Tipologia: CCNL
Data firma: 6 agosto 2020
Validità: 01.08.2020 - 31.07.2023
Parti: Ari/Finco, FederTerziario Ugl Costruzioni
Settori: Restauro beni culturali, Artigianato
Fonte: cnel


Sommario:

 

Introduzione
Premessa
Titolo I Disciplina generale
Sfera di applicazione
Livelli di contrattazione
Titolo II Sistema di relazioni industriali
Responsabilità sociale dell‘impresa
Bilateralità
Titolo III Contratto di lavoro
art. 1. Classificazione dei lavoratori
art. 2. Assunzione
art. 3. Documenti
art. 4. Periodo di prova
art. 5. Contratto a tempo indeterminato
art. 6. Contratto a termine
art. 7. Lavoro a tempo parziale
art. 8. Contratto di somministrazione
art. 9. Distacco temporaneo
art. 10. Apprendistato
art. 11. Portatori di handicap
art. 12. Tossicodipendenti
art. 13. Mutamento di mansioni
art. 14. Mansioni promiscue
art. 15. Orario di lavoro
art. 16. Lavoro straordinario, notturno e festivo
art. 17. Banca delle ore
art. 18. Retribuzione
art. 19. Indennità di funzione per il capocantiere
art. 20. Festività
art. 21. Permessi per festività soppresse
art. 22. Riposi settimanali
art. 23. Ferie
art. 24. Permessi
art. 25. Gratifica natalizia

 

art. 26. Aumenti periodici di anzianità
art. 27. Trasferte e missioni
art. 28. Trasferimento
art. 29. Trattamento in caso di malattia, infortunio e malattia professionale
art. 30. Sospensione del lavoro
art. 31. Aspettativa
art. 32. Congedo matrimoniale
art. 33. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
art. 34. Provvedimenti disciplinari
art. 35. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
art. 36. Licenziamenti
art. 37. Trattamento di fine rapporto
Titolo IV Sicurezza e formazione
art. 38. Sicurezza del lavoro
art. 39. Formazione professionale
art. 40. Fondo di assistenza sanitaria
art. 41. Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
art. 42. Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro
art. 43. Finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro
Titolo V Attività sindacale
art. 44. Assemblee
art. 45. Cariche sindacali e pubbliche
art. 46. Quote sindacali
art. 47. Affissioni
Titolo VI Disposizioni finali
art. 48. Disposizioni generali
art. 49. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
art. 50. Decorrenza e durata
art. 51. Esclusiva di stampa
art. 52. Deposito
Allegati


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali
1° agosto 2020 - 31 luglio 2023


In Roma, lì 6 agosto 2020, tra Ari Associazione Restauratori d’Italia […], assistita dalla Federazione Industrie Prodotti. Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni – Finco […], la Federazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo professionale, della piccola impresa industriale. Commerciale, turistica ed artigiana – FederTerziario […], e la Federazione Nazionale Ugl Costruzioni - Ugl Costruzioni […], assistita dalla Unione Generale del Lavoro - Ugl […], con l'assistenza tecnica di: Ancl - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro […], è stato sottoscritto l'allegato accordo 6 agosto 2020 di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese di restauro beni culturali 1° agosto 2020 - 31 luglio 2023.
[…]
Viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, delle micro, piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, nonché ai datori di lavoro in generale che operano nel settore del restauro di Beni Culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, secondo quanto previsto nell'allegato decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86.

