Tipologia: Accordo Covid-19
Data firma: 30 giugno 2020
Parti: Ministero istruzione e FP-Cgil, Cisl-FP, Uilpa, Confsal-Unsa, Federrazione Nazionale Intesa-FP, Flp, Usb*, Femepa*, Dirstat, Anm Assomed Sivemp Fpm, Flepar*, Unadis, Cida Funzioni Centrali
Comparti: P.A., Ministero istruzione
Fonte: fpcgil.it


Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero dell’istruzione a seguito emergenza COVID-19

I rappresentanti del Ministero dell'istruzione e delle Organizzazioni sindacali,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica “le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro";
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale dell’area Funzioni Centrali, triennio 2016- 2018, e in particolare l'art. 43, comma 1, lett. c), che include tra le materie oggetto di confronto “le linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto il DL 17/2020 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 87 “(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visti i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19 sottoscritti in data 3 e 8 aprile dalle OO.SS. e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione;
Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", redatto dall’ INAIL ed approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile di aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista la circolare n. 14915-29/04/2020 del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;
Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 5 maggio 2020, contenente le “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";
Fermi restanti gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (es.: d.lgs. n. 81/2008) e della vigente normativa emergenziale;
Preso atto che nel delicato contesto dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, il personale dei Ministeri dell'istruzione e dell’università e della ricerca, ha continuato ad operare con impegno ed efficacia;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, pur alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dal DPCM 26 aprile 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che la presenza del personale negli Uffici è limitato al solo fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, al fine di ridurre al minimo la presenza dei lavoratori nelle varie sedi.
Ritenuto necessario fornire indicazioni di massima sulle misure da adottare per la prosecuzione dell'attività amministrativa, anche in presenza, • al fine di agevolare l'adozione da parte degli Uffici scolastici regionali delle soluzioni più confacenti ai singoli contesti territoriali e lavorativi;
Convengono
1. L'Amministrazione si impegna a porre in essere, a livello centrale, tutte le attività atte a garantire i livelli di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro in coerenza con quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 aprile, dalle indicazioni del Governo e delle Autorità competenti, nonché dalla circolare n. 14915-29/04/2020 del Ministero della Salute e, a livello territoriale, a fornire le indicazioni e a porre in essere le attività di informazione e supporto ai soggetti competenti all’adozione delle misure previste dai suddetti provvedimenti.
2. In particolare, costituisce linea guida fondamentale il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" Allegato n. 6 al DPCM 26 aprile 2020.
3. È costituito presso l’Amministrazione centrale un Comitato nazionale di confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento per l’aggiornamento del presente accordo a seguito dell'evoluzione della situazione sul territorio nazionale.
4. Negli Uffici sede di elezione di RSU, è avviata la contrattazione integrativa di sede territoriale sulle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL Funzioni Centrali, al fine di adeguare ed integrare le indicazioni generali contenute nel presente accordo con le specifiche esigenze del contesto territoriale e le disposizioni formulate dalle competenti autorità locali.
5. Gli Uffici scolastici regionali attivano tavoli regionali permanenti sulle materie oggetto del presente accordo con compiti di armonizzazione delle misure previste nelle diverse sedi di ciascun Ufficio scolastico regionale.
6. Le attività indifferibili da rendere in presenza ed il contingente minimo di personale posto a presidio dell'ufficio sono individuate dal dirigente utilizzando, ove possibile, un criterio di rotazione che tenga conto anche di eventuali documentate criticità familiari (ad es.: assistenza a familiari minori o con grave limitazione della autonomia personale o immunodepressi o con immunodeficienze congenite o secondarie o affette da malattie autoimmuni, etc..) e difficoltà logistiche dei dipendenti e che limiti il numero di lavoratori contemporaneamente presenti in sede. Il dirigente pone, altresì, a base delle proprie decisioni le indicazioni fornite dal medico competente anche in ordine a soggetti che presentano particolari situazioni di rischio, secondo le indicazioni nazionali del Ministero della Salute (ad es.: soggetti immunodepressi o con immunodeficienze congenite o secondarie, persone affette da malattie autoimmuni, etc..). Di ciò è data sollecita informazione alle y Organizzazioni sindacali. Non possono comunque svolgere lavori in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come ad esempio pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche), né coloro che convivono con persone affette da tali patologie.
7. Nell'ambito degli impegni contrattuali con i gestori dei servizi informatici, l’Amministrazione si impegna a migliorare e potenziare la dotazione di strumenti e servizi informatici, servizi in “cloud” e licenze al fine di agevolare lo svolgimento delle prestazioni rese in modalità di lavoro agile e favorire la digitalizzazione e dematerializzazione dei processi, riducendo, al contempo, la necessità di attività in presenza.
