorie di comportamento)
Tutto il personale è invitato ad adottare i comportamenti igienico sanitari già comunicati dall'Amministrazione e, in particolare:
- Lavare e asciugarsi bene le mani; utilizzare preferibilmente acqua e sapone per 40-60 secondi o un disinfettante per le mani per 20-30 secondi;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Evitare gli assembramenti;
- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); gettare il fazzoletto monouso, usato per il naso e/o per la bocca, nei cestini in dotazione: non abbandonare il fazzoletto utilizzato a terra o su superfici diverse;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Chiudere il coperchio/copri sedile prima di scaricare, dopo l'uso dei servizi igienici;
- Preferire l'utilizzo delle scale a quello dell'ascensore sia in salita che in discesa; in caso di necessità, l'ascensore potrà essere utilizzato, ma da una persona per volta;
- Limitare la permanenza nelle aree comuni, se non per il tempo strettamente necessario;
- Sgomberare e mantenere tutte le superfici di lavoro libere da documenti e da qualsiasi suppellettile, non corrispondente agli strumenti di lavoro (hardware, tastiera, mouse, video-PC e simili), per consentire un'adeguata, approfondita e specifica attività di pulizia;
E' fatto obbligo a tutto il personale di indossare la mascherina di tipo chirurgico negli spazi comuni, quando ci si sposta/accede agli ambienti di lavoro di altre persone o nei percorsi di accesso/uscita e nelle aree comuni.
Nella propria stanza, da soli, si può non utilizzare la mascherina.
E' fatto obbligo a tutto il personale di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno della sede, che devono comunque avvenire indossando le mascherine chirurgiche fornite dall'Amministrazione.
È fatto espresso divieto a tutto il personale affetto da sintomi influenzali potenzialmente riconducibili all'infezione da Covid-19 (febbre, tosse, congiuntivite, dispnea e simili) e per i dipendenti che, pur non presentando sintomi, abbiano avuto contatto con persona con test positivo al Covid-19, di presentarsi in servizio. In tali casi, è necessario contattare preventivamente il medico di medicina generale per le valutazioni sanitarie necessarie.
I lavoratori sono tenuti alla tempestiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione/ASL territorialmente competente in caso di “contatto stretto”, così come definito dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria o in caso di sintomi influenzali, quali febbre a 37.5°, tosse, difficoltà respiratoria e simili.

Art. 7 (Attuazione delle misure)
Il Datore di lavoro, per l'attuazione delle misure di cui ai precedenti articoli, dirama il Piano operativo allegato al presente Protocollo, che detta:
- Disposizioni immediatamente precettive per tutti di dipendenti quanto a misure di condotta da tenere sul luogo di lavoro e prescrizioni inderogabili (Sezione A);
- Misure tecniche, organizzative e procedurali e organizzative per le attività svolte in assenza di pubblico (back office) (Sezione B);
- Ulteriori istruzioni e misure organizzative e procedurali per le attività svolte in presenza di pubblico (front office) (Sezione C);
- Ulteriori istruzioni e attività svolte da personale in contatto con servizi/fornitori esterni (Sezione D);
- Il riepilogo delle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale (Sezione E).
Il predetto allegato reca anche un registro delle attività, che verrà compilato settimanalmente o, all'occorrenza, quotidianamente per verificare lo stato di attuazione delle misure.

Art. 8 (Monitoraggio)
Le parti concordano sulla primaria esigenza che tutti i dipendenti e i dirigenti siano coinvolti nel processo sulla base del loro grado di responsabilità.
Nell'ottica della valutazione e del miglioramento del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, l'attuazione di misure di prevenzione e protezione, il Piano operativo allegato al presente Protocollo potrà essere sottoposta alle revisioni necessarie per il migliore adeguamento delle misure agli elementi specifici del luogo di lavoro.
L'Amministrazione si impegna a condividere con le Organizzazioni sindacali tutte le informazioni e le iniziative volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti in relazione al rischio di contagio da Covid-19. A tale scopo, viene istituito un Comitato di monitoraggio composto dal Datore di lavoro e dai suoi delegati, da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali, dalle RSU, dagli RLS, dal Medico competente e dall'RSPP.