Titolo I Disciplina generale
Sfera di applicazione

Il presente Contratto, a livello nazionale, si applica alle imprese e ai datori di lavoro di Restauro specialistico.
Il Contratto ha la funzione di rendere coesistenti i riconoscimenti economici e normativi a favore dei lavoratori con le esigenze delle imprese nella loro programmazione e realizzazione della propria attività produttiva.
Le parti stipulanti si impegnano perciò a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri iscritti il presente contratto ed ogni altro accordo ad esso connesso, a garantire i diritti in esso riconosciuti ed i limiti nello stesso contenuti al fine di evitare ogni azione e rivendicazione che stravolga i contenuti qui convenuti per il buon esito di quanto evidenziato al secondo comma.
Stante la delicatezza delle attività svolte anche per l’irripetibilità delle stesse, le parti sottolineano l’estrema professionalità richiesta per l’esecuzione delle lavorazioni sia da parte delle imprese che dei lavoratori e quindi la specificità della contrattazione e l'esclusività dell’applicazione del presente contratto alle lavorazioni di riferimento.
In particolare., al riguardo, si intende evidenziare, in via preliminare, che la stessa specificità delle lavorazioni cui si fa riferimento scaturisce dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 per cui lo stesso Ministero dei Beni Culturali distingue nettamente tale attività da qualsiasi altra similare e individua l’alta qualificazione degli addetti e del personale utilizzato e la previsione della disciplina per le mansioni da considerarsi operaie ha il presupposto in un utilizzo assolutamente marginale di queste ultime qualora dovesse capitare.
Nello specifico, ai soggetti che esercitano l’attività di “Conservazione e Restauro di Opere d'arte" corrisponde un codice Ateco per il restauro al n.90.03.02 che è non assimilabile ad altri settori, come espresso dalla Circolare INPS n° 70 del 30 marzo 1998 ad integrazione della Nota del 16.02.1998. Il Ministero del Lavoro, inoltre, con Nota 17373 del 16/02/2015, ha recentemente precisato su specifica interpellanza del Mibact che relativamente ai restauratori e tecnici del restauro le imprese sono tenute ad applicare quale contratto di riferimento il "CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro d Beni Culturali", vigente dal 01/09/2013.
In base alla disciplina contenuta nel D.M. 26 maggio 2009 n°86 il Restauratore di Beni Culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il Restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione.
Le attività che caratterizzano la professionalità del Restauratore, descritte nell'allegato A del sopracitato decreto sono:
A per l'Esame preliminare
A1 Raccolta delle fonti storiche e documentali, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati relativi al bene e all'ambiente (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo, del paleontologo, e con quelle del chimico, del geologo, del fìsico e del biologo).
A2 Rilevamento e studio delle tecniche esecutive e dei materiali costitutivi dell'opera sia originali sia dovuti a interventi pregressi.
A3 Valutazione delle condizioni di degrado del bene e delle interazioni tra l'opera e il suo contesto, anche in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio, eventualmente mediante prelievo di campioni e prime indagini diagnostiche (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo, del paleontologo, e con quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo)
B per la Progettazione
B1 Redazione della scheda tecnica prevista dalla normativa di settore.
B2 Prima formulazione del programma diagnostico e di acquisizione dei dati (anche in collaborazione con le professionalità del chimico, del geologo, del fisico e del biologo).
B3 Formulazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento sul bene e sul contesto (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo).
B4 Redazione e relativo aggiornamento in corso d'opera del progetto esecutivo e del piano di manutenzione.
B5 Pianificazione delle operazioni di imballaggio, trasporto e messa a deposito del bene o predisposizione del bene nel caso di intervento in loco.
B6 Redazione della parte di competenza del piano di conservazione programmata relativo ai beni dell'area di indirizzo specialistico.
C per l’intervento
CI Individuazione dei contenuti qualificanti per la stipula dei contratti con i committenti (pubblici o privati).
C2 Pianificazione interna relativa all'intervento dell'eventuale struttura operativa (individuazione risorse e vincoli, responsabilità, pianificazioni tecniche e simili).
C3 Perfezionamento in corso d'opera della progettazione esecutiva, definizione delle modalità d'intervento, dei materiali, delle metodologie e delle tipologie degli operatori.
C4 Assistenza all'esecuzione di indagini diagnostiche complesse (in collaborazione con le professionalità del chimico, del geologo, del fisico e del biologo) e prelievo di campioni (anche in collaborazione con le professionalità del chimico, del geologo, del fisico e del biologo).
C5 Allestimento del laboratorio/cantiere.
C6 Direzione tecnica degli interventi.
C7 Esecuzione degli interventi di conservazione.
C8 Direzione dei lavori; direzione operativa nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori; supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento.
C9 Effettuazione dei collaudi tecnici.
C10 Monitoraggio degli interventi svolti, anche nell'ambito dei piani di conservazione programmata; partecipazione alle ispezioni e/o ai controlli previsti nei piani stessi.
C11 Prescrizioni e vigilanza su tutte le operazioni di movimentazione di Beni Culturali, anche in situazioni di emergenza.
D per la Documentazione e la divulgazione
D1 Documentazione di tutte le fasi del lavoro, anche mediante grafici, video, file, ecc.; stesura della relazione finale, finalizzata anche alla redazione del consuntivo tecnico-scientifico
D2 Redazione delle schede conservative.
D3 Attività didattica specifica, sia teorica che pratica.
D4 Attività di comunicazione relative ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; pubblicazioni.
E per la Ricerca e la sperimentazione
E1 Partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione (in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo e con le professionalità del chimico, del geologo, del fisico e del biologo).
Nell’ambito di tale attività sono stati individuati anche dei settori di competenza che prevedono capacità d’intervento su manufatti morfologicamente diversi, secondo la seguente descrizione:
1. Materiali lapidei, musivi e derivati
2. Superfici decorate dell'architettura
3. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4. Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
5. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
6. Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
7. Materiali e manufatti ceramici e vitrei
8. Materiali e manufatti in metallo e leghe
9. Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
10. Materiale fotografico, cinematografico e digitale
11. Strumenti musicali
12. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
Il D.M. 86/2009 disciplina anche la figura del Collaboratore - Tecnico del restauro di Beni Culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, che è la figura professionale che collabora con il Restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del Restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del Restauratore.
Infine, sempre ai sensi del D.M. 86/2009 i Tecnici del restauro di Beni Culturali con competenze settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del Restauratore di Beni Culturali.

