Categoria: 2020
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Tipologia: Prima integrazione protocollo Covid-19
Data firma: 5 giugno 2020
Validità
Parti: ACI e OO.SS.
Comparti: P.A., F.C., ACI
Fonte: fpcgil.it


Prima integrazione protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il giorno 5 giugno 2020 l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Funzione Centrali 2016/2018,
Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 6 maggio 2020;
Preso atto che le indicazioni riportate nel citato protocollo hanno valore specifico fino al momento in cui una delle parti, valutate le indicazioni generali del Governo e delle Autorità Sanitarie, ne richieda il motivato aggiornamento ed in ogni caso sono efficaci fino alla data di cessazione dello stato di emergenza del 31 luglio 2020, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 salvo diversa disposizione normativa;
Ritenuto, in considerazione dell'evolversi della situazione emergenziale e della normativa in vigore in materia, di procedere ad un aggiornamento del citato protocollo.
Concordano su quanto riportato qui di seguito, ad interazione/modifica di quanto stabilito con il protocollo del 6 maggio u.s.:
1. In riferimento al paragrafo “modalità di lavoro e gestione del personale”, fermo restando quanto ivi stabilito in merito al lavoro agile, quale modalità ordinaria di prestazione lavorativa, ai criteri di rotazione del personale, alle definizione delle categorie di lavoratori, viene rideterminato il numero massimo di giorni di presenza individuale su base mese. Pertanto si riformula l'ultimo capoverso del richiamato paragrafo come di seguito riportato.
“Per assicurare il contenimento del contagio e garantire la massima sicurezza a tutti i lavoratori, la rotazione può essere organizzata, in ragione della numerosità del personale disponibile alla stessa, su base settimanale o a giorni/mese, assicurando comunque, a partire dal 15 giugno, la presenza individuale per un numero massimo di giorni pari al 50% dei giorni lavorativi del mese di riferimento".
In riferimento alla differente modalità di calcolo delle giornate da rendere in presenza, per il periodo 15 - 30 giugno dovrà essere considerato 1 giorno di presenza in più rispetto al numero precedentemente previsto riproporzionato al numero di giorni residuo sino al 30 giugno (per esempio, se il mese di calcolo decorre dal 12 giugno, il “riproporzionamento" sarà effettuato sui 18 giorni residui del mese di giugno, con un risultato pari a 5 giorni da rendere in presenza fisica (18x8/30), ai quali sarà sommato il giorno in più per il periodo 15/30 giugno, per un totale di 6 giornate).
I criteri di rotazione del personale sono oggetto di contrattazione di terzo livello.
2. In riferimento al paragrafo “modalità di prestazione lavorativa in presenza - sedi territoriali e sede centrale”, a tutto il personale, in applicazione del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, che disciplina ed autorizza gli spostamenti delle persone fisiche tra regioni a partire dal 3 giugno 2020, è consentito, previa autorizzazione del Direttore di riferimento, il relativo spostamento per trasferte di lavoro.
3. In riferimento alla sezione seconda, paragrafo “modalità di ingresso all'immobile", si sostituisce il capoverso “l'Ente ha avviato la valutazione e la verifica delle strumentazioni idonee alla rilevazione della temperatura corporea, da installare presso i propri uffici, in considerazione delle specificità territoriali” con quanto di seguito riportato.
“Premesso che all'interno della sede non è consentito l'accesso a persona con una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C, in sede di contrattazione territoriale è possibile prevedere il controllo della temperatura corporea tramite idonei dispositivi, nonché disciplinare le modalità di utilizzo degli stessi."
4. In riferimento alla sezione seconda, paragrafo “Definizione delle modalità' tecniche e operative preliminari alla riapertura delle Sedi Aci” è sostituito il punto “non utilizzare gli ascensori per gli spostamenti del personale” con “ gli ascensori potranno essere utilizzati per gli spostamenti del personale in caso di necessità e da non più di una persona per volta”.