Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO GENERALE
CIRCOLARE N. 10
 

Alle Direzione Generali
A tutti gli Uffici ed Istituti Centrali e periferici e dotati di autonomia speciale
Al Responsabile Unico del Procedimento per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati
E, p.c.
Al Gabinetto e agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
All'Ufficio Sicurezza Patrimonio Culturale

LORO SEDI
 

OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 e misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa nel corso dell'emergenza epidemiologica - Chiarimenti "lavoro agile"

In attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019", e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono state definite misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19.
In relazione alla suddetta situazione emergenziale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di meglio prevenire la diffusione del virus, anche al di fuori dei casi richiamati dall'articolo 1 del citato decreto legge, ovvero dall'articolo 1 del già menzionato DPCM, ha emanato la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020, recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020".
Al riguardo, il Segretariato Generale sta monitorando con attenzione gli avvenimenti relativi alla diffusione del Coronavirus e intende porre in essere tutte le misure precauzionali volte a tutelare la salute dei dipendenti e la sicurezza dei medesimi nei luoghi di lavoro, garantendo al contempo il buon andamento e il regolare svolgimento dell'azione amministrativa. A tal fine sono state pubblicate le circolari n. 1, n. 6 e n. 7 rispettivamente del 3 febbraio, 24 febbraio e del 28 febbraio u.s..
Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei ministri - visto il protrarsi della situazione emergenziale - ha emanato i seguenti provvedimenti, quali il DPCM 1° marzo 2020 recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID - 2019", il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 volto a disciplinare le misure di sostegno per lavoratori e imprese coinvolti dall'emergenza epidemiologica, la Circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ed infine il DPCM 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
Considerato il rapido evolversi degli eventi, e rilevate le criticità emerse in riferimento alla complessa articolazione di questa Amministrazione, con particolare riguardo alla possibile applicazione di quanto disposto dal citato quadro normativo, circa la possibilità per i dipendenti di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile - così da meglio fronteggiare la gestione dell'emergenza richiamata - e al di fuori di quanto previsto dal "Progetto sperimentale di Smart Working", avviato presso questa Amministrazione lo scorso aprile e che si concluderà il prossimo 16 marzo, si comunica quanto segue.
I dirigenti/direttori - allo scopo di bilanciare la tutela alla salute pubblica con l'interesse alla continuità amministrativa, essendo necessario altresì garantire i servizi essenziali - nell'esercizio dei poteri datoriali e delle relative responsabilità, hanno la possibilità di autorizzare il personale complessivamente inteso, previa valutazione del contesto di riferimento, a lavorare in modalità agile.
A riguardo, vista la necessità di garantire il debito presidio presso i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, i quali, nonostante il contesto attuale, risultano aperti al pubblico, ovvero di quelli che risultano aperti a condizione del rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del DPCM del 1° marzo 2020 (il quale statuisce l'apertura al pubblico, "a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone si prevede - al fine di garantire i servizi essenziali e assicurare la continuità amministrativa - che le disposizioni della presente circolare, aventi ad oggetto il lavoro agile, non siano momentaneamente applicabili al personale AFAV. La medesima previsione riguarda, nell'immediato, anche quel personale AFAV che presta servizio in musei o altri istituti e luoghi della cultura in cui risultano sospesi - in base all'art. 1, comma 1, lett. f) del suddetto DPCM - esclusivamente i servizi di apertura al pubblico, e nei quali il personale, come già precisato nella circolare n. 6 emanata dallo Scrivente il 24 febbraio 2020, è tenuto ad assicurare la copertura del servizio stesso.
Ciò detto, si precisa in tema di incentivazione al ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa nel corso dell'emergenza epidemiologica che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" (art. 4 del DPCM 1° marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - così come ribadito dall'art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM del 4 marzo 2020).
Inoltre, l'art. 3 della citata Direttiva precisa che, tra i destinatari delle suddette misure, dovranno essere favoriti "i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia".