Livelli di contrattazione
Le Parti stipulanti concordano di disciplinare con la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro
1. la contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore:
2. la contrattazione di II livello: contratto integrativo regionale, provinciale, aziendale.
La contrattazione collettiva di I livello riconosce alle aziende il diritto di poter impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto, garantendo ai dipendenti i trattamenti economici così come dettato dall'art. 36 della Costituzione.
In conformità all’intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009 ed in linea con i più recenti orientamenti (art. 8 L. 148/2011) nonché con gli indirizzi delle attuali relazioni industriali, le Parti firmatarie del presente CCNL intendono sostenere lo sviluppo della cosiddetta contrattazione di prossimità, quale strumento efficace e diretto, per il sostegno, la promozione dei diritti e doveri dei lavoratori, inquadramenti e mansioni. Detto strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente con le specifiche contingenze aziendali nonché con il contesto socio-economico territoriale in cui l’azienda si trovi ad operare.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal CCNL mediante la sottoscrizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall’art. 8 della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dall’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti "contratti di prossimità” potranno essere adottati dalle aziende tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall’Associazione Datoriale Territoriale, dall’organizzazione Sindacale Territoriale, dall’Azienda e dalla Rappresentanza Sindacale. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quei casi specificati dal concordato disposto dall’art. 8 della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dall’Accordo Interconfederale del 28.06.2011:
[…]
- qualità dei contratti di lavoro;
- emersione del lavoro irregolare;
[…]
- investimenti;
- avvio di nuove attività.
Le intese potranno riguardare anche l’organizzazione del lavoro e della produzione ed in particolare: - gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- i contratti a termine, ai contratti a lavoro ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell’orario di lavoro;
- le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e le partite IVA, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Titolo II Sistema di relazioni industriali
Premessa
Con l'obiettivo di incentivare e promuovere relazioni industriali sempre più partecipative e costruttive le Parti condividono l'opportunità di definire, a livello di impresa, strumenti e modalità utili a realizzare:
un processo di interlocuzione sindacale positivo e costruttivo in modo particolare nelle fasi più importanti di cambiamento che coinvolgono l'Azienda e i lavoratori interessati;
un dialogo aperto, trasparente e produttivo utile a prevenire il conflitto e nella ricerca di soluzioni adeguate e compatibili con le esigenze del mercato e della buona occupazione.
Le Parti concordano che lo sviluppo di Relazioni Industriali partecipative è da considerarsi elemento fondamentale per garantire:
rispetto delle regole e etica nei comportamenti;
tempestività nell'affrontare i problemi e nella definizione delle soluzioni negoziali;
coerenza nella attuazione delle intese realizzate;
una efficace attuazione dei sistemi organizzativi e la loro necessaria flessibilità.
In relazione a quanto sopra le Parti condividono di istituire, in seno all’Osservatorio nazionale, una Commissione Nazionale con l'obiettivo di individuare possibili nuovi modelli di partecipazione in coerenza con le prassi egli accordi già in atto nel settore e con le evoluzioni normative in materia.
Le Parti stipulanti, inoltre, riconoscendo il valore positivo di in formazione e consultazione a livello aziendale, concordano che scambi informativi utili alla conoscenza delle questioni attinenti alle attività di impresa e un dialogo costante finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise vadano in ogni caso realizzati in modo da essere efficaci, attraverso la ricerca dell'equilibrio degli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e con relazioni costruttive tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.
Osservatorio Nazionale
Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un Osservatorio nazionale.
Entrambe convengono che l'istituzione di un Osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Detto Osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, ai fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e sui processi di lavorazione.
Si conviene inoltre che le parti firmatarie diano vita ad apposite Commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.
In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle Associazioni firmatarie e ANCL.
Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.
Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto restauro, di costituire Osservatori regionali composti da tutte le Associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di CCNL nel comparto del restauro, operanti nei territori regionali.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico digestione, composto da quattro membri delle Associazioni datoriali e quattro membri delle Organizzazioni sindacali.
Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta, tra i componenti di parte datoriale e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.
L’Osservatorio nazionale sarà istituito in seno all’Organismo Paritetico FormaSicuro.

