Agenzia entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 363                       
 

OGGETTO: Articolo 125 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.


Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
 

QUESITO

La società istante, che si occupa prevalentemente di ... chiede di conoscere se costituiscono spese agevolabili ai sensi dell'articolo 125 del decreto rilancio le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che le spese relative alla consulenza specifica per la progettazione ex novo di alcuni ambienti di lavoro e per l'uso di certi DPI, le spese di addestramento e per la stesura dei protocolli di sicurezza siano spese agevolabili ai sensi dell'articolo 125 del decreto rilancio.
Pertanto, l'istante intende "includere nelle spese oggetto di credito di imposta di cui dell'articolo 30 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che stabilisce l'estensione alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d'imposta previsto all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell'anno 2020, le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza".
 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d'imposta di cui di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
L'articolo 125 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti». Il comma 1 dell'articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
Il cd. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile (in base al combinato disposto dell'articolo 125, comma 3, del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):
- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.
Il credito d'imposta in esame sostituisce il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame. In particolare, con tale documento di prassi è stato precisato che il comma 2 dell'articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:
1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare n. 20/E del 2020;
2. dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), cfr. paragrafo 2.2.2 del menzionato documento di prassi.
Alla luce di ciò, le spese oggetto della presente istanza (le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza) non devono essere considerate ai fini della fruizione del crediti d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto rilancio.
 

                                                    IL DIRETTORE CENTRALE