Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
Nota 20 marzo 2020, prot. n. 94745.U


…omissis…
 

OGGETTO: decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Circolare esplicativa.


Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in GU - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ha introdotto ulteriori importanti previsioni normative di carattere eccezionale ed urgente.
Qui di seguito si illustrano le disposizioni di interesse della Direzione generale del Personale e delle Risorse, articolo per articolo, raggruppando, per comodità di lettura, le norme relative alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine (art. 5 e 6), quelle relative ai ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici (art. 91) nonché la norma relativa alla nomina del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 e dei poteri riconosciutigli (art. 122).

Forniture di dispositivi di protezione individuale e medicali
Con riferimento alla produzione e fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di dispositivi medici, per la parte di più diretto interesse, si segnalano gli artt. 5, 6 e 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
L'art 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento. delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto di questa emergenza epidemiologica con specifici poteri in materia di organizzazione, sostegno e acquisizione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa. Il Commissario (già individuato nella persona di Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia - l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del MEF, e Centrale di Committenza per la realizzazione di interventi strategici sul territorio) avrà ampi poteri di gestione, dalla rilevazione dei fabbisogni, agli acquisti (anche tramite Soggetti attuatoli e Centrali di committenza) fino alla requisizione, sia in uso che in proprietà, di beni mobili, immobili e mobili registrati.
Al Commissario sono, inoltre, conferiti poteri e riconosciuti strumenti di incentivazione della produzione dei DPI e dei dispositivi medici necessari, come l'erogazione di finanziamenti alle imprese mediante contributi a fondo perduto.
In ogni caso, l'art. 5, comma 5 dispone che "I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari".
L'art. 122, comma 6, dispone, in continuità con quanto in precedenza disposto dall'OCPC n. 630/2020, che "il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile....".
Occorrerà, tuttavia, attendere l'emanazione di eventuali, nuove direttive per capire se vi sarà un cambio di rotta nell'attuale modello organizzativo, con particolare riguardo all'aspetto dell'autonomia delle Amministrazioni negli acquisti dei DPI e nelle priorità fino ad oggi riconosciute.

Ritardi o inadempimenti contrattuali
In materia di esecuzione contrattuale, l'art. 91 introduce il comma 6-bis dell'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, prevedendo che il rispetto delle misure di contenimento, previste dal precitato decreto necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica, venga valutata al fine di escludere la responsabilità del debitore, "ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c.", anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Inoltre, a modifica dell'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) è consentita l'erogazione dell'anticipazione del prezzo anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice.
Per quanto riguarda l'articolo 15 del decreto legge recante "Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale" e l'articolo 16, recante "Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività", verrà emanata apposita direttiva relativa all'autoproduzione di mascherine chirurgiche per la prevenzione del contagio.
 

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Nell'ottica di tutelare la famiglia ed i lavoratori, il Decreto Legge n. 9 ha esteso il numero dei permessi fruibili ex art. 33 Legge n. 104/92.
Pertanto, per i soli mesi di marzo ed aprile 2020, ai 3 giorni mensili riconosciuti in via ordinaria si aggiungono complessivamente ulteriori 12 giornate. Le 12 giornate riguardano l'intero bimestre senza necessità di riparto tra le due mensilità.
Dette giornate sono coperte da contribuzione figurativa.
Al fine di evitare possibili, gravi ripercussioni sulla funzionalità degli uffici, servizi e istituti penitenziari, sarà cura dei responsabili degli uffici, servizi e istituti penitenziari adottare misure idonee, anche straordinarie, atte ad una utile programmazione degli stessi in modo da garantire il soddisfacimento delle prerogative con modalità adeguate che assicurino la funzionalità dei servizi essenziali ed indispensabili.
 

Art. 25
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza).

In conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a sostegno dei dipendenti pubblici si evidenziano in particolare le seguenti misure:
• Possibilità di fruire a far data dal 5 marzo 2020 di quindici giorni di uno specifico congedo per i figli fino a dodici anni di età con diritto al 50% della retribuzione; può essere utilizzato da uno o entrambi i genitori nel limite complessivo di giorni quindici e a condizione che entrambi lavorino. L'accesso al predetto congedo è riconosciuto, pertanto, per complessivi 15 giorni, ad entrambi i genitori in via alternativa tra loro ed è subordinato al fatto che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore. Il congedo aggiuntivo e l'indennità (50% della retribuzione) non spetta in tutte le ipotesi in cui uno o entrambi i genitori stiano già fruendo di analoghi benefici.
• Il tetto dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1, legge 104/92
• I dipendenti possono riconvertire gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 5 marzo 2020 ai sensi degli artt. 32 e 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001, con il nuovo specifico congedo introdotto. Il medesimo beneficio dei 15 giorni del nuovo congedo è concesso anche ai dipendenti con figli con età superiore agli anni 12 e fino a 16 anni senza tuttavia alcuna retribuzione. Le citate previsioni sono applicabili anche nei confronti dei genitori affidatari.
• I requisiti di accesso all'istituto in parola possono essere comprovati con autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445 del 2000.
 

Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Pur essendo la norma destinata ai lavoratori del settore privato, contiene, al comma 2, una disposizione per i lavoratori del settore pubblico. Pertanto, fino al 30 aprile 2020, ai dipendenti con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della legge 104/92, nonché ai dipendenti in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 104/92), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Ai sensi del comma 10, lett. a), dell'art. 37 del vigente CCNL (rubricato "Assenze per malattia"), pertanto, ai citati dipendenti non deve essere applicata alcuna decurtazione dell'indennità di amministrazione.
Il personale del Comparto sicurezza accederà alla figura speciale di congedo straordinario di cui all'art 87 comma 7 del D.L. in oggetto.
 

Art. 39
("Disposizioni in materia di lavoro agile" per i disabili)

La disposizione, applicabile sino al 30 aprile, riguarda esclusivamente i lavoratori disabili ex art. 3, comma 3, legge 104/92, e coloro che assistono un parente con disabilità grave; detti soggetti hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La presente disposizione si ritiene applicabile al personale di tutti i comparti.
 

Art. 74
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

L'articolo 74, comma 7 che stabilisce:
"Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzatala spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta".
A riguardo, sono in corso interlocuzioni con il MEF per conoscere con esattezza i limiti di straordinario applicabile al personale interessato.
Considerato che svariate unità di personale del Comparto Funzioni Centrali lavorano in smart working le eventuali prestazioni straordinarie rese dal restante personale la cui presenza in servizio è necessaria potranno essere riconosciute oltre l'ordinario limite individuale comunicato con precedenti disposizioni nell'ambito del)budget complessivo assegnato.
 

Art. 86
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

Con l'art. 86 è stata autorizzata la spesa di € 20.000.000,00 nell'anno 2020 per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati, nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione di diffusione epidemiologica.
In particolare, con il comma 2 del predetto articolo è, altresì, autorizzata l'esecuzione degli interventi in argomento in regime di somma urgenza, di cui all'articolo 163 del D.lgs. 50/2016, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. Resta salvo il limite della soglia europea.
Pertanto, si ribadisce la necessità che i Provveditorati attivino nell'immediato le procedure in argomento.
 