Responsabilità sociale dell‘impresa
Premessa

Le Parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Le Parti aziendali potranno impegnarsi in tal senso sottoscrivendo un Patto di Responsabilità sociale che formalizzerà il reciproco impegno a comportamenti coerenti con quanto sopra e promuovendo iniziative congiunte di responsabilità sociale nell'ambito delle iniziative correlate alla Sicurezza, la Salute e l’Ambiente.
Le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili sono impegnate, con le scelte contrattuali, nei seguenti ambiti.
Solidarietà, assistenza sociale, welfare, bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali
attenzione alle problematiche connesse all'inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili e di altre categorie dello svantaggio sociale, nonché alla ricollocazione dei lavoratori inidonei;
integrazione della copertura previdenziale e dell'assistenza sanitaria a livello settoriale;
agibilità specifiche nel caso di particolari esigenze personali o situazioni familiari, studenti lavoratori, donatori, reinserimento di lavoratori e lavoratrici assenti per malattia, maternità paternità e congedi parentali, attraverso il riconoscimento di permessi, aspettative, part-time, telelavoro e la individuazione di ulteriori iniziative.
Formazione
investimento per la formazione, progettazione di attività di formazione continua, anche attraverso la realizzazione di Patti formativi, agevolazione della formazione individuale, al fine di migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei lavoratori, la loro occupabilità e l'inserimento dei lavoratori stranieri; individuazione di attività formative specifiche nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente.
Misure a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità
possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e dal CCNL, funzionali al rafforzamento dell'impresa, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione, per favorire l'occupabilità senza pregiudicare la base di occupazione stabile;
applicazione degli strumenti individuati per favorire l'occupazione, l'avvio, lo sviluppo dell'attività produttiva, la gestione delle ricadute occupazionali, anche con ricorso a risorse derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
condivisione di specifiche opportunità ed esigenze, utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari.
Miglioramento continuo del livello di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro e tutela dell'Ambiente
diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge;
realizzazione di una strategia ambientale basata sulla prevenzione e sul metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, coniugando la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di occupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle imprese;
miglioramento del livello di formazione, in formazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti per la realizzazione degli obiettivi;
adozione ed integrazione di sistemi digestione in forma volontaria, che tengano in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto, per una prevenzione sistematica dei fattori di rischio.
Pari opportunità
Coerentemente con la strategia di Lisbona con cui /Unione Europea nel marzo del 2000 si è prefissata l’obiettivo di diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, le parti si impegnano a promuovere le pari opportunità per tutti di accedere al mercato del lavoro.
Ricordando che il lavoro, se “dignitoso” ovvero svolto in condizioni di libertà, sicurezza, dignità ed uguaglianza a cui vengano corrisposte adeguate retribuzione e protezione sociale, così come è stato definito nel 1999 dall’organizzazione Internazionale del Lavoro, rappresenta uno strumento di inclusione sociale, le parti devono utilizzare gli strumenti già esistenti e trovarne di nuovi per facilitare l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro alle categorie di popolazione più vulnerabili.
Le Parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alla normativa vigente, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e regionale previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti FormaSicuro.
Le Parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello regionale commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di individuare iniziative di formazione professionali atte a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti vulnerabili attraverso corsi di formazione professionale promossi da FormaSicuro o da altri Enti od Organismi idonei e/o finanziati da Fondltalia.
Conciliazione vita - lavoro
La conciliazione vita-lavoro è uno strumento chiave per la gestione delle risorse umane in una società che vede l’aumento della domanda di maggiore equilibrio tra tempi lavorativi e tempi di vita da parte delle donne sempre più qualificate che entrano nel mondo del lavoro, degli uomini che partecipano sempre di più alla cura dei figli, dei single che vogliono del tempo per la propria vita privata, della cosiddetta "Sandwich Generation” quella delle persone che si trovano allo stesso tempo a dover curare i propri figli e i propri genitori.
Le parti si impegnano a favorire la riorganizzazione del lavoro adottando politiche di flessibilità del lavoro, di flessibilità G degli orari di lavoro, e favorendo i congedi parentali, così come indicato dalla legge 53 del 2000, dal D.Lgs. 151 del 2001, dal D.Lgs. 81 del 15.06.2015, dalla “Carta Europea per l’Uguaglianza le Parità delle Donne e degli Uomini nella Vita Locale" che è stata elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, il 12 maggio 2006. '
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno prodursi in azienda, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento
Lavoratori migranti
In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del FormaSicuro. Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al FormaSicuro, anche mediante la costituzione, in seno all’Osservatorio nazionale, di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:
razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti; attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso gli Enti FormaSicuro; attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.
La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.

