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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 14 settembre 2020, n. 84
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.

Il Presidente della Regione

VISTO l'art. 32 della Cost.;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTE le seguenti normative contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro e nella collettività:
• Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Curaltalia Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID19”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
• D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• Decreto-legge19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020;
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le seguenti ulteriori fonti normative riguardanti, nello specifico il settore trasportistico:
• “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore trasporto e logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato14 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• “Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” di cui all'Allegato 15 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• DPCM 11 giugno 2020, allegato 15 recante “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico “;
• OPGR n.74 del 14 giugno 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70” SEZIONE 15- Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica;
• O.P.G.R. n. 77 del 31.07.2020 Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania;
• Decreto del Ministero dell'Istruzione del 6 agosto 2020;
• Dpcm 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• O.P.G.R. n. 79 del 13.08.2020 Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania. Conferma misure stabilite dalla Ordinanza del Presidente della G.R. n° 77 del 31.07.2020;
• DPCM 7 settembre 2020 “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” che autorizza il riempimento dei mezzi del trasporto pubblico all'80% dei posti consentiti da carta di circolazione;
DATO ATTO CHE
le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 12 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori);
a tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24 aprile 2020) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizioni di cui al DPCM 7 settembre 2020 e alla DGR 521 del 27 agosto 2020, di procedere all'aggiornamento delle misure anti-contagio nei trasporti (anche a mezzo di impianti a fune) e nella logistica sostituendo integralmente la SEZIONE 15 “Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica” di cui alla OPGR 14 giugno 2020;
VISTO, infine, il parere favorevole sulla presente Ordinanza espresso dal Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento Sanità, con nota prot. RA/0266291/20 dell'11.09.2020 a seguito di richiesta formulata in data 8.9.2020 con prot. RA0262060/20 dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. di approvare nell'allegato n.1 al presente provvedimento le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” che sostituiscono integralmente quelle di cui alla Sezione 15 - Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica -di cui alla O.P.G.R. n.74 del 14 giugno 2020;
2. che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, ai Prefetti, ai Comuni, alle aziende di trasporto regionali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Allegato n.1 alla OPGR 84/2020

Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica
 

1. Misure "di sistema".
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per consentire ingressi e uscite differenziati.
È raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.).
Al riguardo, le conferenze di servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2121 emanate dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra autorità locali.
Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.
L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, è fortemente auspicabile anche mediante gli strumenti previsti dalle recenti norme sopra richiamate.
Tali servizi aggiuntivi, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.
La Regione Abruzzo con la DGR 521 del 27 agosto 2020, che si intende integralmente richiamata, ha autorizzato il ricorso alla istituzione di servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico.
 

2. Misure di carattere generale per i responsabili del trasporto pubblico.
Sussiste l'obbligo di:
• adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
• prevedere una sanificazione ed una igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità). Particolare attenzione deve essere prestata alla disinfezione dei locali aziendali comuni quali mense, sale autisti, servizi igienici;
• installare appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
• vendere, ove possibile, i biglietti con sistemi telematici;
• prevedere che il personale viaggiante, compreso il personale che ha rapporti con il pubblico, per i quali la distanza di 1 mt dall'utenza non sia possibile, deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale previsti da Protocollo ad eccezione nel caso in cui sia realizzabile l'installazione di separatori di posizione. La deroga riguardante i guanti può essere prevista per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti) che opera da solo in cabina;
• predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza, con la prescrizione che il mancato rispetto potrebbe contemplare l'interruzione momentanea del servizio per motivi di sicurezza sanitaria;
• distribuire ai conducenti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida;
• autorizzare l'operatore di esercizio, in caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, a rifiutare l'accesso di altri utenti. In tale caso lo stesso dovrà informare tempestivamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un servizio di rinforzo;
• Il distanziamento interpersonale non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità: (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi. Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti).
• Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione. Su tale aspetto è in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di consentire l'ulteriore capacità riempimento. La direzione Generale della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalità applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli di categoria M2 e M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare sui treni, le imprese e gli esercenti ferroviari, previa certificazione sanitaria del CTS sulla idoneità del materiale, valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure previste dal vigente quadro normativo.
In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni utile attività per individuare idoneo materiale, per consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
• utilizzare, nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo, i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.
• dotare i luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo etc.) di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;
• installare nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti, a cura dei gestori di dette aree, dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
• adozione da parte gestore delle stazioni, autostazioni, degli aeroporti e dei porti di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto negli spostamenti all'interno delle medesime aree, ivi comprese quelle destinate alla sosta dei passeggeri, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• E' consentito il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• E' sospesa l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
 