Art. 87
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Il dl 18/2020 è intervenuto anche in materia di lavoro agile introducendo, all'art. 87, misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio.
La norma stabilisce che, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria della prestazione lavorativa.
Pertanto, dovrà essere limitata la presenza del personale addetto ai servizi amministrativi, assicurando esclusivamente le attività indifferibili - vale a dire che non possono essere ritardate - che richiedono la presenza fisica sul luogo di lavoro. L' individuazione delle attività indifferibili può essere operata anche in ragione della gestione dell'emergenza in atto.
In base alle singole realtà operativa dovranno essere, quindi, costituiti, dei presidi d'urgenza assicurandone la funzionalità anche facendo ricorso al principio di rotazione del personale o integrando con dipendenti in modalità di lavoro agile.
Si evidenzia che il Decreto Legge ha dato come direttiva precisa quella di ridurre al massimo la presenza del personale nello svolgimento delle attività amministrative. Per quanto attiene agli uffici della sede dipartimentale, si confermano, con maggiore vigore, le disposizioni già adottate con la circolare 13 marzo 2020 n. 86408 recante "Prevenzione del contagio da Coronavirus - disposizioni organizzative".
Ciascun dirigente del Dipartimento avrà cura di individuare i presidi minimi da assicurare all'interno del proprio ufficio e/o servizio, condividendo le scelte compiute con il Capo del Dipartimento o con Dirigenti generali in ragione della competenza sull'ufficio.
Si ribadisce che i presidi possono essere assicurati anche mediante il ricorso al lavoro agile e che la presenza fisica in ufficio deve essere limitata ai soli casi in cui è assolutamente necessaria.
I Direttori e i dirigenti degli uffici e/o servizi della sede del Dipartimento e di quelle ad esso collegate avranno cura di informare i relativi Direttori Generali in ordine ai presidi minimi individuati per singoli uffici necessari per garantire la ordinaria funzionalità del Dipartimento a supporto dei Provveditorati e degli Istituti. Si raccomanda il preciso e scrupoloso adempimento delle presenti disposizioni.
Individuate le attività indifferibili e costituiti i presìdi, lo svolgimento ordinario dell'attività amministrativa dovrà avvenire con la modalità semplificata del lavoro agile, come già richiamato da precedenti disposizioni operative; l'accesso al lavoro agile potrà essere disposto, in difetto dell'istanza del dipendente, anche unilateralmente:
Il lavoro agile potrà essere disposto anche prescindendo dalla disponibilità di strumenti informatici dell'Amministrazione e con l'utilizzo di strumentazione del dipendente; in tal caso non si applica l'art. 18, comma 2 del dlgs 81/2017 (che ha introdotto la modalità del lavoro agile) secondo cui "Il datore di lavoro è' responsabile della [sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Qualora il lavoro agile sia compatibile con l'oggetto della prestazione, l'esclusione della praticabilità della misura potrà essere determinata solo dalla predetta valutazione di indispensabilità della presenza fisica in ufficio.
Nel caso di pluralità di richieste di lavoro agile e di impossibilità di loro contemporanea soddisfazione, varranno ovviamente le priorità stabilite dall'art. 18, comma 3 bis, L. 81/2017 (lavoratrici madri nei tre anni dalla fine del congedo; lavoratori genitori di figli disabili).
Si precisa che l'articolo 87, comma 3, prevede che qualora non sia possibile far ricorso al lavoro agile, dovranno essere autorizzati tutti gli istituti contrattuali che consentono di deflazionare la presenza in ufficio del personale non indispensabile; in primo luogo, la fruizione delle ferie residue 2019 entro i termini previsti dalle rispettive contrattazione di settore, adoperando, qualora non sia possibile addivenire ad una programmazione con la collaborazione del dipendente, il collocamento d'ufficio.
Oltre alle ferie pregresse, potranno essere disposti congedi, riposi compensativi e rotazione del personale.
Esperite tali possibilità, e quindi in mancanza di altre cause giustificative ed in via del tutto eccezionale, il personale potrà essere esentato dal servizio. Tale periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge; quindi, con maturazione del trattamento economico, ad eccezione dell'indennità sostitutiva di mensa. Per il personale a cui si applica l'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il periodo di esenzione non sarà computabile nel limite massimo dei giorni ivi previsto.
Tale forma di dispensa dal servizio di cui all'articolo 87 comma 3, del decreto legge, da una interpretazione sistematica della norma, si ritiene applicabile soltanto al personale del comparto funzioni centrali.
Il personale del comparto sicurezza è infatti destinatario di una normativa speciale prevista dall'articolo 87, comma 6 che sarà oggetto di una specifica trattazione in una circolare più ampia del Sig Capo del Dipartimento.
Alla luce della novella normativa che indica il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa s'impone il suo accesso al personale di Polizia Penitenziaria seppur limitatamente al periodo emergenziale in corso.
Ciò consente di valutare favorevolmente l'accesso al lavoro agile del personale di Polizia penitenziaria addetto ai servizi amministrativi e che non sia impiegato in compiti che richiedano la presenza fisica sul luogo di lavoro. Si precisa che il personale di Polizia Penitenziaria fruitore di lavoro agile, qualora subentrino necessità di supporto ai servizi operativi sul territorio, dovrà essere adibito a questi ultimi in via assolutamente prioritaria. L'articolazione territoriale competente ( ivi compresa la sede centrale del DAP), pertanto, provvederà a revocare immediatamente il servizio prestato in modalità smart working e a disporre il relativo impiego operativo.
Per assicurare la funzionalità degli uffici, ferma restando la necessità di limitare la presenza dei lavoratori, tutti gli strumenti citati possono essere disposti sussidiariamente e con modalità frazionata, incluso il lavoro agile.
Nell'occasione, si trasmette la Direttiva congiunta del Ministero della Giustizia, emanata in data 16 marzo 2020, allegata alla presente nota, che ha integrato la precedente Direttiva del 4 marzo 2020.
La predetta Direttiva, firmata digitalmente, reca ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
Le autorizzazioni al lavoro agile dovranno, infine, essere raccolte dall'ufficio del Capo del Dipartimento per il tramite dell'ufficio I e dalle Direzioni generali per il tramite dei rispettivi Uffici I e dai Provveditorati, al fine delle prossime rilevazioni disposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Dal punto di vista tecnico, si forniscono alcune indicazioni utili per l'accesso ai servizi informatici.
Il link per accedere ai sistemi informatici centrali denominati – Protocollo Calliope e SICOGE è il seguente:
https://accessoremoto.giustizia.it/rdweb
L'accesso all'infrastruttura è consentito solo mediante l'utilizzo del browser Internet Explorer, non è possibile accedere mediante Chrome, Firefox o Safari.
Il Computer da utilizzare non deve essere connesso alla Rete Unica Giustizia.
Le Carte Ministeriali di autenticazione da utilizzare sono la CMG versione 2 e la CMG versione 3, mentre la carta definita "sostitutiva" non risulta utilizzabile.
È indispensabile essere in possesso dei requisiti tecnici quali:
• sistema operativo Windows 8.1 o Windows 10 (versioni Professional o Enterprise), che risulti completo degli ultimi aggiornamenti Microsoft;
• programma Antivirus aggiornato;
• lettore smart card con relativi driver installati;
• connessione a internet;
Resta inteso che, come già detto, il lavoro agile può essere svolto anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.
Con riferimento all'articolo 86, comma 5, si comunica di aver già disposto la sospensione delle procedure concorsuali in atto e precisamente:
seduta straordinaria della Commissione medica prevista per il giorno 2 marzo 2020 e visite di seconda istanza relative al concorso a 754 posti (elevati a 938) allievo agente del ruolo femminile e maschile del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 18 del 5 marzo 2019
- prove preselettive previste a far data dal 16 marzo 2020 del concorso a 15 posti di funzionario mediatore culturale, indetto con P.D.G. 15 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale - n. 12 del 9 febbraio 2018;
- visite per l'accertamento requisiti psico -fisici e attitudinali del concorso pubblico a 15 posti per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre indetto con PDG 16 luglio 2019.
Si precisa che possono essere ultimate le procedure per le quali risulti ultimata la valutazione dei candidati nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento d'incarichi, anche dirigenziali, che s'instaurano e si svolgono in via telematica.
Infine, l'articolo 87, comma 7, recita che "fino alla stessa data di cui al comma 6 (cioè fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020), il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio, 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista".
A riguardo, e facendo seguito alla circolare 10 marzo 2020, n. 82647 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, si continuerà a trattare separatamente, ai fini amministrativo- contabili, il numero di assenze dall'ufficio, rientranti nelle fattispecie previste dalla normativa emergenziale.
 

Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed\ effetti degli atti amministrativi in scadenza)

L'articolo 103, comma 1, stabilisce che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".
Trattasi di una norma di carattere generale e come tale applicabile a tutti i procedimenti amministrativi gestiti dall'Amministrazione.
Per quanto riguarda, nello specifico, i procedimenti disciplinari, l'articolo 103, comma 5 prevede che "i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi inclusi quelli del personale di cui all'art 3 del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020".
A tal proposito, si fa presente che, nonostante l'articolo di legge summenzionato non specifichi, nel dettaglio, i termini dei procedimenti disciplinari a cui fa riferimento, può ritenersi che, in quanto fattispecie prevista nell'ambito della più ampia norma di legge di cui all'art 103 del decreto legge in oggetto, avendo la stessa ratio del comma 1, i termini dei procedimenti disciplinari di cui all'art 103 comma 5 per i quali viene disposta la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 debbano interpretarsi nel senso di "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi
È del tutto evidente che la normativa si applica al personale di entrambi i comparti, sicurezza e funzioni centrali, nonché ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti contrattualizzati.
Per quanto concerne il D.M.M.L, le CC.MM.OO e le CC.MM. W., si comunica che tutte le attività sono state sospese a data da destinarsi.
Tenuto conto di ciò, per quanto riguarda le fattispecie relative all'idoneità al servizio si ritiene applicabile il disposto dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18/2020.
In relazione a ciò, avuto riguardo alle pratiche di idoneità al servizio; di tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativamente ai periodi di assenza dei dipendenti interessati, in particolar modo per quelli che hanno raggiunto ovvero stanno raggiungendo il periodo massimo previsto di aspettativa per infermità (art. 68 e art. 70 del D.P.R. 3/57; primo e secondo periodo di comporto) in attesa degli accertamenti' medico-legali e del giudizio di idoneità o meno al servizio da parte degli Organi competenti, si evidenzia che il periodo di interruzione va considerato quale sospensione dei termini; non cumulatale con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento dei detti limiti massimi e con trattamento economico goduto il giorno antecedente al previsto invio alla competente Commissione medica.
Ai sensi del 4 comma non sono sospesi i termini per i pagamenti di stipendi ed emolumenti.
Considerato il mutevole contesto emergenziale, si fa salva ogni ulteriore e diversa disposizione normativa che dovesse intervenire nei prossimi giorni e/o direttiva interna, anche di tipo organizzativo, che dovesse ritenersi opportuna e/o necessaria alla luce di eventuali nuovi accadimenti legati alla diffusione dell'epidemia in atto ed ai conseguenti interventi operativi.
Si ringrazia ancora una volta tutto il personale dell'Amministrazione che lavora negli istituti penitenziari, nei Provveditorati Regionali, delle Scuole di Formazione) Istituti d'istruzione ed in tutte le sedi e servizi del Dipartimento, rivolgendo un pensiero particolare a coloro che si trovano a lavorare e a vivere con le proprie famiglie nelle regioni e città più colpite dall'epidemia, assicurando che gli uffici centrali stanno profondendo tutte le energie possibili per garantire il necessario supporto.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

 

Direttiva Ministero della Giustizia, emanata in data 15 marzo 2020