Bilateralità
Le Parti condividono un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che individua nella partecipazione e nella bilateralità i pilastri su cui fondare lo sviluppo sostenibile della base produttiva nazionale, il miglioramento delle condizioni di lavoro che aumenti la competitività e favorisca la innovazione e la formazione di qualità, la crescita dei salari insieme alla produttività.
Identificano nella formazione continua e nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un obiettivo imprescindibile per l’affermazione di un modello di sviluppo economico basato sulla centralità dell’individuo e del lavoro.
Convengono circa la necessità di favorire l’incremento di un lavoro regolare, che assicuri uguali diritti e uguali doveri ed anche pari opportunità: opportunità di crescita, come la formazione e l’aggiornamento in grado di innalzare la qualità del contributo di ogni singolo lavoratore alla propria impresa, mantenendo alte la professionalità, la dignità e la possibilità di ricollocamento del lavoratore anche in situazioni di mobilità, precariato, perdita della propria occupazione.
Tra le Parti intercorrono consolidati rapporti in tema di contrattazione collettiva e di bilateralità.
Nell’ambito di tali rapporti hanno sviluppato modelli di bilateralità che hanno dato luogo alla costituzione di Organismi Paritetici quali Fondltalia, Fondo per la Formazione Continua e FormaSicuro, Organismo Paritetico per la Formazione e la tutela della Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Convengono circa l’opportunità e la necessità, nel quadro delle relazioni tra le Parti Sociali e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate, di accrescere ed estendere al presente CCNL i citati modelli bilaterali al fine di promuovere la formazione professionale continua, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese, della valorizzazione delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori e di promuovere e diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ponendo in essere azioni di formazione ed informazione finalizzate alla riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali nel settore del restauro Beni Culturali.

Titolo III Contratto di lavoro
art. 5. Contratto a tempo indeterminato

Di norma l’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 del presente CCNL.
Peraltro, in relazione alla tipologia delle lavorazioni tipiche del restauro, alle eventuali necessità impreviste, imprevedibili ed improcrastinabili che richiedano all’impresa un impegno maggiore del previsto rispetto a quello ipotizzato nel contratto d'appalto, a possibili specificità tecniche per la realizzazione del contratto d’appalto, l’impresa può fare ricorso ad altre tipologie di rapporto di lavoro così come previsto dalla normativa vigente.

art. 6. Contratto a termine
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 50% annuo (dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all'assunzione, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività per un periodo massimo di due anni e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per cinque lavoratori.
[…]
Le parti si danno atto che il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
[…]
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono mutare le misure e le percentuali indicate al comma 1, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.
Ai sensi dell’art. 23, co. 2, lettera “a" d.lgs. n. 81/2015, sono esentati dai limiti percentuali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, i contratti a tempo determinato stipulati: a) in fase di avvio di nuove attività, per il periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, tale limite può essere elevato fino a 24 mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale sottoscritto dall’O.S. firmataria il presente CCNL; b) da imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3 del D.L. 179/12 convertito nella L. 221/12, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società o per il periodo più limitato di cui all'art. 25, comma 3, per le società già costituite; c) nell’ambito di attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro; d) per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di opere audiovisive; e) per sostituire lavoratori assenti; f) con lavoratori, di età superiore ai 50 anni.
[…]

art. 8. Contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
[…]
Il ricorso al lavoro temporaneo è sempre vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
4. per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
I prestatori di lavoro impiegati ai sensi della vigente normativa in materia di somministrazione a tempo indeterminato non potranno superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 31 dicembre dell'anno precedente la stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso, complessivamente i lavoratori in somministrazione, a tempo determinano ed i lavoratori assunti con contratto a termine, non potranno superare la misura del 50% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività lavorativa nel corso dell'anno solare, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della L. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento UE 651/2014, come recepiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e contenere le seguenti indicazioni:
[…]
c. l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore somministrato e le misure di prevenzione adottate;
[…]
f. il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori.
[…]