Le disposizioni di cui sopra, infine, vengono richiamate anche dalla recente Circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, la quale specifica, vista anche la recente situazione emergenziale, che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto legge n. 9 del 2020, "è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le Amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio - temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime".
In particolare, si invitano i dirigenti/direttori a valutare l'opportunità:
a) per i lavoratori che svolgono già la prestazione lavorativa in modalità agile, di riconoscere ai medesimi, previa richiesta, la possibilità di aumentare il numero delle giornate in modalità smart, fino ad un massimo di 5 giorni a settimana;
b) per i lavoratori che non svolgono la prestazione in modalità agile a riconoscere ai medesimi, la possibilità di lavorare in modalità smart, purché:
dispongano di una connessione internet e di propria dotazione informatica, ovvero di dotazione messa a diposizione da parte del proprio Ufficio ove disponibile, per lo svolgimento dell'attività lavorativa e sia possibile configurare la medesima secondo le modalità richieste dall'Amministrazione;
si rendano disponibili a garantire la contattabilità nelle fasce stabilite dal proprio superiore gerarchico;
In ogni caso si evidenzia l'opportunità, ove possibile, anche ai fini di garantire la copertura degli Uffici e di arginare situazioni di contagio o circoscrivere le medesime, di organizzare l'attività lavorativa in base al principio di rotazione, suddividendo il personale in gruppi da alternare, nello svolgimento dell'attività lavorativa, tra chi svolge la prestazione lavorativa presso l'Amministrazione e chi lavora in modalità agile da remoto.
Inoltre, si invitano i datori di lavoro a favorire la fruizione di ferie o i riposi compensativi, ove richiesti da parte dei dipendenti.
Si precisa per quanto disposto dai suddetti punti che i dirigenti/direttori, che intendano consentire ai propri dipendenti di svolgere l'attività lavorativa in modalità smart, dovranno darne comunicazione allo Scrivente e alla Direzione generale Organizzazione - Servizio II.
Inoltre, al fine di porre in essere l'attività di monitoraggio - così come richiesta dalla Direttiva n. 3 del 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"- richiamata dall'art. 4 della Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione - i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, con cadenza quindicinale, al suddetto Servizio II una relazione contenente "una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti".
Si precisa che, i dirigenti/direttori, i cui dipendenti abbiano aderito al "Progetto pilota di lavoro agile", sono in ogni caso tenuti, oltre a porre in essere i suddetti adempimenti, a trasmettere il report conclusivo relativo al progetto sperimentale, in base alle indicazioni che verranno fornite dai competenti uffici.
Ciò premesso, allo scopo di agevolare i datori di lavoro nell'attuazione delle misure di cui sopra, che richiedono, vista l'eccezionalità della situazione, il sollecito ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, si allegano alla presente circolare i seguenti testi:
Direttiva n. 3 del 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro";
Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa".
Si rappresenta altresì che, per le indicazioni relative ai profili tecnici e informatici, nonché alle procedure in tema di sicurezza sul lavoro, l'ufficio competente è il Servizio I della Direzione generale Organizzazione.
Infine, riguardo agli eventi aggregativi, quali conferenze, seminari, convegni e attività formative, gli Uffici sono invitati a privilegiare, ai sensi dell'art. 5 della citata Direttiva, "modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale".
Conseguentemente, in tema di "missioni" si dispone, infine, che lo svolgimento delle medesime sia garantito esclusivamente se ritenute indispensabili e/o indifferibili rispetto alle attività istituzionali, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in call conference o sistema similare.
Le misure di cui alla presente circolare sono applicabili con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, compatibilmente con le esigenze organizzative delle singole strutture e con le dotazioni informatiche e tecnologiche disponibili.
Gli Uffici sono invitati, altresì, a fornire l'informativa per la sicurezza sul lavoro, disponibile sull'area intranet dedicata, e le Informative per la sicurezza informatica nonché eventuali indicazioni in ordine alla configurazione delle dotazioni informatiche non fornite dall'Amministrazione.
In ogni caso si invitano codeste Direzioni e Segretariati a valutare l'opportunità di ampliare quanto su esposto anche al personale di supporto che opera presso i numerosi uffici dell'Amministrazione, così disposto dall'art. 2 della Direttiva.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi