Regione Liguria
Ordinanza 7 settembre 2020, n. 57/2020
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 settembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;
RICHIAMATE:
l'ordinanza 1 agosto 2020 n. 52 recante: “Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020” ;
l'ordinanza 4 settembre 2020 n. 55 recante: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020.
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potesta' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
RILEVATO CHE: il d.P.C.M. in data 7 settembre 2020 sono state prorogate fino al 30 settembre le misure di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID - 19;
il d.P.C.M. di cui al precedente alinea approva le “Linee guida l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID - 19 in materia di trasporto pubblico” ed alle quali si fa espresso rinvio;
in ragione di quanto precede cessa l'efficacia dell'ordinanza 7 luglio 2020 n. 41 recante: "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dal 27 giugno 2020 ";
RITENUTO CHE:
• in ragione dell'emanazione da parte del Governo di ulteriori misure si debba garantire la prosecuzione delle misure già adottate dalla Regione Liguria senza soluzione di continuità;
• di dover emanare, in relazione alla cessazione di efficacia dell'ordinanza 41/2020, disposizioni in materia di trasporto pubblico non di linea;
• debba essere garantito un adeguato monitoraggio relativamente al trasporto pubblico locale;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

1. di prorogare fino al 30 settembre 2020, ovvero fino alla emanazione di nuove disposizioni regionali, la validità delle ordinanze richiamate in premessa e di seguito indicate:
a) l'ordinanza 1 agosto 2020 n. 52 recante: “Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020” ;
b) l'ordinanza 4 settembre 2020 n. 55 recante: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020.
2. di dare atto della intervenuta inefficacia dell'ordinanza 7 luglio 2020 n. 41 recante: "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dal 27 giugno 2020 ";
3. di dare atto che per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed automobilistico, urbano ed extraurbano, si applicano le disposizioni previste dal d.P.C.M. 7 settembre 2020;
4. di stabilire che:
a. gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 7 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti), provvedano alla riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale al fine di adeguarlo alle nuove esigenze di mobilità a seguito delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 settembre 2020;
b. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all'applicazione di quanto previsto dal d.P.C.M. 7 settembre 2020 ed hanno l'onere di comunicare alla Regione Liguria con cadenza settimanale i dati giornalieri relativi ai servizi effettuati, ai posti offerti ed alla frequentazione dei servizi, al fine del monitoraggio e della riprogrammazione dei servizi stessi;
c. a decorrere dall' 8 settembre 2020 è consentito il mantenimento del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati, secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida per la ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il trasporto pubblico non di linea” allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza;
d. i Comuni della Liguria rimodulino il servizio taxi operante sul territorio di rispettiva competenza al fine di adeguarlo alle nuove esigenze di mobilità a seguito delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 settembre 2020, fermo restando il rispetto delle norme di comportamento relative al distanziamento sociale e secondo quanto riportato dalle linee guida di cui al DPCM stesso e dalle presenti disposizioni;
e. i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla Legge 21/92 possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità specificando che:
i. il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
ii. per i servizi svolti nell'ambito del Comune di Genova, la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Municipio e con tariffa ordinaria per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più Municipi;
iii. la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune;
iv. per i Comuni che hanno previsto nei rispettivi regolamenti la differenziazione tariffaria tra capoluogo e frazioni, la tariffa è pari al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune tra capoluogo e frazione;
v. per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune.
vi. non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio.

MANDA la presente ordinanza,:
ai Prefetti;
ai Sindaci dei Comuni Liguri;
al Sindaco della Città Metropolitana di Genova;
Ai Presidenti delle Province di Imperia, Savona e La Spezia; all'ANCI;
alla Polizia di Frontiera;
agli armatori;
al Presidente della Conferenza Episcopale Ligure.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 7 settembre 2020

Giovanni Toti