art. 10. Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. Detta disciplina si applica al raggiungimento dei livelli B, C e D.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici, dagli Enti di formazione e dagli Enti FormaSicuro operanti sul territorio mediante l’accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano che la durata massima del contratto di apprendistato è di 3 anni mentre quella minima è di 6 mesi.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, le competenze tecnico professionali e specialistiche che verranno acquisite e il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze e l’eventuale qualifica professionale possedute, l’indicazione del tutor come previste dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso gli Enti FormaSicuro o gli Enti di formazione operanti sul territorio.
L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata presso gli Enti FormaSicuro o gli Enti di formazione operanti sul territorio in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Agli Enti FormaSicuro o agli Enti di formazione sono affidati i compiti di:
1. partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;
2. definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
3. individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa; offerta del servizio di formazione per i tutor aziendali;
4. consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo;
5. attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per il riproporzionamento delle ore formative l'apprendista deve dimostrare l’avvenuta partecipazione all'attività formativa.
Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui all’art. 2 ed all’art. 4 del presente CCNL, con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista.
[…]
Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.
[…]
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale dei lavoratori in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all’istituto dell’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell’istituto stesso.
Per l’orario di lavoro agli apprendisti si applica la stessa disciplina adottata per gli altri dipendenti.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio all’art. 29 del presente CCNL.
[…]

art. 11. Portatori di handicap
Le imprese favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno determinarsi in azienda, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
1. compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
2. il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
le parti si impegnano a favorire l’inserimento dei portatori di handicap attraverso progetti che possano fornire loro una collocazione adeguata nell’organizzazione che ne valorizzi l'apporto lavorativo.
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla Legge n. 1204/1971 ed i permessi, si fa riferimento all'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni intervenute con il D.Lgs. n. 151/2001 e la Legge n. 350/2003 art. 3, comma 6.

art. 15. Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell'azienda, le parti concordano che quest’ultima potrà utilizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, anche con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno, per un massimo di 16 settimane all’anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori coinvolti nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari riduzione di ore lavorate.
[…]
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dal presente articolo, per anno deve intendersi il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità oraria.
Ove non si applichi la flessibilità oraria, sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati, nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 16 del presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

art. 16. Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti previsti dall'orario di lavoro di cui all’art. 15 del presente CCNL, anche agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento retributivo di cui appresso.
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
Il lavoratore non può rifiutarsi di effettuare lavoro straordinario, nei limiti di legge e contrattuali, salvo che per comprovata impossibilità.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso al lavoratore di 48 ore, salvo casi di necessità urgenti, indifferibili ed occasionali.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 20 del presente CCNL, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
[…]

art. 17. Banca delle ore
Le Parti convengo di istituire la banca delle ore, pertanto le ore di straordinario prestate dai dipendenti potranno essere accantonate presso la banca ore. Le parti prevedono tale istituto al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare, in tutto o in parte, i riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro medio del periodo lavorativo. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della banca delle ore nei limiti eventualmente previsti dalla contrattazione aziendale o dal contratto individuale.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore almeno 5 giorni prima della fruizione. La data e l’ora della richiesta rileveranno ai fini del diritto di precedenza.
Eccetto che nei mesi di luglio, agosto e dicembre nei quali, in generale, non è consentito detto prelievo, potranno godere dei riposi compensativi e quindi assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva, un numero di lavoratori non superiore al 5% della forza occupata
Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate in sede aziendale o a livello individuale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca delle ore, con i relativi movimenti.
Le ore non utilizzate come riposi compensativi entro il 31 dicembre di ogni anno, ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, saranno retribuite con la maggiorazione prevista per lo straordinario.

art. 22. Riposi settimanali
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati ad effettuare la loro prestazione lavorativa nella giornata di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato al lavoratore almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere di restauro specialistico, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

art. 23. Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. […]

art. 33. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.

art. 34. Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a. con richiamo verbale;
b. con ammonizione scritta;
c. con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d. con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e. con il licenziamento ai sensi della lettera C del presente articolo.
A. Le ammonizioni e le multe saranno inflitte al lavoratore che:
a. abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
c. ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
d. non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
e. arrechi danno per disattenzione al materiale di cantiere di restauro specialistico o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
f. sia trovato addormentato;
g. introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
h. si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
i. in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
j. arrechi nocumento materiale o morale con comportamenti, attivi od omissivi, negativi per l'azienda.
B. Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
C. L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:

a. insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
c. rissa nell'interno dell'impresa, […] o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di opere in lavorazione;
[…]
f. lavorazioni nell'interno dell'impresa senza autorizzazione;
[…]
h. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

art. 36. Licenziamenti
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché quella di cui al D.Lgs. 23/2015, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1. per riduzione di personale;
2. per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali […]
3. per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
a. insubordinazione o offese verso i superiori;
b. […] danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c. qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere di restauro specialistico o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e. abbandono ingiustificato del magazzino o del cantiere di restauro specialistico;
f. rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
h. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
[…]

