Tipologia: CCNL
Data firma: 15 settembre 2020
Validità: 03.11.2020 - 02.11.2023
Parti: AssoDelivery e Ugl
Settori: Servizi, Rider
Fonte: cnel


Sommario:

 

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Quadro normativo
Art. 3 - Caratteristiche del settore del Food Delivery
Art. 4 - Relazioni sindacali
Art. 5 - Validità e sfera di applicazione
Art. 6 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 7 - Definizione di rider, modalità e tipologia di collaborazione
Art. 8 - Forma del contratto individuale di lavoro
Art. 9 - Recesso e cessazione del contratto individuale di lavoro
Art. 10 - Compenso
Art. 11 - Compenso minimo per consegna
Art. 12 - Incentivo temporaneo nuove Città e zone
Art. 13 - Sistemi premiali
Art. 14 - Dotazioni di sicurezza
Art. 15 - Diligenza del Rider, riservatezza e pluricommittenza
Art. 16 - Assicurazione INAIL

 

Art. 17 - Assicurazione per danni contro cose e terzi
Art. 18 - Obblighi di sicurezza e formazione
Art. 19 - Ulteriori opportunità formative
Art. 20 - Divieto di discriminazione, diritto alla disconnessione e ranking
Art. 21 - Pari Opportunità
Art. 22 - Tutela della privacy
Art. 23 - Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare
Art. 24 - Assistenza fiscale
Art. 25 - Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale
Art. 26 - Bilateralità
Art. 27 - Diritti di informazione
Art. 28 - Convenzioni
Art. 29 - Diritti sindacali
Art. 30 - Rinvio alle Leggi
Art. 31 - Lingua
Art. 32 - Decorrenza e durata


Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. rider ai sensi e per gli effetti del capo V-bis “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 101/2019, convertito in legge con modificazioni dalla L. 128/2019, e dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2015.

L’Associazione di imprese AssoDelivery e l’organizzazione Sindacale Ugl, nel sottoscrivere il Contratto Collettivo Nazionale in oggetto, si impegnano, in nome e per conto dei propri associati, ad applicare e rispettare il presente Contratto Collettivo Nazionale per totale e incondizionata accettazione e firmato in tutte le sue parti in originale.
Le parti si impegnano a far rispettare il presente Contratto Collettivo Nazionale a tutti i livelli territoriali e per tutto il periodo della sua validità.
Con riferimento a quanto sopra detto e convenuto tra le parti, si stipula il presente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per i lavoratori che svolgono l’attività di consegna a domicilio attraverso piattaforme digitali.


Il giorno 15 del mese di settembre dell’anno 2020 in Roma si sono incontrati: Assodelivery - con sede in Catania in Corso Italia 46 […] e Ugl Rider, con sede in Roma alla Via delle Botteghe Oscure 54 […], e la Confederazione Ugl […], nonché alla presenza della delegazione Nazionale Ugl Rider […], per sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Nazionale che regola l’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta dai lavoratori autonomi di cui al capo V-bis del D.Lgs. 81 del 2015, attraverso piattaforme anche digitali, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2015.

Art. 1 - Definizioni
1) Ai fini del presente Contratto, si definiscono:
• Piattaforme, le aziende che mettono a disposizione i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni;
• Rider, i lavoratori autonomi che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto altrui, sulla base di un contratto con una o più Piattaforme.
• Nuove Città e/o Zone di Servizio, le singole aree urbane o le singole zone delle medesime aree urbane all’interno delle quali la singola Piattaforma non offre, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il proprio servizio di consegna tramite i Rider che collaborano con la piattaforma stessa.

Art. 2 - Quadro normativo
L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.
L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l’operatività della disciplina di cui al comma 1 escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Gli artt. da 47-bis a 47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali.
A norma del comma 1 dell’art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: “I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente".
1 criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell’art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".
Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all’Associazione ed i Rider, rappresentati dalle OO.SS., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all’intero settore.

Art. 3 - Caratteristiche del settore del Food Delivery
Il Food Delivery è un settore che propone un innovativo servizio di offerta al pubblico che permette di ordinare cibo e altri prodotti, ai ristoratori ed agli esercenti la possibilità di ricevere gli ordini, ai Rider la possibilità di offrire (o non offrire) la propria opera di consegna. Tale servizio avviene attraverso la gestione e lo sviluppo di piattaforme software online e di applicazioni mobile per smartphone che interagiscono tra loro.
Le Parti concordemente riconoscono che i seguenti elementi rappresentano caratteristiche produttive ed organizzative del settore:
• gli accordi tra Piattaforme e Rider sono contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., privi di vincoli di esclusiva, ed è ammessa la prestazione di servizi anche per piattaforme in concorrenza diretta;
• è riconosciuta ai Rider la facoltà di rifiutare le proposte di consegna, nonché la possibilità di scegliere come, dove, quando e quanto rendersi disponibili;
• è riconosciuta ai Rider la facoltà di connettersi o meno alle piattaforme software o applicazioni a sua discrezione;
• l’accesso del Rider alla piattaforma software della Piattaforma non comporta la garanzia di ricevere proposte di consegna.
La natura autonoma ex art. 2222 c.c. o ex art. 409 n. 3 c.p.c. del rapporto tra Rider e Piattaforma preclude la maturazione a favore del Rider di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente Contratto o dal contratto individuale.