Letto, firmato, sottoscritto
 

Allegato 1 - Informativa trattamento dati personali
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID- 19, accedono ai locali ed agli uffici dello stabile ministeriale sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sito Roma, via XX Settembre, 20.
Titolare del trattamento
*** - Datore di lavoro della sede ministeriale di via XX Settembre, 20, Roma. Pec: : ***@pec.politicheagricole.gov.it Mail:***@politicheagricole.it
Recapito telefonico: *** - *** - ***
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati attinenti alla temperatura corporea della persona che accede ai locali ed agli uffici dello stabile ministeriale.
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono nello specifico:
a) al personale degli uffici di Via XX Settembre, 20.
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori ed altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici ministeriali.
Finalità del trattamento
- prevenzione dal contagio da COVID-19
- tutela della salute delle persone in azienda
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie
Base giuridica del trattamento
-motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e modificazioni;
-obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20).
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura è vietato l'accesso ai locali e agli uffici dello stabile ministeriale e la permanenza negli stessi.
Modalità e ambito del trattamento
Il personale incaricato dal Ministero provvederà alla misurazione della temperatura corporea, senza effettuare la registrazione del dato.
L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura di 37,5° potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.
Comunicazione a terzi
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per il tracciamento degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Durata del trattamento
I dati personali, raccolti in base alla presente informativa, saranno conservati dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione del trattamento.
Dette richieste potranno essere rivolte direttamente al titolare del Trattamento, ai recapiti indicati in premessa.
Nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.
 

Allegato 2 Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) del Medico Competente e Malattia Covid-19
Ambito non sanitario


PREMESSA
I luoghi di lavoro sono uno snodo cruciale nel contrasto al contagio ed i MC vi svolgono una funzione centrale. Il loro supporto ai lavoratori ed ai datori di lavoro è determinante nel progettare le misure preventive e nel contribuire a che la loro applicazione possa mantenersi integrale. Il contenimento della ricircolazione virale richiede anche uno scambio regolare di informazioni tra aziende ed autorità politica e sanitaria, così come tra MC, Medici di Medicina Generale e Dipartimenti di prevenzione. Auspichiamo che il flusso di queste comunicazioni sia regolato in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale. Al compito ora visto, che sarà centrale per lungo tempo, si accompagna la delicata gestione dei lavoratori cosiddetti “fragili” e la riattivazione delle attività di sorveglianza sanitaria, in condizioni di aumentata sicurezza per gli operatori e per i lavoratori. Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera.
In tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia delle misure stesse.
Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico. L'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro. Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare lo stesso DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l'individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità.
In merito, si rileva che diversi interventi organizzativi che, già nell'ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a maggior ragione in questo periodo emergenziale, vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia. A tal proposito, si sottolinea come il lavoro “a distanza” ha rappresentato una modalità di organizzazione che ha permesso di lasciare in attività numerosi lavoratori contribuendo, allo stesso tempo, a contenere il contagio senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, in particolare in alcuni settori. Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta assumendo, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.


INFORMAZIONE
L'Azienda attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in Azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati a specifici contesti produttivi, il lavoratore deve essere informato circa:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
-l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro: o mantenere la distanza di sicurezza;
o rispettare il divieto di assembramento;
o osservare le regole di igiene delle mani;
o utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).


RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA IMPLEMENTAZIONE E NEL MANTENIMENTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO
I protocolli di sicurezza anti-contagio hanno la duplice finalità di garantire adeguati livelli di protezione per i lavoratori e di scongiurare un nuovo arresto dell'azienda, a seguito della diffusione del contagio al suo interno. I MC hanno già ampiamente fatto esperienza e collaborato al recepimento aziendale del cosiddetto Protocollo condiviso [del 14/04/2020]; le indicazioni seguenti si limitano a riepilogarne i contenuti salienti. La riapertura delle attività produttive è programmata utilizzando uno strumento di valutazione appositamente predisposto dall'INAIL e basato sui parametri di esposizione, prossimità ed aggregazione. Le indicazioni fornite da INAIL devono essere contestualizzate nelle singole realtà produttive con il fondamentale contributo del MC che in molte situazioni rappresenta l'unica figura tecnica a supporto del datore di lavoro.