Titolo IV Sicurezza e formazione
art. 38. Sicurezza del lavoro

Secondo quanto stabilito all'art. 20 del D.Lgs 81/08 - Obblighi dei lavoratori, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le Partì affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione ponendo maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico, si dovrà approfondire l'analisi costi benefici dell'intervento preventivo, per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le Parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le Parti concordano, infine, che le Direttive della UE, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore della conservazione e restauro di opere d'arte, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore della conservazione e restauro di opere d'arte con particolare riguardo alle piccole imprese e all'artigianato.
Organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Le Parti concordano di adottare, quale Organismo Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, l’Ente FormaSicuro, Organismo Paritetico nazionale perla formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
FormaSicuro, costituito da FederTerziario ed Ugl, promuove e sviluppa azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica, attua interventi informativi e formativi in materia di salute e sicurezza in favore dei lavoratori e delle aziende.
Spetta a FormaSicuro esaminare i problemi segnalati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti riconoscono rilievo prioritario alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni di lavoro e si impegnano a promuovere il funzionamento dell’Ente FormaSicuro, a coordinare le iniziative e a proporre i più opportuni indirizzi per l'attuazione delle funzioni ad esso demandate.
Formazione professionale e formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La formazione dei lavoratori costituisce un campo di grande importanza nel quale vanno esercitati massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di in formazione e formazione per la sicurezza.
La formazione svolta dall’Organismo Paritetico FormaSicuro si svilupperà su tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione professionale per l'attività produttiva. Compito di FormaSicuro sarà quello di sovrintendere a tutti gli interventi formativi che interessano la categoria attraverso iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per lavoratori; percorsi professionali nell’ambito della formazione integrata superiore secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione all'aspetto dell’infortunistica e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le Parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
1. lavoratori occupati;
2. lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
3. lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato;
4. tecnici, capicantiere, dirigenti e preposti.
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 81/08, artt. 36 e 37, i lavoratori dell'azienda o dell’unità produttiva hanno il diritto di essere informati e formati sui rischi per la salute e sicurezza connessi alla attività della impresa in generale e, nello specifico, alla mansione da loro svolta e il datore di lavoro deve assicurare loro una formazione sufficiente ed adeguata.
I percorsi formativi di cui al paragrafo precedente, sono regolamentati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che ne definisce contenuti minimi, modalità e durata a seconda della tipologia di rischio (basso, medio o alto) in cui l’azienda è stata classificata. Su questa base e, in particolare, con riferimento ai rischi specifici individuati in azienda e descritti in dettaglio nel DVR - Documento di Valutazione Dei Rischi nonché alle misure di prevenzione e protezione da adottare, il datore di lavoro programma ed organizza percorsi formativi ad hoc per i propri dipendenti.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
La formazione, inoltre, deve avvenire in occasione:
1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
La normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede, inoltre, una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico anche per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, digestione dell'emergenza.
Per le imprese che intendano avvalersi della collaborazione dell’organismo Paritetico FormaSicuro, l’Ente provvederà direttamente, o attraverso Enti di formazione qualificati e all’uopo convenzionati, alla formazione obbligatoria ex lege dei lavoratori conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
In questo caso, le aziende saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Ai lavoratori e ai loro rappresentanti che hanno frequentato regolarmente il corso di formazione con esito positivo verrà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione con relativo attestato di frequenza e superamento dell’eventuale test di verifica finale. I crediti formativi acquisiti saranno registrati nel libretto personale del lavoratore che FormaSicuro provvederà a rilasciare a ciascun lavoratore.
RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il RLS è “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" (D.Lgs 81/08, art. 2, lettera i). La figura del RLS, dunque, assume un ruolo fondamentale di interfaccia tra datore di lavoro e lavoratori consentendo a questi ultimi di partecipare in maniera attiva all'opera di prevenzione degli incidenti e infortuni e alla programmazione della sicurezza in azienda. Il RLS deve rispettare la legge sulla privacy e sul segreto industriale.
Nelle aziende c unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA - Rappresentanze Sindacali in Azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le modalità per l’esercizio delle funzioni attribuite nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all’art. 19 della Legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Qualora non si proceda alle elezioni previste nei precedenti paragrafi, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai RLS territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il numero minimo previsto per i RLS è il seguente:
1. un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
2. tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
3. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Il RLS assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. A questo proposito, il RLS è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori all’interno della loro impresa, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene individuato per più aziende dello stesso comparto produttivo ed operanti nello stesso ambito territoriale. Gli accordi a livello locale tra le organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali ne stabiliranno criteri e modalità.
Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera i) del D.Lgs 81/08, il RLS è informato dal medico competente sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50, comma 1 del D.Lgs 81/08, in particolare:
1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero nell’unità produttiva;
3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda;
8. promuove l’elaborazione, individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
10. partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori indetta almeno una volta all’anno dal datore di lavoro direttamente, o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (D.Lgs 81/08, art. 35);
11. fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
12. avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, il Documento di Valutazione dei Rischi che deve contenere:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati in conseguenza della valutazione dei rischi;
3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
5. l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
6. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Nei casi in cui la durata del cantiere di restauro specialistico sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/08.
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti pari a:
1. 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
2. 20 ore annue nelle aziende o unità produttive fino da 16 a 50 dipendenti;
3. 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I Rappresentanti dei lavoratori territoriali o di un comparto esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di legge.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente contratto utilizza anche i permessi previsti per la RSA, ove esistenti.
Organizzazione della prevenzione e piani della sicurezza
L’azienda deve predisporre nei modi previsti dalla normativa vigente i piani di sicurezza e nominare i responsabili della sicurezza.
I piani di sicurezza e coordinamento redatti a cura del committente devono essere rispondenti ai requisiti tecnici definiti nell'apposito regolamento, anche con riferimento alla corretta valutazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le parti richiamano le previsioni degli articoli 101- Obblighi di trasmissione e 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza del D.Lgs 81/08, in particolare per quanto concerne l'obbligo dell'impresa affidatario o aggiudicatario di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, nonché l'obbligo da parte dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutrici di consultare i rappresentanti della sicurezza per eventuali proposte, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.
Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell'ambito delle loro attribuzioni, i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.P.R. n. 222/03 corrisponde a quanto suggerito dalle parti stesse.
DPI
Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali, il datore di lavoro fornirà gratuitamente al lavoratore idonei DPI - Dispositivi di Protezione Individuale, osservando tutte le precauzioni igieniche e di sicurezza necessarie.
D’altro canto, il lavoratore dovrà utilizzare i dispositivi di protezione avuti in consegna conformemente alle disposizioni aziendali, curandone e rispettandone la conservazione e il buono stato.
Protocollo sul RLST
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione all’ Organismo paritetico nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - FormaSicuro Nazionale. Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST). Il RLST è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori che invieranno il nominativo del rappresentante, tramite comunicazione scritta, all'Associazione datoriale della provincia, all’Organismo paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il rappresentante.
Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del Dlgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 106/09;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del Dlgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 106/09;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Dlgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 106/09;
k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m, il RLST informa l’Organismo paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.
Il RLST, per l'espletamento della sua funzione e su sua richiesta, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) del TU. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 del Dlgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 106/09, nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, comma 1 lett. r) del medesimo Dlgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 106/09. Entrambi i documenti potranno essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del Dlgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 106/09. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni digestione o tecniche svolte dagli Organismi paritetici territoriali.
a) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e all’Organismo paritetico territoriale la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso ai luoghi di lavoro;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al Dlgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 106/09 consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire in formazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanta acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere di restauro specialistico e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con ''assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi all’Organismo paritetico territoriale, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, in formazione ed formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all'Organismo paritetico territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs n. 81/08 e coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09.
Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanta pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati all'Organismo paritetico territoriale, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore del restauro o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore del restauro.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidatario o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST.
Nota a verbale
Le Parti stabiliscono che nei casi di assenza dell’organismo Paritetico Territoriale le competenze attribuitegli dal presente protocollo sono assunte dal FormaSicuro Nazionale.

