Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 15 maggio 2020, n. 15215 - Prescrizione dell'organo di vigilanza


 

 

Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 12/12/2019
 

Fatto

 

1. Con sentenza del 15 febbraio 2019 il Tribunale di Patti ha condannato B.B., nella qualità di legale rappresentante della srl Calanovella, alla pena sospesa di euro 4000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 64 e 68 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per Cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha eccepito che l'azione penale era stata esercitata prima della scadenza dei termini di adempimento, siccome fissati dall'organo accertatore col verbale di prescrizione. In particolare, detto verbale era stato notificato il 27 giugno 2016, con la concessione di giorni 180 per la regolarizzazione (ulteriormente prorogati di eguale periodo), mentre al contrario il Pubblico ministero aveva richiesto l'8 agosto 2016 l'emissione di decreto penale di condanna, e il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto l'istanza in data 16 settembre 2016.
Non poteva quindi sussistere condizione di procedibilità.
2.1.1. In ogni caso il ricorrente era cessato dalla carica anteriormente alla data del 20 giugno 2017, termine ultimo per l'adempimento delle prescrizioni, per cui l'obbligo penalmente sanzionato faceva capo ad un soggetto diverso dall'imputato.
2.2. Col secondo motivo, quanto all'inosservanza delle norme processuali, era irrilevante che un testimone avesse dato conto dell'intervenuta notificazione del verbale di verifica di adempimento delle prescrizioni e del mancato pagamento delle somme indicate, atteso che dagli atti formali si evinceva solamente l'emissione del decreto penale allorché l'azione penale era invece sospesa. Né la nullità poteva essere sanata, appunto, dal mancato successivo pagamento della sanzione.
Il ricorrente si era così trovato costretto a proporre opposizione al decreto penale quando erano ancora aperti i termini per adempiere alle prescrizioni, in tal modo impedendogli di potere esercitare la facoltà di chiedere i riti alternativi.
2.3. Col terzo motivo infine il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione circa la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero.
 

 