ATTIVITA' LAVORATIVA : RIPRESA E PROSECUZIONE
La fase di ripresa avviene prevedendo una fase di progettazione e di sperimentazione delle misure per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. Essa necessita del rientro in azienda di un numero di lavoratori limitato e solo progressivamente crescente, in correlazione ad un riavvio selettivo di singoli reparti o funzioni aziendali.
- I lavoratori devono essere informati e formati sulle misure di prevenzione adottate in azienda e sulle corrette modalità di utilizzo e di smaltimento dei presidi di protezione. Fondamentale, inoltre, è la responsabilizzazione dei lavoratori, opportunamente informati, in merito all'obbligo di rimanere a casa in isolamento in caso di comparsa di sintomatologia sospetta e di contattare prontamente il medico di medicina generale e le autorità sanitarie. Si raccomanda di effettuare informative multilingue in caso di presenza di lavoratori stranieri.
- Appare necessario predisporre protocolli operativi per la gestione di casi sintomatici durante l'orario di lavoro e collaborare con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la ricerca dei contatti di lavoratori sospetti o confermati COVID-19 positivi. Fondamentale la sanificazione degli ambienti frequentati dal caso sospetto o confermato.
- La riorganizzazione aziendale deve prevedere una rimodulazione delle turnazioni e dei livelli produttivi, con definizione di un numero massimo di persone nello stesso ambiente di lavoro favorendo orari di ingresso ed uscita scaglionati; il lavoro agile va considerato la modalità ordinaria dell'attività lavorativa ogni qualvolta possibile. Vanno limitati i contatti con i fornitori esterni e l'accesso ai visitatori ed utenti.
- Cardini delle misure di prevenzione sono il rispetto della distanza interpersonale massima possibile, un uso estensivo della mascherina chirurgica e il lavaggio frequente delle mani con acqua o soluzione alcolica.
- La necessità di lavorare ad una distanza inferiore ad un metro deve essere preliminarmente valutata, va considerata una modalità non ordinaria, impone l'uso degli strumenti di protezione e deve riguardare il numero strettamente necessario di lavoratori.
- Per le postazioni di lavoro di tipo impiegatizio è necessario ridurre al minimo la presenza degli operatori negli uffici comuni ed in maggior misura negli ambienti “call center” e per le modalità di lavoro “coworking”. È necessario limitare anche il numero di persone presenti alle riunioni ed ai corsi di formazione, prediligendo l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze).
- Nel lavoro di tipo operativo è necessario valutare l'opportunità di modificare le postazioni, le linee di produzione e gli ambienti se caratterizzati da insufficiente distanziamento o da temperature non ottimali o, in considerazione della possibilità di formazione di aerosol, da elevata umidità o da calpestio bagnato.
- Va sempre posta attenzione, nell'analisi dei protocolli di sicurezza anti-contagio adottati dalle aziende, alla gestione degli spazi comuni (mense, aree fumatori e ristoro, spogliatoi, bagni, depositi, ascensori, montacarichi, ecc.) - Ove necessario vanno previste modalità sicure di raggiungimento del posto di lavoro e di ritorno presso l'abitazione.
- Particolare attenzione durante la formazione andrà posta alla possibilità che i presidi, se utilizzati scorrettamente, possano essere una fonte di infezione
Ricordiamo:
- l'inutilità di utilizzare mascherine e facciali mantenendo la barba;
- che la loro efficacia diminuisce con l'uso;
- il divieto di togliere questi presidi (p.e. fumo, bere, mangiare) senza sostituirli;
- la necessaria cura per evitare che le mani alla rimozione dei presidi si contaminino nel toccarne la parte anteriore;
- l'importanza dell'immediato smaltimento dei presidi da attuarsi con procedure corrette e con successivo lavaggio delle mani;
- che le mascherine non possono essere di tipo civile (di solo tessuto) ma di tipo medico, l'uso delle mascherine deve essere continuo durante l'attività di lavoro promiscua con altri lavoratori;
- che l'utilizzo dei guanti, ove necessari, non deve indurre ad attenuare la più rigorosa osservanza delle misure di igiene delle mani.
- Le mascherine, e gli eventuali altri strumenti di protezione individuale monouso necessari per il Covid-19 vanno raccolti separatamente in contenitori adeguati, ed inattivati ad es. con ipoclorito di sodio, prima dello smaltimento.
- Una particolare enfasi deve essere posta riguardo alle misure di aerazione periodica degli ambienti, di controllo dei ricambi d'aria e di verifica della salubrità dei sistemi di condizionamento dell'aria.
- L'utilizzo promiscuo di qualunque oggetto presente nell'ambiente di lavoro deve essere ridotto al minino indispensabile, deve prevedere l'utilizzo di guanti e comportare l'igienizzazione dell'oggetto da parte dell'ultimo utilizzatore.
- Pulizia e disinfezione di apparecchiature, attrezzature e strumenti, deve essere affidata al lavoratore che le utilizza e deve essere eseguita a ogni fine o cambio turno.
- I lavoratori addetti alle pulizie vanno considerati a rischio aumentato di contagio e come tali protetti con gli appropriati DPI, differenziando la tipologia della protezione respiratoria a seconda delle attività (sempre guanti e camice; FFP2 ed eventualmente visiera per gli addetti alla sanificazione e mascherina chirurgica per gli addetti alle pulizie; copricalzari negli ambienti che lo richiedono). L'uso della FFP2 andrà comunque previsto in caso di intervento di pulizia e sanificazione di ambienti ove ha soggiornato un soggetto Covid positivo.
La fase di prosecuzione richiede un continuo impegno di tutta la comunità aziendale affinché non si attenui l'attenzione alle misure di contrasto al contagio. Nella fase di prosecuzione:
- Occorreranno periodici interventi di formazione per la verifica della corretta adozione delle procedure progettate e dell'uso degli strumenti di protezione personale.
- Dovrà continuare la rigorosa osservanza di tutte le misure di protezione definite nella “fase di ripresa”.
- Assetto definitivo delle competenze in merito alle persone "fragili" La tutela delle persone “fragili”, necessaria probabilmente per un periodo di tempo non breve, potrà essere garantita solo prolungandone l'astensione dal lavoro o individuando ambienti senza la presenza di altre persone.
I MC continueranno a non far mancare il loro sostegno ai lavoratori “fragili”, ma è facilmente prevedibile che col passare del tempo le condizioni in cui questi potranno trovarsi, diverranno difficilmente sostenibili, spingendole a chiedere di ritornare al lavoro.