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, l’Amministrazione si impegna ad incrementare l'attività formativa, anche a distanza, come strumento di accompagnamento del proprio personale - e, specificatamente, del personale in condizioni di fragilità - nel processo di trasformazione digitale e di diffusione della capacità di lavorare in modalità agile per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando al massimo il rischio di stress correlato alle nuove modalità di lavoro e garantendo il diritto alla disconnessione.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e delle competenze in materia delle autorità locali, l'Amministrazione si impegna a supportare le strutture territoriali nella gestione delle esigenze connesse alle operazioni di pulizia e sanificazione delle sedi, nonché nell’attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti, accordi e documenti richiamati nelle premesse.
10. Gli spazi di lavoro sono rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale e l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, anche individuando ulteriori fasce di flessibilità in entrata e in uscita al fine di ridurre la compresenza e assembramenti nei punti di accesso alle sedi, previo confronto con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
11. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede che devono comunque avvenire indossando le mascherine chirurgiche e limitate le attività di trasferta e i viaggi di lavoro (nazionali e internazionali).
12. Le riunioni devono avvenire con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
13. Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (un metro), all'uso delle mascherine, nonché alla frequente pulizia delle mani.
14. L'amministrazione assicura in tutte le sedi la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla periodica disinfezione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l'utilizzo dei prodotti aventi le caratteristiche previste dall’Autorità sanitaria.
15. L’amministrazione fornirà al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi, anche prevedendo percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali. I punti di ristoro saranno accessibili disponendo un utilizzo a rotazione e l'adeguata areazione dei locali, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.
16. Il datore di lavoro organizzerà le attività lavorative e gli spazi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza (es. aree comuni), il lavoratore dovrà indossare la mascherina. L'Amministrazione si impegna a reperire un quantitativo di mascherine chirurgiche da mettere a disposizione del personale ovvero di visitatori autorizzati laddove sprovvisti.
17. Andrà valutata l’opportunità di installare presso i front-office barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di nuovi contagi tra il personale e tra questo e la cittadinanza, e gli stessi saranno forniti di gel per la pulizia delle mani e salviette disinfettanti. All'ingresso di ciascuna sede dovrà essere presente l’informativa per il personale interno e gli utenti esterni relativa ai comportamenti da adottare all'interno dei locali al fine di contenere il rischio di contagio. Sul sito internet del MI sarà inserito un avviso per l'utenza esterna che inviterà ad utilizzare prioritariamente i canali di accesso telematico, telefonico per comunicare con gli uffici. Inoltre ciascun ufficio territoriale inserirà sul proprio sito, oltre ai numeri utile e agli indirizzi e-mail a cui l’utenza può trasmettere comunicazioni o richiedere informazioni, anche gli orari di apertura al pubblico e le modalità di accesso che dovranno avvenire previa prenotazione telefonica.
18. Potrà essere disposta la rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori che si recano negli uffici dell'amministrazione. In tal caso, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. L’applicazione della misura nelle varie strutture avverrà a seguito di specifico confronto con il medico competente di riferimento, che ha la facoltà di suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, e comunque coinvolgendo il servizio di prevenzione e protezione. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Ogni sede ove si dovesse applicare la misura della misurazione della temperatura deve quindi essere dotata di un'area di isolamento. La misurazione della temperatura potrà avvenire mediante sistemi di rilevamento automatico a distanza o tramite termometro con funzionamento manuale a distanza, individuando i soggetti preposti alla rilevazione. Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
19. Nei punti di accesso di ogni ufficio e nei front office dovranno essere installati erogatori di soluzione disinfettante a funzionamento automatico e apposito cartello segnaletico che ne prescriva l'utilizzo a chiunque si accinga a entrare. La medesima tipologia di dispenser dovrà essere installata negli spazi comuni. A quanto sopra si aggiunge, inoltre, la necessità di verificare se - a seguito dell'emanazione di specifici provvedimenti per la gestione delle varie fasi emergenziali o a scopo precauzionale - la misurazione della temperatura debba o meno interessare l'utenza in accesso nelle sedi aperte al pubblico, nonché l’obbligo di indossare la mascherina in occasione dell'accesso negli uffici.
20. L'Amministrazione si impegna ad aprire apposito confronto con le Organizzazioni sindacali, per la definizione di linee guida generali per l’applicazione uniforme delle disposizioni contenute nell’articolo 87 del decreto legge n. 17[18]/2020, che tengano conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, impegnandosi ad avviare con immediatezza un tavolo di confronto che conduca ad un accordo sulla regolamentazione organica dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità “smart working".
21. Il presente accordo potrà essere modificato o integrato dalle parti in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e in presenza di interventi normativi che modifichino il quadro di riferimento.