3. Obblighi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico.
Sussistono le seguenti prescrizioni in capo agli utenti del trasporto pubblico:
• divieto dell'uso del trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute e riconducibili all'affezione da Covid-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, congiuntivite, raffreddore);
• acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;
• nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso.
• seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone;
• utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza di un metro;
• sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.
• evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
• negli spazi di attesa e sui mezzi pubblici usare una adeguata protezione del naso e della bocca (mascherina chirurgica o mascherina di comunità);
• in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), gli stessi devono prontamente segnalarlo all'autista che informa le Autorità Sanitarie alle quali spetta la decisione sull'eventuale modalità di trasbordo dai relativi mezzi.
• al passeggero che presenti sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto, nelle more dell'eventuale operazione di trasbordo, di sedersi ad una distanza di almeno 2 metri rispetto agli altri passeggeri tramite una ricollocazione temporanea di questi ultimi, qualora disponibili.
• negli spazi adibiti a fermata, l'utenza, nelle fasi di stazionamento, è tenuta a mantenere il distanziamento sociale, di almeno 1 metro, così come nelle fasi di salita e discesa dai mezzi nel rispetto della normativa nazionale di prevenzione al diffondersi dell'epidemia.
• Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus.


4. Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto su gomma e filoviario.
I gestori di servizi di trasporto su gomma e filoviario devono procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
È, inoltre, fatto obbligo delle aziende di trasporto pubblico accertare, prima dell'inizio di ogni turno lavorativo, che il proprio personale non riscontri una temperatura corporea superiore a 37,5° C e che lo stesso, durante lo svolgimento del turno di lavoro, utilizzi i dispositivi di protezione individuale COVID-19 (mascherine chirurgiche e/o di comunità).
Ai fini del controllo della temperatura, di cui al comma precedente, da parte del datore di lavoro l'accertamento avviene tramite dispositivi laser/scanner nelle sedi di lavoro nelle quali confluiscono lavoratori ad inizio turno - ovvero depositi, officine e luoghi di parcheggio dei mezzi - che non siano all'aperto, ovvero siano dotati di almeno una postazione in luogo chiuso nella quale poter custodire ed utilizzare i dispositivi di controllo della temperatura, mentre in tutti gli altri casi l'accertamento della temperatura può avvenire attraverso l'acquisizione da parte dell'azienda di autocertificazione del dipendente a condizione che lo stesso rilevi la propria temperatura non oltre 60 minuti antecedenti l'inizio dell'orario di lavoro.
I gestori di servizi di trasporto su gomma e filoviario devono:
• mettere in atto i dovuti accorgimenti atti alla separazione del posto di guida al fine di garantire il distanziamento interpersonale dai passeggeri;
• organizzare la salita e la discesa dei passeggeri dai mezzi in modo che avvengano secondo flussi ordinati e, ove possibile, separati al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziate delle porte;
• contrassegnare sui mezzi i posti che eventualmente non possono essere occupati con un marker; installare, ove possibile, apparati per l'acquisto self-service dei biglietti, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Gli apparati devono essere sanificati più volte al giorno.
• mettere a disposizione a bordo dei mezzi, flaconi di gel igienizzante per mani a base alcolica;
• predisporre a bordo dei mezzi un kit aggiuntivo di prodotti specifici da utilizzare in caso di necessità: guanti monouso, mascherina e gel disinfettante;
• attivare, ove compatibile con le caratteristiche del servizio, e quindi in particolare per i servizi extraurbani, un sistema di prenotazione del viaggio (anche attraverso strumenti informatici) che consenta loro di individuare per tempo il numero di veicoli da impegnare;
• in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi abbiano presentato sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), con attivazione delle relative procedure di eventuale trasbordo di cui al paragrafo 3, al termine del servizio, il mezzo dovrà essere sottoposto ad immediata sanificazione.


5. Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario.
I gestori di servizi di trasporto ferroviario devono:
• provvedere ad informare la clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
◦ misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
◦ notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
• incentivare sistemi di vendita di biglietti on line;
Inoltre, nelle stazioni si deve provvedere a:
• la gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie, prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• adottare interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
• prevedere percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
• igienizzare e disinfettare su base quotidiana e sanificare periodicamente gli spazi comuni delle stazioni;
• installare dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
• regolamentare l'utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento
• tra gli utenti;
• diffondere annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme, invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
• garantire l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti in stazione;
• limitare l'utilizzo delle sale di attesa e rispetto, al loro interno, delle regole di distanziamento;
• raccomandare controlli della temperatura corporea ai gate, prevedendo misure di gestione di passeggeri o operatori con temperatura uguale o superiore ai 37,5° C;
A bordo treno, si deve provvedere a:
• posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
• sanificare sistematicamente con frequenza non inferiore alla giornaliera;
• garantire l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti e delle mascherine per gli utenti; potenziare i servizi di igiene e decoro;
• prevedere flussi di salita e discesa separati in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare a sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
• applicare marker sui sedili eventualmente non utilizzabili;
• in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid- 19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento;
• al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, qualora possibile.
Nei casi di cui punto precedente, l'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.


6. Norme specifiche per i servizi di trasporto non di linea con massimo nove posti.
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità, :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi
Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
 

7. Norme specifiche per altri Servizi
Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.
Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole già' previste circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell'aria etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:
• siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;
• l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi)
• deve essere sempre esclusa la possibilità di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilità del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovrà essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta, comunque, ferma la possibilità di derogare a tale regola nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;
• sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
• non sia consentito viaggiare in piedi;
• per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
• ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all'interno del mezzo stesso.


8. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, filoviario e ferroviario.
Vengono riattivati, a partire dal 16 settembre, il 100% dei servizi di trasporto presenti nei programmi di esercizio delle aziende titolari di servizi di trasporto pubblico locale su gomma e ferro.
E' consentito, al fine di assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo conseguentemente in via prioritaria una maggiore occupazione dei posti a sedere e la parziale occupazione di quelli in piedi fino al raggiungimento complessivo della percentuale di cui sopra. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.
Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli e dei treni, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
È fatto obbligo alle aziende di un costante monitoraggio dell'andamento dei servizi al fine di adottare le seguenti misure correttive:
• previsione di corse supplementari (o comunque con maggiore frequenza) in caso di incapienza dei mezzi rispetto alla domanda effettiva di mobilità sulla base di quanto disposto dalla la DGR 521 del 27 agosto 2020, che si intende integralmente richiamata, che ha autorizzato il ricorso alla istituzione di servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico locale su gomma;
• eliminazione delle corse riattivate in caso di assenza di domanda di mobilità, al fine di evitare l'inutile circolazione di mezzi vuoti, previa richiesta e relativa autorizzazione del servizio DPE005 del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture;
È fatto obbligo agli esercenti il trasporto pubblico locale di comunicare settimanalmente al competente servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta Regionale le misure di sanificazione e igienizzazione adottate.
La Giunta Regionale monitora, per il tramite del competente Servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, i servizi rimodulati che, in presenza di disagi per l'utenza, verranno incrementati o comunque modificati al fine di non creare difficoltà agli spostamenti.