SORVEGLIANZA SANITARIA
In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di visite mediche ivi incluse, si ritiene che esse debbano essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020).
In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale “insieme di atti medici” e quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.


ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DI VISITE:
- Le aziende dovranno avere cura di evitare l'invio a visita di lavoratori con sintomi che possano essere riconducibili a Covid-19.
- L'arrivo dei lavoratori dovrà essere programmato in maniera da ottenere il necessario scaglionamento; prima dell'accesso all'ambulatorio i lavoratori dovranno praticare l'igiene delle mani ed indossare una mascherina medica.
- Negli ambulatori potranno essere presenti contemporaneamente un numero massimo di lavoratori che possa garantire distanze interpersonali di almeno due metri.
- Tutti i lavoratori che dovessero presentare sintomatologie sospette per Covid-19 saranno allontanati e invitati a contattare il Medico Curante.
- Manovre producenti droplet o aerosol (come alcool test o spirometria) saranno sempre differibili tranne casi particolari a giudizio del MC.


CRITERI IGIENICO-ORGANIZZATIVI
Ambulatorio:
o ambiente sufficientemente ampio da consentire un distanziamento maggiore dei 2 metri;
o presenza di igienizzanti;
o misure di disinfezione e sanificazione (comprendenti superfici e suppellettili, da ridurre all'essenziale);
o misure per i servizi igienici e previsione di servizi distinti per gli operatori;
o misure inerenti l'aerazione periodica;
o verifica della salubrità dei sistemi di ricircolo e di condizionamento dell'aria;
o gestione dei rifiuti come infetti di categoria B (UN3291);
o dispositivi di protezione per gli operatori;
o esecuzione di manovre che producono aerosol: almeno FFP2 senza valvola, visiera o occhiali, guanti, camice;
o negli altri casi: mascherina medica almeno di tipo II, guanti, camice.
In assenza dei requisiti igienico-organizzativi di cui sopra le visite mediche periodiche andranno differite e, ove assolutamente necessario e comunque per il periodo strettamente limitato a quello epidemico, potranno essere prese in considerazione modalità diverse che preveda comunque la imprescindibile interazione tra il medico ed il lavoratore.
In presenza dei requisiti igienico-organizzativi di cui sopra, le visite mediche potranno essere effettuate sia nei locali aziendali sia presso l'ambulatorio del MC. Si sconsiglia l'uso di ambulatori mobili.


SORVEGLIANZA SANITARIA
Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione dell'esito della valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competente deve partecipare attivamente; ciò assume particolare rilevanza nell'attuale periodo pandemico, in cui è necessario stabilire delle priorità.
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione, il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia sulla base della valutazione dei rischi dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.
In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:
- la visita medica periodica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani.
Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., ci si attiene rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
- Prima di recarsi ad effettuare la visita medica ed al termine della visita stessa, il lavoratore si deve lavare le mani rispettando le procedure previste;
- In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina);
- Nell'effettuare le visite mediche, il medico indossa maschera protettiva e visiera al fine di evitare il contagio;
- Dopo ogni visita, il medico procede alla sanificazione di tutto il materiale, non monouso, utilizzato per la visita del lavoratore.
- Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi è fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto è inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate, di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 112 e di non recarsi al pronto soccorso.
- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, è differita l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
o idoneità;
o idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
o inidoneità temporanea;
o inidoneità permanente.
Andrebbe altresì sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS- CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.
Focalizzando l'attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, dell'eventuale variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV-2 quale:
- contatto con caso sospetto;
- inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario;
- riscontro di positività al tampone.
E' fondamentale richiamare il ruolo che il medico competente può svolgere per il contact tracing nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e conseguentemente all'importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV-2.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
I test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. Circa l'utilizzo dei test sierologici nell'ambito della sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l'idoneità del singolo lavoratore.