Art. 4 - Relazioni sindacali
Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo, anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, per garantire l’efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.
Ancor più le parti intendono, reciprocamente, con il presente Contratto valorizzare e identificare il lavoro dei Rider e dei lavoratori riconducibili a tale qualifica, attesa l’importanza sociale e professionale di tale figura portatrice di modelli sindacali innovativi.

Art. 5 - Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto si applica alle aziende facenti parte di Assodelivery e potrà essere applicato alle società che aderiranno alla medesima associazione, o alle aziende che inseriranno un riferimento al presente CCNL nel contratto individuale impegnandosi al rispetto integrale delle misure ivi stabilite.
Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro autonomo, così come definiti nelle premesse e negli articoli successivi, instaurati nell’ambito delle attività di consegna di beni cosi come individuati nel successivo art. 7.
Il presente Contratto viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, lettera a, nonché dell’art. 47-quater, comma 1, del D.Lgs. 81 del 2015.

Art. 7 - Definizione di rider, modalità e tipologia di collaborazione
Il Rider, ai fini del presente Contratto e come definito in premessa, è un lavoratore autonomo che, sulla base di un contratto con una o più Piattaforme, decide se fornire la propria opera di consegna dei beni, ordinati tramite applicazione (come individuati anche dall’articolo 47-bis del D.Lgs. 81 del 2015).
Le prestazioni di lavoro autonomo tra Rider e Piattaforme sono caratterizzate dalla flessibilità delle stesse. La prestazione si concretizza nella consegna di cibo e altri prodotti ai clienti finali. Per fare ciò il Rider è chiamato a recarsi nel luogo designato, ritirare i beni ed effettuare, con mezzo di trasporto proprio, la consegna al cliente finale.
Il Rider, per rendersi disponibile a ricevere proposte di consegna, può accedere alla piattaforma software della Piattaforma tramite log-in e ricevere proposte di prestazioni come definito sopra, senza che ciò comporti accettazione delle stesse. Resta comunque ferma per il Rider la facoltà generale di accettare o meno le proposte di prestazione a suo insindacabile giudizio.
Il fatto che la proposta di prestazione includa l’indirizzo del luogo designato per il ritiro e per la consegna dei beni non costituisce direttiva ai fini della
esecuzione della prestazione stessa dal momento che tali elementi sono necessari per il servizio prestato dalla Piattaforma al cliente finale.
Il Rider potrà decidere se e quando iniziare a connettersi alla piattaforma digitale e, anche se connesso alla stessa, se e quando accettare le richieste di servizio oggetto della prestazione. Il Rider potrà autonomamente stabilire se e quando eseguire l’attività pattuita e, in caso di assenza, non sarà tenuto a darne giustificazione.
Il Rider non potrà essere assoggettato ad alcun vincolo di orario. Ne consegue che la sua assenza non dovrà essere giustificata e la presenza non potrà essere imposta.
I diritti, le tutele e le garanzie di cui ai successivi articoli, così come la modalità di calcolo del compenso contrattuale di cui al successivo art. 10, 11 e 12 si applicano a tutti i Rider il cui rapporto è regolato dal presente Contratto Collettivo, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro individuale sottoscritto tra Piattaforma e Rider nell’ambito dei contratti d’opera ex art. 2222 c.c. o delle collaborazioni ex art. 409 n. 3 c.p.c.
I rapporti regolati dal presente contratto sono autonomi in quanto, tra l’altro, non sussistono obblighi di orario o reperibilità e la prestazione di servizi è meramente eventuale, resta cioè fermo il diritto di non rendere alcuna prestazione.
Il Rider potrà determinare le modalità di esecuzione dell’eventuale prestazione nell’ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale.
Nell’ambito del rapporto è escluso l’assoggettamento del Rider al potere gerarchico e disciplinare dalla Piattaforma, in quanto risulta assente qualsivoglia vincolo di subordinazione.