Diritto
 


4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il ricorrente ha lamentato l'improcedibilità dell'azione penale quindi la nullità del decreto penale di condanna in quanto - prima che scadessero i termini, prorogati fino a 360 giorni, assegnati dall'organo accertatore per adempiere alle prescrizioni impartite al contravventore in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - il Pubblico ministero aveva richiesto l'emissione di decreto penale di condanna.
Del pari, non vi era la prova, se non testimoniale, che all'imputato fosse stato notificato il verbale di verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite e di contestuale irrogazione della sanzione amministrativa, cui non aveva fatto seguito il pagamento da parte dell'odierno ricorrente. Ciò posto, doveva considerarsi insussistente la prova documentale, al fine di verificare la corretta conclusione del procedimento amministrativo e quindi il maturarsi della condizione di procedibilità.
In ogni caso, peraltro, secondo il ricorrente alla data di emissione del decreto penale l'azione penale sarebbe stata sospesa, e la nullità non poteva essere sanata dalla circostanza che, in seguito, l'imputato non avesse pagato la sanzione. In questo modo l'imputato era stato privato della facoltà di richiedere riti alternativi, che avrebbe potuto esercitare qualora il decreto penale fosse stato emesso dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo.
La mancata sospensione aveva così comportato l'illegittima menomazione di una facoltà, provocata da un errore non imputabile allo stesso imputato. Tutto ciò tra l'altro a prescindere dalla circostanza che, alla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle prescrizioni, l'odierno ricorrente fosse da tempo cessato dalla carica di amministratore della s.r.l. Calanovella.
4.1.1. I primi due motivi di ricorso, così nuovamente richiamati per opportuna intelligenza, sono manifestamente infondati.
In fatto, è stato dato atto in sentenza che l'odierno ricorrente ha adempiuto alle prescrizioni ricevute al fine di regolarizzare la situazione sui luoghi di lavoro, ma non ha provveduto al pagamento della sanzione siccome in tesi irrogata dall'organo accertatore.
Come è stato anche recentemente ribadito (e superando ormai da congruo tempo il precedente orientamento, secondo il quale la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758 del 1994 configura un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, la cui completezza il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio, cfr. ad es. Sez. 3, n. 43825 del 04/10/2007, Di Santo, Rv. 238260), questa Corte ha già osservato che la violazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140; Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, Rabitti, Rv. 263751; Sez. 3, n. 5864 del 18/11/2010, dep. 2011, Zecchino, Rv. 249566; Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, Cionna e altri, Rv. 248097).
Al riguardo, va sommariamente ricordato il contenuto delle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'art. 20 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 dispone che l'organo di vigilanza, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine di regolarizzazione. L'art. 21 stabilisce poi che l'organo di vigilanza violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione e, se risulta l'adempimento, il medesimo organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e poi, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve comunicare al Pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa, mentre se risulta l'inadempimento alla prescrizione, deve darne comunicazione al Pubblico Ministero entro 90 giorni. L'art. 22 a sua volta regola l'ipotesi in cui il Pubblico Ministero riceve la notizia del reato da altri organi o soggetti, stabilendo che, in tal caso, questi ne dà subito notizia all'organo di vigilanza affinché emetta la prescrizione. L'art. 23 dispone altresì che il procedimento penale è sospeso fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa, ovvero non vi ha adempiuto, mentre l'art. 24 prevede infine che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare nel termine stabilito la sanzione amministrativa.
Deve darsi infatti, ciò premesso, un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 cit. anche in relazione all'art. 112 Cost., posto che la violazione della procedura amministrativa estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale. Il contrario orientamento appare infatti incompatibile con il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Del resto, anche in caso di mancato perfezionamento della procedura il contravventore ben può fruire dell'estinzione del reato in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata (così, in motivazione, Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, dep. 2018, Vallone, Rv. 272454). Non consta, tuttavia, che l'imputato abbia avanzato una tale prodromica richiesta, e non può in questa sede pretendere una declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, che contrasterebbe con l'art. 112 Cost..
4.1.2. Al riguardo, non vi è ovviamente contestazione circa l'esistenza originaria delle condotte e delle omissioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, penalmente sanzionate a carico dell'odierno ricorrente.
Ciò posto, fu invero a suo tempo altresì ad es. osservato che non sussiste alcun "diritto" del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere, dal momento che egli è comunque tenuto a "regolarizzare" - ossia a rispettare le norme di prevenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell'organo i vigilanza di rispettarla adottando in particolare "specifiche misure"; ma in ogni caso egli, ove abbia "regolarizzato", adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli con la prescrizione di regolarizzazione, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall'organo di vigilanza (così, in motivazione, Sez. 3, n. 26758 cit.). Né, ovviamente, il ricorrente ha mai inteso paradossalmente sostenere, contra se, di non avere adempiuto alle prescrizioni ricevute.
Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, e tenuto conto che dalla stessa sentenza viene dato atto della prova testimoniale circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite in sede amministrativa, rientrano nelle insindacabili scelte processuali della parte le varie opzioni difensive percorribili. Laddove era del tutto aperta, ma non risulta pacificamente essere stata intrapresa, la strada della definizione agevolata anche in sede giudiziale. Né si scorgono lesioni ai diritti della difesa.
D'altronde la stessa giurisprudenza costituzionale (cfr. la sent. 12 febbraio 1998, n. 19) aveva individuato la norma di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs. 758 cit. la quale, nel prevedere e disciplinare una situazione "anomala" rispetto al procedimento tipico, aveva utilmente indicato l'iter di risoluzione delle evenienze che potevano maturare nel procedimento. Laddove, in definitiva, l'interesse dell'ordinamento all'effettività dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro si colloca in posizione di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale.
4.1.3. Per quanto poi riguarda la circostanza dell'avvenuta cessazione medio tempore della carica di amministratore della società in capo all'imputato, il ricorso non si confronta in alcun modo con i rilievi che, in proposito, ha formulato la sentenza impugnata (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato).
4.2. Del tutto infondata è anche la censura in ordine alla pretesa omessa motivazione circa la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
Al riguardo, infatti, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), laddove i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno invero natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno)(cfr. Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307).
In proposito invero la sentenza ha inflitto una pena di euro 4000 di ammenda, ossia una sanzione assai vicina al massimo edittale ella pena pecuniaria, ancorché alternativa, prevista dal disposto di cui agli artt. 4, comma 1 e 68, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81 cit.. Tant'è che la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità può essere infatti desunta da alcuni indici, quali ad es. la pena applicata in misura superiore al minimo edittale (cfr. Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635).
Né, al riguardo, il ricorrente ha inteso prendere posizione, limitandosi - in modo invero non specifico - a sostenere che, quanto all'invocata causa di non punibilità, ne ricorrevano i presupposti soggettivi ed oggettivi.
5. In definitiva, quindi, l'impugnazione in parte è manifestamente infondata, ed in parte non si è neppure confrontata appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata.
Ne consegue pertanto in ogni caso l'inammissibilità del ricorso (cfr., al riguardo, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

 

 

P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.
Così deciso in Roma il 12/12/2019