GESTIONE DEI SOGGETTI/LAVORATORI FRAGILI
Il protocollo nazionale prevede che spetta al Medico Competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori; alla luce delle diverse interpretazioni e posizioni espresse in merito alla sostanziale criticità nell'applicazione della procedura prevista dal protocollo si ritiene che, a tal fine, il ruolo del medico competente nella gestione delle situazioni di fragilità sia in primo luogo quello di segnalare i soggetti che in relazione alle loro condizioni cliniche, qualora conosciute dal Medico competente, possano necessitare di una maggiore tutela, e secondariamente quello di supportare comunque il Datore di lavoro nel garantire adeguata informazione per la tutela dei lavoratori fragili.
Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (fragilità) nei confronti del SAR-CoV-2.
Alla ripresa delle attività lavorativa, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età (rif. Documento Tecnico INAIL aprile 2020);
In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore” fragilità” legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (neoplasie maligne,malattie cardiovascolari, malattie croniche respiratorie, metaboliche/diabete, patologia renale cronica o epatica, malattie immunitarie), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.
Il medico competente valuterà i lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte loro l'uso corretto delle protezioni e l'osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.) ,valuterà peraltro le lavoratrici in stato di gravidanza.
Per questi lavoratori possono essere necessarie ulteriori misure di tutela che in qualche caso possono anche prevedere la sospensione dell'attività lavorativa.


TUTELA DEI SOGGETI/LAVORATORI FRAGILI
L'individuazione dei lavoratori fragili sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, potrà avvenire da parte del Medico Competente (MC) sia sulla base dei dati ricavabili dalla “cartella sanitaria e di rischio” sia sulla base di altra documentazione più dettagliata e aggiornata prodotta dal lavoratore. A questo fine, il lavoratore potrà richiedere al Medico di medicina generale (MMG) una relazione clinica di aggiornamento che sarà presa in considerazione dal Medico Competente.
- Una volta accertata la condizione di fragilità, il MC valuta la probabilità di esposizione al contagio connessa all'attività lavorativa specifica.
- Quando, a giudizio del MC, le due condizioni (fragilità da una parte e probabilità di esposizione al contagio dall'altra) configurassero una minaccia per la salute del lavoratore, il MC propone al Datore di Lavoro interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad es. separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.). atte a tutelare il lavoratore “fragile”.
- Nel caso in cui questi interventi non fossero praticabili, il MC redige una dichiarazione che il lavoratore potrà esibire al suo MMG per il rilascio della certificazione di malattia INPS.
- Nel caso di un lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria o sottoposto a sorveglianza periodica pluriennale che ritenga di trovarsi in una condizione di fragilità, lo stesso dovrà fare richiesta di visita straordinaria col MC in occasione della quale produrrà la documentazione sanitaria per certificare la sua fragilità.


PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITA' AI TEST
La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 1500. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno o a provvedimento di quarantena cautelare.
Nel caso in cui venga comunicata all'azienda la positività di un proprio operatore, si procederà applicando i seguenti punti.
Le aziende appaltatrici devono comunicare qualsiasi caso di positività di lavoratori che hanno operato presso l'azienda committente. In questo caso, committente e appaltatore collaboreranno con l'autorità sanitaria.


• INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA
Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico.
Qualora questo non fosse possibile, l'operatore dovrà subito dotarsi di mascherina e recarsi all'interno di un locale chiuso precedentemente individuato, e l'azienda provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato, adottando tutte le precauzioni previste per gli interventi di sanificazione.
Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all'interno della cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno poi chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento. Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.