Nota a verbale Accordo Nazionale
La Uilpa MIUR, al fine di vigilare sul corretto ma non perfezionato documento sulla sicurezza e per il graduale rientro in sede di una parte del personale, sottoscrive il presente Accordo Nazionale che dovrà essere recepito in tutti gli uffici centrali e territoriali del MIUR, pur non essendo state accolte le ulteriori sollecitazioni inviate all'Amministrazione:
Si rappresenta che il testo dell'Accordo Nazionale continua a fare riferimento ad attività solo indifferibili e ad omettere il requisito dell'impossibilità che le stesse possano essere svolte da remoto, in modalità lavoro agile. Al riguardo, l'Amministrazione era stata invitata a modificare il testo del protocollo alla voce "Organizzazione delle attività (turnazione, trasferte e lavoro agile)" nel senso seguente: "...,fermo restando il ricorso a tutte le altre misure previste (permessi, ferie pregresse, etc...), solo ove non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza in modalità lavoro agile e per particolari e temporalmente limitate esigenze di servizio considerate indifferibili ed urgenti, sia assolutamente necessario garantire lo svolgimento di attività in presenza, i dirigenti di ciascun Ufficio provvedono [...]".
Nel corso dell'incontro tenutosi il 19 giugno u.s. e nel proprio comunicato emanato in pari data, era stato richiesto di revisionare il testo dell'Accordo Nazionale, tenendo conto delle seguenti osservazioni:
1) non si realizzano le condizioni per un ritorno allo svolgimento dell’attività lavorative in presenza in piena sicurezza;
2) si prevedono nuove ipotesi di attività in presenza per attività indifferibili ed urgenti rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ancorate alla mera impossibilità che esse possano essere svolte a distanza, la cui ratio limitatrice è, evidentemente, la tutela della salute dei lavoratori oltre che il contenimento della diffusione del covid-19;
3) si prevedono ipotesi di attività in presenza non definite dalla normativa vigente disancorate dal parametro oggettivo di cui sopra lasciate alla discrezionalità del dirigente, come quella del presidio minimo.
Si evidenzia che, in merito ai suddetti aspetti, erano state richieste le corrispondenti modifiche e che le stesse non sono state recepite.
 

Roma 30.6.2020
Il Coordinatore Nazionale Uilpa MIUR


Nota a verbale
Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero dell’istruzione a seguito emergenza COVID-19

Come già evidenziato e condiviso dalle altre OO.SS., in merito alle integrazioni di proposte e modifiche nel protocollo indicato in intestazione, il Coordinamento Nazionale MI - Confintesa FP, ha proposto ulteriormente che:
• Il presente accordo venga diffuso e rispettato in tutte le sedi dell’Amministrazione;
• l’individuazione dei dipendenti adibiti alle attività riconosciute indifferibili e quindi soggetti alla prestazione lavorativa in presenza, venga fatta con atto formale e preveda anche un eventuale contributo economico;
• la fornitura delle mascherine del tipo indicato dalle autorità sanitarie venga garantita a tutti i dipendenti e, per i dipendenti riconosciuti “fragili”, siano garantiti DPI dotati di maggiore protezione;
• la sanificazione dei locali in cui il personale turnista si alterna venga garantita ad ogni cambio turno e sia effettuata con frequenza maggiore nei locali adibiti al ricevimento del pubblico;
• vengano individuate delle figure preposte al controllo del rispetto delle disposizioni concordate nel presente protocollo per il contenimento della diffusione del COVID-19, a salvaguardia della salute dei dipendenti sul posto di lavoro;
• al personale impiegato nel lavoro agile a causa dell’emergenza da COVID-19, come peraltro già effettuato da altre Amministrazioni, vengano pagati i buoni pasto per il corrispettivo periodo;
• al personale preposto, a qualsiasi titolo al contatto con altri soggetti interni e/o esterni, dovuto al maneggio di badge, documenti personali di identità, ricezione corrispondenza e/o pacchi, vengano dotati di guanti protettivi e della qualità prescritta dalle autorità scientifiche e sanitarie;
• al personale di portineria venga assegnato un idoneo locale per poter consumare il pasto nel rispetto delle condizioni di sicurezza e del distanziamento previsto;
 

Confintesa FP
il Coordinamento Nazionale MI

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* non sottoscrivono l'Accordo