Art. 8 - Forma del contratto individuale di lavoro
Il contratto individuale di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da Piattaforma e Rider e a questi consegnato, come previsto nel Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015.
Il contratto di lavoro deve contenere in maniera imprescindibile i seguenti elementi:
- L’identità delle parti;
- Il richiamo esplicito al presente Contratto Collettivo Nazionale;
- La descrizione dell’attività lavorativa che si richiede;
- Il diritto del Rider, e lavoratori riconducibili a tale qualifica, di autoregolamentarsi nell’attività lavorativa, relativamente ai: tempi, luoghi, orari e modalità di esecuzione della prestazione;
- Gli obblighi contrattuali delle parti;
- Il rispetto e le modalità di applicazione del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo GDPR 2016/679;
- Il richiamo e il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. 81 del 2008, così come applicabili ai lavoratori autonomi.

Art. 13 - Sistemi premiali
Le parti, riconoscendo e valorizzando il rapporto tra lavoratori e imprese nonché la produttività resa, stabiliscono che al raggiungimento da parte del Rider in ciascun anno solare (da intendersi dal 1° gennaio al 31 dicembre) di nr. 2.000 (duemila) consegne e multipli di duemila per ogni singola Piattaforma, prescindendo dal valore economico specifico di ognuna consegna, è corrisposto da parte di tale Piattaforma un importo una tantum di euro 600,00 (seicento/00).
Ai fini della sicurezza dei lavoratori che non devono essere in alcun modo incentivati a correre rischi, questa misura sarà limitata nell’ambito dell’anno solare al valore massimo di 1.500€ per singola Piattaforma.
[…]

Art. 14 - Dotazioni di sicurezza
La Piattaforma si impegna a mettere a disposizione dei Rider, a titolo gratuito:
• almeno un indumento ad alta visibilità per tutti i Rider;
• casco per i Rider che svolgono consegne attraverso la propria bicicletta.
Le singole Piattaforme metteranno a disposizione dei Rider dotazioni sostitutive, in caso di usura e su loro richiesta. Nello specifico i Rider avranno diritto, su richiesta alla singola piattaforma, alla sostituzione del casco fornito dopo lo svolgimento di 4.000 (quattromila) consegne effettuate con la singola piattaforma ed alla sostituzione dell’indumento ad alta visibilità, su richiesta, fornito dopo lo svolgimento di 1.500 (millecinquecento) consegne effettuate con la singola piattaforma.
Le Piattaforme potranno mettere a disposizione dei Rider ulteriori dotazioni di sicurezza nonché ulteriori strumenti di lavoro, nell’ambito degli stessi contratti di lavoro autonomo disposti dal presente CCNL, senza che le stesse costituiscano indice di subordinazione.
I Rider potranno utilizzare o meno i beni ricevuti, restando interamente responsabili per lo svolgimento della propria attività con strumenti adeguati e nel rispetto di ogni requisito legale.

Art. 15 - Diligenza del Rider, riservatezza e pluricommittenza
Il Rider è tenuto ad agire con lealtà e buona fede. Il Rider ha l’obbligo di eseguire l’eventuale prestazione con diligenza, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Contratto e nel contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza.
[…]

Art. 16 - Assicurazione INAIL
Il Rider ha diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come previsto dall’art. 47-septies del D.Lgs. 81/2015.

Art. 18 - Obblighi di sicurezza e formazione
Le Parti, presupponendo che la salvaguardia e la tutela del lavoratore sia elemento fondante, non solo relativamente agli obblighi previsti per legge, ma anche per l’effettiva salvaguardia del lavoratore in termini di sicurezza, e di patrimonio sociale, precisano quanto segue.
Le Piattaforme promuovono la salute e lo svolgimento da parte del Rider, in quanto lavoratore autonomo, della propria attività in totale sicurezza. Al riguardo, ai sensi dell’art. 47 septies, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, le Piattaforme:
a) assicurano l’applicazione del D.Lgs 81/2008, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 47-bis e 47-septies del D.Lgs. 81/2015;
b) raccolgono dai Rider le dichiarazioni di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo;
c) consegnano a ciascun Rider l’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) mettono a disposizione dei Rider, a titolo gratuito, i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) come disposto dal precedente art. 14;
e) a proprie spese mettono a disposizione del Rider dei percorsi di formazione in materia di sicurezza stradale e trasporto e conservazione degli alimenti tramite piattaforma e-learning, anche organizzati collettivamente dalle Parti.

Art. 19 - Ulteriori opportunità formative
Le parti consapevoli che la competitività delle imprese nel settore si realizza sul patrimonio di competenza dei lavoratori, intendono rafforzare la formazione professionale settoriale.
A tal fine, per garantire un adeguato standard professionale, i Rider potranno accedere a una attività specifica di formazione/informazione e/o aggiornamento professionale, che le Piattaforme o le Parti potranno mettere a disposizione.