art. 42. Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro
Le parti firmatarie del presente CCNL indicano FormaSicuro Scuola quale Ente Bilaterale ed Organismo Paritetico per la gestione della bilateralità e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro per le imprese ed i lavoratori che aderiscono al presente CCNL.
Il sistema nazionale FormaSicuro che è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, nell’organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. FormaSicuro eroga le previdenze ove previste, secondo disponibilità, dal presente CCNL
All'interno di FormaSicuro Nazionale è stato istituito il Comitato di Gestione Restauro Beni Culturali con i compiti di sorveglianza e ed indirizzo.
FormaSicuro costituisce inoltre /Organismo Paritetico di emanazione contrattuale chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli agli articoli 41 e 42 del CCNL 10 luglio 2008 e con le modalità stabilite con l’accordo quadro per gli Organismi Paritetici per la formazione e la sicurezza del 10.07.2008.
FormaSicuro assume inoltre le funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e la funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19.11.1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
Gli Enti FormaSicuro sono pertanto Organismi Paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuite dal CCNL

Titolo V Attività sindacale
L’attività sindacale nelle imprese nelle quali si applica il presente contratto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti.

art. 44. Assemblee
Nell'unità produttiva (cantiere di restauro specialistico o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalla Rappresentanza sindacale costituita nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti perla circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale.
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.
Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, danno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione.

art. 47. Affissioni
La Rappresentanza sindacale ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Titolo VI Disposizioni finali
art. 48. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.