• INDIVIDUAZIONE DI PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA
Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre e tosse secca, si procederà immediatamente ad allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro e gli verrà chiesto di recarsi immediatamente al proprio domicilio, dove dovrà contattare il proprio medico curante.
L'azienda comunica, immediatamente, il caso all'autorità sanitaria competente e si mette a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L'azienda procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall'autorità stessa.
Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l'autorità contatterà l'azienda, eventualmente anche il medico competente, per definire le misure quali l'indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell'attività, sanificazione straordinaria ecc.
L'azienda provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall'autorità, tra cui l'eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.


• MISURE IMMEDIATE DI INTERVENTO
Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, l'azienda adotta i seguenti interventi precauzionali: f Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
- Interdizione, fino all'avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree di transito;
- Immediata sanificazione di, in questo ordine cronologico:
° Delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori;
° Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;
° Area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, frigo, forno ecc.).
La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. Per ottenere questo, l'azienda invia all'impresa di pulizie una richiesta di intervento in base al modello allegato.


• RIENTRO DI PERSONA RISULTATA POSITIVA
In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19, per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica, prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Inoltre si richiama l'attenzione che deve essere posta nell'evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell’ambiente di lavoro.
Il ritorno in azienda una persona risultata positiva deve essere preceduto da una preventiva comunicazione da cui risulti l''avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie territoriali.
Se l'assenza dal lavoro per la quarantena ha superato i 60 giorni, il lavoratore verrà sottoposto a visita medica di rientro.

COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L'AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLA PROCEDURA
Viene costituito un Comitato finalizzato all'applicazione e verifica delle regole previste all'interno di questa procedura. Il comitato è composto da responsabili delle principali funzionali aziendali presenti presso la specifica unità produttiva e dalle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
Il comitato viene costituito mediante il verbale allegato alla presente. In fase di costituzione, viene definito il presidente, nella figura del responsabile di sede, e il segretario, nella figura del responsabile risorse umane della sede.
Le attività del comitato sono:
• Analisi dettagliata della presente procedura e richiesta di eventuali aggiornamenti;
• Analisi dettagliata delle condizioni presenti nella sede al momento e individuazione delle misure da mettere in atto per colmare il gap. Questo può essere fatto usando una checklist.
• Adozione, nel limite delle proprie funzioni, degli interventi necessari volti ad eliminare il gap di cui al punto 2;
• Interfaccia preferenziale per i lavoratori della sede, circa dubbi o preoccupazioni in merito alla condizione in corso;
• Verifica del mantenimento delle condizioni di rispetto delle procedure mediante compilazione, giornaliera, della checklist, aggiungendo, qualsiasi indicazione utile al miglioramento del sistema di prevenzione del contagio;
• Richiesta di intervento, per le funzioni non di competenza della sede, all'organo centrale.
Alle riunioni di comitato si applicano le regole previste all'interno della procedura, finalizzate alla riduzione del rischio da contagio.

 

- Lista di controllo per la verifica delle condizioni minime di sicurezza per l'esecuzione della Sorveglianza Sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08 durante l'emergenza da epidemia Covid-19

- Comunicazione degli esiti della verifica delle condizioni minime di sicurezza per l’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08 durante l’emergenza da epidemia COVID-19

- Modulistica

- DICHIARAZIONE PER SVOLGIMENTO/RIPRESA ATTIVITA’ LAVORATIVA


Nota a verbale al Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della sede centrale del Mipaaf in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19

La FP Cgil sottoscrive il Protocollo di accordo, ritenuto comunque opportuno, necessario e non più rinviabile, pur nella piena consapevolezza della sua parzialità ed esprimendo il proprio assoluto dissenso in ordine alla scelta dell’Amministrazione di non estendere i contenuti dello stesso a tutti Dipartimenti e le sezioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che avrebbero dovuto ricevere direttive uniformi su tutto il territorio e pari trattamento, se non altro per quanto attiene gli standard minimi comportamentali per garantire la definizione, pur nella attuale emergenza sanitaria in corso, di procedure condivise volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza.

Tutto ciò premesso la scrivente organizzazione sindacale esprime il proprio dissenso in ordine alla circostanza negativa che la Delegazione di Parte pubblica, nonostante le ripetute sollecitazioni in merito, non sia riuscita a definire una proposta organica e complessiva riguardante anche gli Uffici centrali e periferici ed il personale dell’Icqrf che, proprio per la specifica tipologia di attività.

Si auspica quindi che a breve si provveda a sanare la anomalia richiamata per ricondurre nell’alveo delle corrette relazioni sindacali la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dall’art. 7 comma 6 lettera k) del CCNL 2016-2018 nonché dall’art. 43, comma 1, lettera c) CCNL area funzioni centrali 2016/2018.

 

Roma, 22 maggio 2020