Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 9 settembre 2020, n. 28/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico. Ulteriori disposizioni.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dischiarato la pandemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la «possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; »;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l'art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:
- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
- n. 18/PC del 19 giugno 2020;
- n. 19/PC del 26 giugno 2020;
Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM dell'11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l'Ordinanza del ministro della salute 30 giugno 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Vista l'Ordinanza del ministro della salute 09 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
Visto il DPCM del 14 luglio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;
Richiamate le proprie ordinanze contingibili ed urgenti n. 21/PC dd. 15.07.2020 , n. 23/PC dd. 31.07.2020, n. 24/PC dd. 02.08.2020 e n. 26/PC dd. 31.08.2020 con le quali è stata prorogata, da ultimo a tutto il 07 settembre 2020, l'efficacia della propria ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26 giugno 2020;
Visto il DPCM 07 settembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il quale, tra l'altro:
- sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;
- sono stati sostituiti gli allegati 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico), 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e 20 (Spostamenti da e per l'estero) del DPCM 7 agosto 2020, rispettivamente con gli allegati A, B e C.
Atteso che i contenuti degli allegati A e B al DPCM 7 settembre 2020, sono stati condivisi dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI nell'ambito della Conferenza Unificata del 31. 08.2020;
Ricordato che con l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 19 dd. 26 giugno 2020, prorogata con successivi provvedimenti fino al 07.09.2020, si è tra l'altro consentito:
- l'occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus;
- l'utilizzo del 100% dei posti a sedere o in piedi negli impianti relativi al settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie), previsti dai regolamenti di esercizio degli impianti;
Ritenuto per quanto sopra di applicare, sul territorio regionale, le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e le relative linee guida di cui agli allegati A e B recanti rispettivamente “Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)”, e “Allegato16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)”, comprese le disposizioni relative alla capienza e modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario tranviario, lagunare, costiero e marittimo, dei servizi transfrontalieri, nonché dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto di persone non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, per i servizi di trasporto dedicato (scuolabus) e per il trasporto pubblico funiviario, ad eccezione, per quanto attiene i servizi NCC, TAXI e il trasporto pubblico funiviario, di quanto previsto dalle disposizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 19/2020, che vengono confermate.
Valutato opportuno precisare che la capienza dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale di linea, ferroviario e automobilistico e dei servizi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) è la seguente:
- servizi di trasporto di linea TPL (urbano ed extraurbano) svolti in modalità automobilistica: è ammessa l'occupazione sino all'80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l'utilizzo dei posti a sedere. Analoghe % di riempimento sono applicate ai servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione e per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati ncc, con il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- servizi di trasporto di linea TPL svolti in modalità ferroviaria: è ammessa l'occupazione sino all'80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l'utilizzo dei posti a sedere. Analoghe % di riempimento sono applicate ai servizi ferroviari di linea svolti mediante autobus, con il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- servizi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) per alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado svolti con modalità automobilistica: è ammessa l'occupazione dell'80% dei posti per i quali il mezzo è omologato. E' consentita l'occupazione sino al 100% dei posti per i quali il mezzo è omologato, per un massimo di 15 minuti (alla fine della corsa nel percorso casa-scuola o all'inizio della corsa nel percorso scuola-casa);
Ritenuto altresì di confermare le seguenti disposizioni in vigore a seguito delle Ordinanze contingibili ed urgenti n.19/PC dd. 26.06.2020 e n. 18/PC dd. 19.06.2020;
- al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull'obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l'organizzazione e l'attuazione delle relative attività;
- di confermare la Cabina di Regia, attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
- di confermare lo specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall'emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico;
- di far pervenire settimanalmente, a mezzo PEC, a cura dei singoli gestori dei servizi di TPL, una relazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nella quale, in riferimento all'obbligo di utilizzo delle mascherine e alle altre disposizioni contenute nel DPCM 7 settembre 2020 e nella presente Ordinanza, si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, ed evidenza dei dati giustificativi delle scelte adottate, provvedendo altresì alla trasmissione dei dati relativi ai servizi svolti e ai viaggiatori trasportati.
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
 

ORDINA

1. per quanto in premessa sono applicate, a partire dal 9 settembre 2020, sul territorio regionale, le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e le relative linee guida di cui agli allegati A e B recanti rispettivamente “Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)”, e “Allegato16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)”, comprese le disposizioni relative alla capienza e modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario tranviario, lagunare, costiero e marittimo, dei servizi transfrontalieri, nonché dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto di persone non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, per i servizi di trasporto dedicato (scuolabus) e per il trasporto pubblico funiviario, ad eccezione, per quanto attiene i servizi NCC, TAXI e il trasporto pubblico funiviario, di quanto previsto dalle disposizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 19/2020, che vengono confermate.
2. di riservarsi, in esito al primo periodo di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e degli altri servizi di trasporto di persone in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico, di individuare eventuali specifiche misure finalizzate ad assicurare il regolare svolgimenti degli stessi;
3. di precisare che la capienza dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale di linea, ferroviario e automobilistico e dei servizi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) è la seguente:
- servizi di trasporto di linea TPL (urbano ed extraurbano) svolti in modalità automobilistica: è ammessa l'occupazione sino all'80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l'utilizzo dei posti a sedere. Analoga % di riempimento e modalità sono applicate ai servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione e per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati ncc, con il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- servizi di trasporto di linea TPL svolti in modalità ferroviaria: è ammessa l'occupazione sino all'80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l'utilizzo dei posti a sedere. Analoga % di riempimento e modalità sono applicate ai servizi ferroviari di linea svolti mediante autobus, con il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- servizi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) per alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado svolti con modalità automobilistica: è ammessa l'occupazione dell'80% dei posti per i quali il mezzo è omologato. E' consentita l'occupazione sino al 100% dei posti per i quali il mezzo è omologato, per un massimo di 15 minuti (alla fine della corsa nel percorso casa-scuola o all'inizio della corsa nel percorso scuola-casa);
4 al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull'obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l'organizzazione e l'attuazione delle relative attività;
5 di confermare la Cabina di Regia, attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
6di confermare l'istituzione di uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall'emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico;
7 di far pervenire settimanalmente, a mezzo PEC, a cura dei singoli gestori dei servizi di TPL, una relazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nella quale, in riferimento all'obbligo di utilizzo delle mascherine e alle altre disposizioni contenute nel DPCM 7 settembre 2020 e nella presente Ordinanza, si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, ed evidenza dei dati giustificativi delle scelte adottate, provvedendo altresì alla trasmissione dei dati relativi ai servizi svolti e ai viaggiatori trasportati.
L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
Si segnala che l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. ***, e-mail ***@regione.fvg.it, pec: ***@certregione.fvg.it.
Si dà atto che all'accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: «COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd.» secondo le seguenti modalità:
- per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: ***, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301,
- per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale ***.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 9 settembre 2020.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Massimiliano Fedriga