Categoria: Prassi amministrativa
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Agenzia entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese

 

Risposta n. 362                           
 

OGGETTO: Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura.


Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
 

QUESITO

L'istante dichiara di essere titolare della ditta individuale "(...)" rientrante nella categoria delle microimprese.
La superficie su cui insiste l'esercizio dell'attività d'impresa è di circa 450 mq, di cui 150 mq all'aperto, 100 mq sotto un portico e 150 mq interni.
Come risulta dall'istanza di interpello, cui si rinvia per i dettagli, la struttura è dotata di ...
Al fine di rispettare le norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid 19, il contribuente intende effettuare una serie di investimenti in attrezzature/impianti e finalizzati alla modifica del layout della struttura.
Chiede, pertanto, se detti interventi, dettagliatamente descritti in seguito, possano beneficiare del credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall'articolo 120 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, decreto rilancio).

Quesito n. 1:
L'istante rappresenta l'intenzione di procedere ad una redistribuzione degli spazi interni e, in particolare, alla creazione di una zona medica asettica con ingresso dall'esterno, alla revisione dello spogliatoio e del bagno destinato al personale e al titolare, alla rimodulazione della cucina e del laboratorio ..., alla riallocazione dei bagni all'esterno e alla creazione di percorsi entrata-uscita.
Tali interventi comportano lo spostamento delle pareti interne e, quindi, il danneggiamento di parte della pavimentazione esistente.
L'istante, pertanto, chiede se le spese sostenute per la copertura dell'intera superficie della struttura con nuove mattonelle, di materiale potenzialmente idoneo a limitare la diffusione del virus, possano rientrare tra le spese agevolabili di cui all'articolo 120 del decreto rilancio.
L'istante ritiene che, per ragioni di carattere economico ed estetico, sarebbe preferibile adottare la soluzione della copertura della pavimentazione esistente con nuove mattonelle per l'intera superficie della struttura anziché procedere alla sostituzione delle sole mattonelle danneggiate.
L'attività di sostituzione delle mattonelle danneggiate, ad avviso del contribuente, richiederebbe la rimozione e lo smaltimento delle vecchie mattonelle e la posa in opera delle nuove mattonelle (magari diverse dalle preesistenti per tipologia o comunque per colore e spessore), con un costo ingente.

Quesito n. 2:
L'istante chiede se, in conseguenza della rimodulazione degli spazi descritti nel punto precedente e dello spostamento delle pareti interne, le spese per il rifacimento dell'impianto elettrico sono agevolabili.

Quesito n.3:
L'istante chiede se l'acquisto di un compattatore, volto ad una gestione più razionale e salubre dei rifiuti organici, possa rientrare tra le spese agevolabili di cui all'articolo 120 del decreto in esame.

Quesito n.4
L'istante chiede se l'installazione di un adeguato impianto di condizionamento/areazione possa rientrare tra le spese agevolabili considerato che lo stesso sarebbe utile ad una migliore circolazione/sanificazione dell'aria e, quindi, al contenimento del contagio da Covid 19.

Quesito n.5
L'istante chiede se le spese per l'installazione di un montacarichi, da utilizzare in special modo per la circolazione degli ordini della cucina, possa rientrare tra le spese agevolabili; lo stesso, infatti, sarebbe utile a ridurre i contatti ravvicinati e ripetuti tra il personale addetto al servizio ai tavoli.

Quesito n. 6: L'istante chiede conferma in merito alla cumulabilità del credito di cui all'articolo 120 decreto rilancio con altre misure agevolative sia nazionali che locali.
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non propone alcuna soluzione interpretativa.
 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d'imposta di cui di cui all'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
L'articolo 120 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del menzionato decreto rilancio.
Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b. gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
Il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell'articolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.
Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame.
Ciò premesso, nella considerazione che le spese prospettate dall'istante non risultano connesse ad attività innovative, le stesse verranno valutate sotto il profilo degli interventi agevolabili.

Quesito n. 1 e 2
Con riguardo agli interventi agevolabili, con la circolare n. 20/E del 2020 è stato precisato che deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2.
Nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che i predetti interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Ciò premesso, nel presupposto che siano rispettati i predetti elementi (non oggetto di valutazione in sede di interpello), si ritiene che siano inclusi tra le spese agevolabili anche tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili).
Alla luce di ciò, possono essere considerate ai fini della fruizione del crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro:
• le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi;
• le spese di rifacimento dell'impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti come sopra descritto.
Resta fermo che, in tali termini, non risultano agevolabili interventi accessori che si riferiscano a zone diverse da quelle oggetto di rimodulazione, anche se realizzati per ragioni di carattere economico ed estetico.

Quesito n. 3- 4 e 5
Non rientrano tra le spese agevolabili di cui all'articolo 120 del decreto in esame le spese sostenute per l'acquisto di un compattatore, per l'installazione di un impianto di condizionamento/areazione e per l'installazione di un montacarichi, non essendo riconducibili né agli interventi edilizi né gli interventi per l'acquisto di arredi di sicurezza.
Dalla documentazione fornita nell'istanza, inoltre, non risulta che si tratti di interventi prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Quesito n. 6
Con riferimento al quesito n. 6 si precisa che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 120, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, pur nel limite dei costi sostenuti.
Pertanto, in caso di sovrapponibilità del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro con ulteriori agevolazioni previste aliunde, potrà essere effettuato il cumulo delle stesse, sino al limite massimo della copertura totale dei costi sostenuti, sempreché queste ultime non dispongano di alcuna specifica limitazione
 

IL DIRETTORE CENTRALE