9. Disposizioni provvisorie per i sistemi e gli impianti a fune in servizio invernale.
Le indicazioni di seguito elencate riguardano l'esercizio invernale, hanno validità fino al 30 aprile 2021 e si applicano a tutti i sistemi di trasporto pubblico regionale a mezzo di impianti a fune, come definiti dall'art.1 della L.R. n.24/05.
Sono fatti salvi gli obblighi del rispetto delle disposizioni a carattere nazionale, con particolare riguardo a quelli riferiti alla protezione delle vie respiratorie, alla necessità di sanificazione ed igienizzazione sistematica di tutti gli spazi e dei locali, inclusi gli strumenti di lavoro e dei mezzi di trasporto frequentati da viaggiatori e/o lavoratori.
Detti interventi di sanificazione andranno effettuati con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.
Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, che ricomprende funivie, cabinovie e seggiovie, dovranno essere applicate, a cura dei gestori degli impianti stessi, le seguenti misure minime di sicurezza.
Le disposizioni di carattere generale per l'utenza sono le seguenti:
- divieto di accesso in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, raffreddore);
- obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso ai servizi di biglietteria, ai mezzi di trasporto e all'interno di questi;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone nelle zone di accesso; il predetto distanziamento non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, di minori accompagnati e di persone disabili se assistite da un convivente. Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere autocertificata la sussistenza delle predette qualità.
- obbligo di igienizzazione delle mani tramite l'utilizzo dei dispenser messi a disposizione dal gestore degli impianti;
- obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura corporea con sistemi di rilevazione a distanza;
- preferenza di utilizzo dei sistemi di biglietteria on line ove possibile.
Le disposizioni di carattere generale per il gestore sono le seguenti:
- tutto il personale in servizio sull'impianto, come descritto nel relativo regolamento di esercizio, nonché quello di biglietteria, deve adottare obbligatoriamente ogni prescrizione prevista nelle disposizioni nazionali in materia di COVID-19 per il personale a contatto con il pubblico. Deve curare altresì, secondo le relative attribuzioni, che presso le zone di accesso in biglietteria e presso le aree di imbarco e sbarco siano costantemente disponibili per i passeggeri prodotti di disinfezione delle mani conformi alle norme vigenti. Deve essere precluso l'accesso agli utenti in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19.
- in particolare, è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea del personale tramite sistemi di rilevamento a distanza prima di occupare la postazione di lavoro ed impedirne il relativo inizio del turno in caso di temperatura superiore a 37,5° C. Nel caso in cui non sia possibile effettuare misurazioni con sistemi a distanza (es. particolari situazioni di lavoro singolo con assenza di altri lavoratori) dovrà essere registrata, su apposito registro custodito all'interno dell'impianto, da parte di ogni dipendente la propria temperatura corporea rilevata, non oltre 60 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro, direttamente dal dipendente tramite strumenti classici (es. termometro a mercurio, ecc.);
- misurazione della temperatura corporea degli utenti con sistemi di rilevazione a distanza e adozione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertato un valore superiore a 37,5° C;
- identificazione di tutti i percorsi di ingresso alle biglietterie e agli impianti di risalita, nonché delle traiettorie delle file d'attesa, in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone; il predetto distanziamento non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, di minori accompagnati e di persone disabili se assistite da un convivente. Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere autocertificata la sussistenza delle predette qualità.
- installazione di dispenser di facile accessibilità, per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale;
- sanificazione ed igienizzazione sistematica, almeno una volta al giorno, di tutti gli spazi, dei locali, inclusi gli strumenti di lavoro, e dei mezzi di trasporto (sia chiusi che aperti) frequentati da viaggiatori e/o lavoratori con impiego di prodotti previsti dalle disposizioni in vigore, prevedendone all'occorrenza la reiterazione nel corso della giornata;
- utilizzo di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno dei luoghi di accesso ai servizi e all'interno dei mezzi di trasporto, ivi incluse le fasi di salita e di discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
Il gestore deve inoltre attenersi alle seguenti disposizioni specifiche:


