Regione Marche
Ordinanza 11 settembre 2020, n. 35
Modalità di organizzazione dei servizi di TPL e Trasporto privato per il contenimento del contagio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il DL 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Vista l'emergenza sanitaria nazionale in atto dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del Consiglio dei Ministri;
Viste le precedenti proprie ordinanze in materia di Trasporto Pubblico Locale nn. 8/2020, 9/2020, 12/2020, 18/2020, 26/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 33/2020 e 34/2020;
Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020;
Visto il DL 9 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il DL 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07 agosto 2020, circa le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la proroga con modifiche del DPCM di cui al punto precedente attuata con DPCM del 07 settembre 2020, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera ii) in cui si stabilisce che il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
Considerato inoltre che nelle misure organizzative del “Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre nell'ottica della ripresa del pendolarismo nel contesto emergenziale SARS-CoV-2” del 20 aprile 2020 dell'INAIL, per la gestione del trasporto locale, raccomanda che la capienza massima deve essere limitata con ogni misura organizzativa e informativa per evitare rischi di assembramento o impossibilità di mantenere il distanziamento,
Visti inoltre l'allegato A del suddetto del DPCM 07 settembre 2020, in cui si indicano e si aggiornano le linee guida per l'erogazione dei servizi di trasporto per le varie modalità, allegate al precedente DPCM come allegato 15;
Considerate le interlocuzioni avute dalla Regione con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni delle Aziende del TPL, del trasporto non di linea ed i Gestori stessi del TPL, nonché l'ANCI Marche, riunitisi in periodici tavoli di concertazione sui trasporti;
Considerate le numerose interlocuzioni intrattenute con il mondo della scuola ad incominciare con gli incontri dell'Ufficio scolastico Regionale da inizio luglio e con le ripetute riunioni del mese di agosto con i dirigenti scolastici dei cinque ambiti provinciali della regione Marche;
Tenuto conto dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata in data 31 agosto 2020;
Considerato che nelle nuove linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegate al DPCM 07 settembre 2020, allegato A, tra cui si rilevano ulteriori modalità organizzative che permettono di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi;
Fatta comunque salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi, confermata dall'allegato A di cui al richiamato al DPCM 07 settembre 2020;
Considerate le nuove disposizioni di cui ai punti in premessa, gli attuali fabbisogni di mobilità e gli essenziali livelli minimi di servizio per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini marchigiani, come anche rilevato dai predetti tavoli di concertazione e l'imminente avvio dell'anno scolastico;
Valutata l'opportunità di aggiornare le precedenti disposizioni in materia in particolare con l'Ordinanza n. 31/2020, assunte con la precedente Ordinanza n. 34/2020, alla luce delle nuove disposizioni nazionali e viste le esigenze del territorio;
 

ORDINA

Art. 1
Validità e revoca di Ordinanze inerenti ulteriori misure per la gestione dell'emergenza COVID19 nel settore del TPL

È revocata la propria precedente Ordinanza n. 34 del 30 luglio 2020.
La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00,00 del 14 Settembre 2020 e dispone quanto segue, ad integrazione, precisazione e parziale revisione di quanto già disposto con la precedente Ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020.
 

Art. 2
Modalità di organizzazione dei servizi di TPL per il contenimento del contagio

Le disposizioni di cui all'art. 3 dell'Ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020, sono sostituite con le seguenti:
“Ogni tipo di servizio va organizzato seguendo le indicazioni sanitarie indicate dal Governo, a massima tutela tanto dei lavoratori quanto degli utenti. Fatte salve le disposizioni nazionali che fungono da linee guida, l'organizzazione dei servizi e le modalità di erogazione da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea regionale sul territorio regionale, avvengono nel seguente modo e potranno derogarsi le attuali disposizioni in tal senso, circa il comportamento degli addetti o la vigente disciplina viaggiatori e tariffaria ordinaria regionale:
a. informazione all'utenza: deve essere garantita un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
b. dispositivi protezione passeggeri: tutti i passeggeri dovranno necessariamente utilizzare le protezioni delle vie respiratorie consistenti in mascherine chirurgiche o di comunità ai sensi delle disposizioni del Governo e delle autorità sanitarie. È cura di ogni passeggero procurarsi la mascherina ed indossarla preventivamente al momento in cui si approssima ai luoghi di accesso al servizio di TPL (stazioni, banchine, fermate, ...) e a bordo dei mezzi di trasporto. È autorizzata la sospensione della corsa o la sosta alla prima fermata utile, in caso di inosservanza della presente disposizione, fino al ripristino delle condizioni stabilite;
c. dispositivi protezione addetti: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea consistenti in mascherina tipo chirurgica per il conducente, mascherina e guanti per gli addetti di terra ed eventuali aggiunti di bordo.
d. controlleria: l'attività di controlleria, ove possibile, potrà essere organizzata e svolta dal personale abilitato ai sensi delle disposizioni regionali, con modalità ridotte ovvero con il controllo a terra o a bordo, attraverso lo stazionamento dell'operatore nei pressi dell'area del conducente, alla salita/discesa degli utenti dal mezzo. Tale personale, e/o addetti aggiunti, potranno svolgere anche servizio di indirizzo e informazione all'utenza sulle modalità di fruizione del servizio in tempo di COVID19. Al fine di una graduale ripresa dell'attività di controllo, d'intesa con il Comitato Covid aziendale, potrà essere riattivata l'attività di controlleria dotando gli operatori di adeguati dpi così come stabiliti in sede di Comitato;
e. vendita: è sospesa ogni vendita di titoli di viaggio a bordo ed è contestualmente incentivato l'utilizzo dei titoli elettronici;
f. salita e discesa dagli autobus: al fine di contemperare la sicurezza dell'autista e degli utenti, i gestori utilizzano modalità organizzative di accesso e deflusso dai mezzi di trasporto in modo che avvenga secondo flussi separati, ed in particolare:
i. minibus a porta singola: utilizzabili con protezione frangi fiato del posto di guida, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
ii. bus a due porte: di prassi vanno impiegate entrambe le porte per separare i flussi di ingresso e quelli di uscita. Nelle more dell'adeguamento con protezione frangi fiato del posto di guida, per la quale i Gestori, dovranno intervenire se non già presenti altri separatori e compatibilmente al reperimento sul mercato dei materiali idonei allo scopo, è consentito il non utilizzo della porta anteriore e l'interdizione dell'area di guida come per il seguente punto iii, adottando separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, al fine di garantire il distanziamento fisico;
iii. bus a 3 porte: Nelle more dell'adeguamento con protezione frangi fiato del posto di guida di cui sopra, non utilizzo della porta anteriore limitando il posto guida tramite catenella o nastro di segnalazione bianco rosso posizionati dietro la prima fila di sedili o in ogni caso ad almeno un metro dall'autista. Utilizzo delle rimanenti porte in modo separato per la salita e per la discesa;
iv. in ogni caso è vietato lo stazionamento nell'area adiacente al posto di guida o l'avvicinamento al conducente per qualsiasi motivo. Nei precedenti casi consentiti, è ammesso solo il transito attraverso tale area per l'accesso ai restanti spazi dell'autobus.
g. capacità di carico dei mezzi: sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico, filoviario, funicolare, costiero e ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni governative e delle autorità sanitarie vigenti, adottando le modalità da esse indicate. È fatta salva la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti dalla carta di circolazione, per gli autobus per cui non sono ammessi, dalla stessa, posti in piedi.
h. separatori sedili: ove possibile al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione, di separazioni removibili tipo plexiglas o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza;
i. areazione: è fatto divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell'aria o di installare paratie che impediscano la normale areazione della postazione di guida o di parti dell'abitacolo, garantendo, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto che deve essere costante predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di area naturale, e mediante l'apertura prolungata delle porte esterne nelle soste dei mezzi in stazione/fermata. Va garantita la pulizia dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.”
Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.
 

Art. 3
Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato

1. Deve essere garantita un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
2. Per i servizi taxi e NCC fino a massimo nove posti, i passeggeri dovranno prioritariamente occupare tutti i posti delle file posteriori, con l'obbligo della mascherina di comunità comunque per tutti i passeggeri e la sanificazione delle mani con gel igienizzanti prima della salita a bordo. A completamento del trasporto di più persone che viaggiano insieme, è consentito eccezionalmente anche il trasporto di un passeggero nel sedile a fianco del conducente a condizione che l'autista indossi una mascherina tipo almeno FFP2 senza valvola. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
3. Per le imbarcazioni impiegate nei servizi costieri di trasporto passeggeri, si applicano le disposizioni delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico locale, approvate dal Governo e al momento vigenti.
4. È consentito a persone non conviventi di viaggiare assieme a bordo di veicoli ad uso privato, con la possibilità di occupare tutti i posti per i quali il veicolo è omologato, con obbligo per tutti di indossare mascherine di protezione.
 

Art. 4
Programmazione dei servizi

Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 dell'Ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020, sono sostituite con il seguente comma:
“Al fine di rispondere tempestivamente ad eventuali picchi di domanda possono essere impiegati direttamente dai Gestori dei servizi di TPL regionale, quali scorte di rinforzo per i servizi di linea dei rispettivi ambiti di servizio, gli autobus immatricolati da noleggio con conducente in deroga alle disposizioni di cui alla DGR 1061/2002, previa comunicazione all'ente concedente i servizi. Per le medesime finalità potranno essere richieste immissione in linea temporanea del materiale rotabile utile a fronteggiare le esigenze indotte dall'emergenza sanitaria, in deroga ai limiti imposti dagli organici ordinariamente stabiliti dalla Regione Marche;”
La presente ordinanza è trasmessa a Prefetture, Comuni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali, Aziende TPL automobilistico e ferroviario regionale, RFI.
La Presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione.

Ancona, 11 settembre 2020
 

Il Presidente
Luca Ceriscioli