Art. 20 - Divieto di discriminazione, diritto alla disconnessione e ranking
Le Piattaforme adottano politiche non discriminatorie nell’offerta delle proposte di lavoro, anche relativamente ai sistemi di ranking.
I sistemi informatici che gestiscono le proposte di consegna, o le procedure informatiche e non altresì adottate, non tengono conto delle caratteristiche personali dei Rider quali sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Le Piattaforme si impegnano a garantire la trasparenza di ciascun sistema di ranking utilizzato. I sistemi di ranking terranno conto del diritto al riposo del rider, così come non terranno conto di elementi soggettivi che potrebbero determinare condizioni di discriminazione.
Le Piattaforme garantiscono al Rider il diritto di segnalare eventuali circostanze che abbiano un impatto negativo sul sistema di ranking che lo riguarda, di ricevere riscontro tempestivo, e di ottenerne il ripristino in caso di riscontro positivo.
Il Rider può liberamente decidere quali proposte di consegna accettare o rifiutare e le Piattaforme non riducono le occasioni di consegna in ragione della mancata accettazione delle proposte offerte, anche con riferimento ai sistemi di ranking.

Art. 21 - Pari Opportunità
Le parti convengono di realizzare interventi che favoriscano parità di opportunità uomo/donna nel settore, anche attraverso attività di studio e di ricerca, finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a favore del Rider.

Art. 23 - Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare
Le parti contestano e condannano qualsiasi forma, individuale e/o associativa, che produca situazioni di irregolarità così come di caporalato.
Le Piattaforme assicureranno ogni e più opportuna iniziativa finalizzata ad escludere e per l’effetto debellare situazioni fraudolente e di irregolarità.
In particolare a seguito della collaborazione stabilita con le Autorità Competenti, le Piattaforme prenderanno le seguenti misure:
- è vietato al Rider che ha accettato una proposta di consegna di farsi sostituire da terzi;
- sarà istituito un registro delle società autorizzate, in base ai criteri concordati, allo svolgimento di attività di consegna di beni tramite piattaforme;
- sarà istituito un gruppo di lavoro “task force” che collaborerà con le Autorità competenti in materia al fine di individuare e adottare ogni eventuale iniziativa finalizzata a rendere efficace l’azione di contrasto di cui sopra.

Art. 25 - Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale
Le Parti concordano sulla costituzione di una apposita Commissione Paritetica Partecipativa Nazionale avente il compito di:
a) garantire la corretta applicazione e il rispetto delle norme contenute nel presente Contratto ed esaminare eventuali controversie interpretative in merito allo stesso;
b) monitorare le informazioni fomite da parte delle Piattaforme relative alla stipula, alle cessazioni ed ai rinnovi dei contratti di lavoro autonomo, allo sviluppo ed evoluzione del mercato, nonché eventuali criticità;
c) valutare l’eventuale attivazione di politiche attive per il lavoro in favore del Rider;
d) monitorare e programmare interventi relativi al contrasto al caporalato e al lavoro irregolare;
e) istituire e regolamentare un eventuale Ente Bilaterale per il settore;
f) gestire e applicare eventuali strumenti di welfare;
g) implementare ogni altra azione o previsione che le Parti dovessero ritenere utili e necessarie al lavoro ed alla tutela dei Rider;
h) intraprendere e mantenere relazioni con i decisori politici e istituzionali, nell’interesse dei lavoratori e delle imprese del settore, anche per dare piena attuazione alle misure previste dall’art. 2-bis del D.Lgs. 81/2015.
La Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale è composta dalle Parti firmatarie del presente Contratto e nello specifico saranno individuati e comunicati nr. 5 soggetti effettivi e 5 supplenti, per ogni parte. Il mandato durerà per tutta la vigenza del presente Contratto.

Art. 26 - Bilateralità
Le Parti riconoscono nella bilateralità lo strumento per ricercare le migliori condizioni integrative ai fini dell’erogazione di strumenti di welfare e di assistenza a favore dei Rider, rimandando gli atti costitutivi di un Ente Bilaterale del settore o l’eventuale scelta di utilizzo di un Ente Bilaterale pre-esistente, e le modalità di contribuzione allo stesso, alla competenza della Commissione di cui al precedente art. 25.

Art. 27 - Diritti di informazione
L’Associazione e l’organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto si incontreranno una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre, al fine di scambiarsi informazioni e svolgere un esame congiunto sullo stato di attuazione del presente Contratto.

Art. 29 - Diritti sindacali
[…]
Relativamente alla agibilità sindacale, Assodelivery riconoscerà ai 5 componenti di nomina sindacale, che saranno individuati per la Commissione Nazionale di cui al precedente art. 25, un corrispettivo giornaliero di euro 70,00 (settanta/00) a componente per ogni giornata di attività, nonché il rimborso delle spese di spostamento per coloro che interverranno da fuori del comune di propria residenza.
[…]

Art. 30 - Rinvio alle Leggi
Per quanto non previsto nel presente Contratto, opera il rinvio alle disposizioni di Legge.