TRASPORTO SU VEICOLI CHIUSI (FUNIVIE BIFUNE - CABINOVIE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO)
Il gestore dell'impianto deve provvedere, prima dell'apertura giornaliera ed al termine della stessa, alla disinfezione completa dell'interno della cabina veicolo con impiego di prodotti compatibili con le disposizioni in vigore.
Tali operazioni potranno essere eventualmente ripetute durante la giornata per esigenze particolari.
Sui veicoli vanno osservate le seguenti disposizioni:
limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento di un metro.
Sono escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere autocertificata la sussistenza delle predette qualità.
• dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;
• distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi;
• areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.
E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purché gli stessi rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole, purché la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque evitando affollamenti all'interno del mezzo.

TRASPORTO SU SEGGIOVIE - SCIOVIE
Dovranno essere rispettate le disposizioni ministeriali nonché dei vigenti d.p.c.m. su tali tipologie di impianti.

TRASPORTO SU CESTOVIE
Le cestovie biposto, potranno trasportare un solo passeggero per cestello. Sono escluse da detta limitazione le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere autocertificata la sussistenza delle predette qualità.

TEMPI DI CODA PRESSO LE BIGLIETTERIE
Analogamente a quanto previsto per i servizi pubblici essenziali le persone in coda per l'accesso ai servizi di biglietteria dovranno rispettare le distanze di sicurezza così come stabilite dalle disposizioni nazionali vigenti.
Sono escluse da detta limitazione le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Nell'eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere autocertificata la sussistenza delle predette qualità.
A tal fine, in corrispondenza degli spazi di coda e di accesso, l'esercente dovrà porre cartelli, a terra o su apposito sostegno, con indicazione delle disposizioni generali da rispettare e sulle posizioni da assumere rispetto alle altre persone presenti in coda.
Nelle biglietterie è assolutamente vietato il contatto diretto del personale con l'utenza, ed è consentito il passaggio di biglietti, tessere e quant'altro solo tramite apposite finestrelle in basso alla schermatura in plexiglass o vetro infrangibile del front office, coadiuvati con sistemi di ricetrasmittenza/citofonia interno/esterno.
È comunque consigliato incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici o similari che possano evitare il rischio di assembramenti o file.

TEMPI DI CODA PRESSO LE ZONE DI IMBARCO
Al fine di ridurre i tempi di coda presso le zone di imbarco si adotteranno, se necessario, le massime velocità di trasporto previste per il singolo impianto e, per gli impianti ad ammorsamento automatico, il maggior numero di veicoli previsti, con riferimento alle condizioni di esercizio stabilite nei relativi regolamenti di esercizio.

SITUAZIONI DI EMERGENZA
Limitatamente alle situazioni di emergenza è consentito il superamento dei limiti massimi delle capacità di trasporto sopra indicati; dette circostanze devono essere oggetto di specifica comunicazione resa ai competenti organi di sorveglianza e controllo a cura del Direttore di Esercizio dell'impianto.

REPORT MENSILE
Il gestore deve inviare mensilmente alla Regione Abruzzo - Dipartimento DPE “Infrastrutture e Trasporti” - Servizio DPE018 “Infrastrutture”, un breve report contenente, per ogni impianto, i dati principali del trasporto (numero di giorni ed ore di esercizio, numero di passeggeri trasportati, eventuali inconvenienti registrati, eventuali osservazioni).
Tali report mensili sono indispensabili, oltre che per il monitoraggio, anche al fine di prevedere indirizzi correttivi per i periodi immediatamente successivi a quello di applicazione delle presenti disposizioni.


10. Settore autotrasporto merci, aereo, marittimo e portuale.
Per le misure organizzative e di gestione della sicurezza dei settori autotrasporto merci, trasporto aereo, trasporto marittimo e portuale deve farsi riferimento alle misure previste per detti specifici settori nell'ambito “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore trasporto e logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato14 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, nonché nelle “Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento delle diffusione del COVID-19” DPCM 7 settembre 2020.