Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 settembre 2020, n. 19236 - Esposizione all'amianto


Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 15/09/2020

Rilevato che
Il Tribunale di Salerno, rigettando la domanda proposta da C.L., dichiarava la stessa decaduta dal diritto ad ottenere dall'INPS la erogazione dei benefici previdenziali spettanti ai sensi dell' art. 13, comma 8, e succ. modif., D.P.R. n. 257 del 1992, per esposizione ultradecennale all'amianto nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze della Marzotto Sud s.p.a.;
la decisione, con diversa motivazione, era confermata dalla Corte di appello di Salerno che, pur affermando l'insussistenza di un obbligo di parte attrice di presentazione di specifica domanda amministrativa intesa al riconoscimento del beneficio contributivo, in quanto tale obbligo era stato introdotto solo con il D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e, quindi, in epoca successiva al pensionamento della lavoratrice, riteneva il diritto estinto per prescrizione essendo trascorsi, al momento di esercizio dell'azione ( ricorso depositato nell'anno 2011) oltre dieci anni dall'epoca del pensionamento, avvenuto nel 1995;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.L. deducendo, con articolato motivo e successiva memoria, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938 e.e., nonché degli artt. 112, 329, 346 e 436 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma nn. 3 e 4, c.p.c.;
in particolare, la ricorrente deduce che erano state formulate, con il ricorso introduttivo del giudizio, più domande tendenti sia all'accertamento della esposizione qualificata all'amianto che all'accertamento del diritto ai benefici previdenziali, oltre che alla condanna dell'Inps alle conseguenti prestazioni economiche; da tali contenuti si evincerebbe che le pretese azionate, riconoscimento del diritto alla maggiorazione dei contributi previdenziali ai fini del calcolo del trattamento pensionistico già in godimento a seguito dell'accertata esposizione ultradecennale al cd. rischio amianto, non siano soggette ad alcun termine di prescrizione in forza del disposto dell'art. 38 Cost., potendo ipotizzarsi la prescrizione solo dei singoli ratei delle prestazioni patrimoniali connesse al diritto con decorrenza dal provvedimento di rigetto delle medesime prestazioni;
inoltre, deduce la ricorrente, l'Inps aveva sollevato l'eccezione di prescrizione in modo inammissibile perché generico (rilevando la prescrizione quinquennale o, in subordine, quella decennale) ed era stata omessa la decisione sulla ammissione della prova per testi e sulla ammissione della consulenza tecnica d'ufficio ambientale sollecitata dalla parte al fine di ottenere, come già era accaduto in vicende giudiziarie analoghe, il riconoscimento giudiziale dell' effettiva esposizione all'amianto; resiste con controricorso l'INAIL;
l'INPS resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e dell'art. 443 cod. proc. civ., censurando la decisione per avere escluso la necessità della preventiva proposizione della domanda amministrativa nonché l'assoggettamento al regime decadenziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970 cit., art. 47;
il P.G. ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale e l'assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso e del ricorso incidentale proposto dall'INPS;
 

Considerato che
Il ricorso principale va rigettato;
controversie analoghe alla presente hanno formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 13429 del 2019; in precedenza nn. 10886 del 2016; 10885 del 2016; 10884 del 2016; 10883 del 2016; n. 10882 del 2016; n. 8308 del 2016; n. 15965 del 2015; n. 15964 del 2015) ed a tali precedenti va data continuità;
non pare, invece, conferente il richiamo, contenuto nella memoria della ricorrente, all'ordinanza della sesta sezione di questa Corte n. 18254 del 2019, posto che l'accoglimento del ricorso per nullità della sentenza, sotto il profilo della incomprensibilità, reso in tale ordinanza, deriva dalla formulazione, in quel giudizio, del motivo di ricorso per cassazione con il quale - ai sensi dell'articolo 360 numero quattro codice di procedura civile- era stata dedotta motivazione mancante o apparente, in violazione degli articoli 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.;
nel presente giudizio non è stata denunciata, né in modo formale né in modo sostanziale, la nullità della sentenza qui impugnata ed il principio di tipicità dei motivi per i quali è possibile ricorrere per cassazione non consente a questa Corte di esaminare i profili di cui alla cennata ordinanza; inoltre, è un tipico apprezzamento in fatto quello reso dalla sentenza qui impugnata in ordine alla consapevolezza del diritto che segna il dies a quo di inizio del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.;
tale giudizio oltre a non essere, in quanto attività tipicamente propria del giudice di merito, passibile di sindacato da parte di questa Corte, al di fuori dei limiti consentiti dal n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. vigente, non ha formato oggetto (come nei precedenti sopra citati) di specifica impugnazione;
passando, dunque, all'esame del motivo del ricorso principale come sopra descritto, va ricordato, quanto al rilievo circa la genericità dell'eccezione di prescrizione formulata dall'I.N.P.S., che questa Corte ha già da tempo affermato, che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall' altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso (cfr. Cass. Sez. un. n. 10955 del 25 luglio 2002; id. Cass. n. 21377 del 10 novembre 2004;Cass. n. 25025 del 24 novembre 2006; Cass. n. 11843 del 22 maggio 2007; Cass. n. 21752 del 22 ottobre 2010; Cass. n. 1064 del 20 gennaio 2014);
nella fattispecie, quindi, la Corte di appello, nell'esaminare l'eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall'I.N.P.S. in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello), ben poteva d'ufficio, nell'ambito della "quaestfo iuris" ritualmente devolutale, non solo determinare il regime prescrizionale applicabile, bensì anche identificare il termine di decorrenza della prescrizione stessa;
quanto alle ulteriori censure, vanno innanzitutto rilevati alcuni profili di inammissibilità. A sostegno della imprescrittibilità del diritto per cui è causa i ricorrenti richiamano la pronuncia di questa Corte a sez. unite n. 10955 del 25/7/2002 ed il passaggio contenuto nella stessa secondo cui: «... ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei». Tuttavia, i ricorrenti non specificano le ragioni per le quali il beneficio di cui si discute dovrebbe essere assimilato ad alcuno dei diritti presi in considerazione nella decisione sopra citata. Né invero risulta denunciata una qualche illogicità giuridica nella ricostruzione dell'intero sistema normativo in relazione, da una parte, alla ritenuta insussistenza di un obbligo di domanda amministrativa e correlativa esclusione della decadenza "generale" di cui all'art. 47 della legge n. 639/1970 (questioni collegate a quella per cui è causa e sulle quali, peraltro, non può dirsi formato il giudicato in ragione del ricorso incidentale proposto dall'I.N.P.S.) e, dall'altra, alla ritenuta maturata prescrizione;
in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo affermato il principio secondo cui < <In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva).>> (Cass. n. 2351 del 09/02/2015; cfr. anche Cass. n. 2856 del 02/02/2017, tra le varie);
nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione in fatto che, come si è sopra chiarito, non ha formato oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti (ancorché nella prospettiva della novella di cui all'art. 54, primo comma, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014), che detta consapevolezza fosse coincisa con il pensionamento (essendo già a tale data "nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all'amianto già accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010 del 27/10/2010 ed altre successive") ed era da tale momento che il lavoratore poteva agire in giudizio;
alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato (con assorbimento di quello incidentale);
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'INPS e dell'INAIL.

 

P.Q.M.
 


La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legit timit à che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 2.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020