Categoria: Normativa regionale
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Regione Emilia-Romagna
Ordinanza 9 settembre 2020, n. 25
Misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione post sisma: aggiornamento dell'elenco prezzi di riferimento e riconoscimento dei maggiori costi
B.U.R. 9 settembre 2020, n. 312
 

Visti:
- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in fase di conversione “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in fase di conversione “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, in fase di conversione “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.”;
Richiamati inoltre:
- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, “... le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.”;
- il comma 1 lettera b) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono “.le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.”;
- il comma 1 lettera b-bis) dell'articolo 4 che prevede, sempre a carico dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati “. le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle Regioni — Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.”;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
Richiamate le ordinanze commissariali:
- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 49 del 2 ottobre 2012 integrata e modificata dalle successive ordinanze commissariali n. 54 del 10 ottobre 2012, n. 24 del 1 marzo 2013, n. 119 dell'11 ottobre 2013, n. 138 del 11 novembre 2013, n. 15 del 14 aprile 2015, n. 11 dell'11 marzo 2016, n. 24 del 24 ottobre 2017, n. 26 del 7 novembre 2018 e n. 1 del 14 gennaio 2020, con le quali è stato istituito il “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica”;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 37 del 21 marzo 2013 integrata e modificata dalle successive ordinanze commissariali n. 1 del 14 gennaio 2014, n. 30 del 22 aprile 2014, n. 60 del 10.07.2014, n. 27 del 23.06.2015, n. 44 del 29.07.2016, n. 55 del 25.11.2016, n. 26 del 13.11.2017, n. 23 del 12.10.2018 e n. 15 del 17.06.2020, con le quali sono state assegnate le risorse provenienti dalle donazioni (sms, concerto di Campovolo, concerto di Bologna e conto corrente regionale per la realizzazione di recupero o per la ricostruzione dei beni danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012);
- n. 2/2012, 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 38/2012, 42/2012, 47/2012, 55/2012, 71/2012, 72/2012, 82/2012, 83/2012, 90/2012, 2/2013, 9/2013, 16/2013, 32/2013, 36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013, 31/2014, 61/2014, 80/2014, 34/2015, 21/2016, 54/2016, con le quali sono state assegnate ai soggetti aventi titolo risorse per le opere provvisionali e le messe in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma del maggio 2012;
- n. 20 del 19 febbraio 2013 relativa alla programmazione della rete scolastica ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) punto 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2013 n. 213, per la ricostruzione di edifici scolastici irrimediabilmente danneggiati dal sisma e non recuperabili, e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 14 del 21 marzo 2016 “Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze 51/2012, 86/2012, 60/2013, 32/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, e n. 33/2014” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 12 del 23 maggio 2018 “Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi”;
- n. 24 del 12 ottobre 2018 “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.”;
- n. 29 del 13 novembre 2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione dei Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III) e per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS;
- n. 31 del 22 novembre 2019 con la quale è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di novembre 2019;
- n. 10 del 2 Aprile 2019 Programmazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 43-ter del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017, come modificato dal comma 718 della Legge di bilancio n. 205/2017, relative alle opere di urbanizzazione primaria nei territori colpiti dagli eventi sismici facenti parte del cratere ridotto, ai sensi dell'art. 2bis, comma 43, del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017;
- n. 9 del 15 aprile 2020 “Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l'emergenza epidemiologica da CoVID-19”;
- n. 18 del 24 giugno 2020 “Proroga del termine di ultimazione degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e segnalate ai sensi delle Ordinanze nn. 12 e 24/2018”
Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Considerato il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri” sottoscritto in data 24 aprile 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, ANAS S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, recepito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (allegato 7) e dal DPCM 17 maggio 2020 (allegato 13) e confermato nella sua vigenza dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 (art. 2);
Vista altresì la Delibera della Giunta Regionale n. 1009 del 03 agosto 2020 con la quale è stato prorogato per l'anno 2020 l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo e del prezzario unico aziende sanitarie - anno 2019- ed è stato approvato l'elenco prezzi delle misure per la sicurezza anticovid-19 nei cantieri;
Considerata l'opportunità di applicare le disposizioni della D.G.R. 1009 del 3 agosto 2020 anche nell'ambito degli interventi per la ricostruzione post sisma, prevedendosi quindi la possibilità di riconoscere da parte del Commissario, a valersi sul contributo assegnato per il ripristino o per la ricostruzione dell'immobile danneggiato i maggiori costi dovuti al rispetto delle intervenute disposizioni di sicurezza anti COVID 19;
Ritenuto pertanto utile, in particolare, fornire indicazioni generali circa le misure applicabili, i criteri di ammissibilità e l'estensione temporale;
Tutto ciò premesso e considerato,
 

DISPONE

Articolo 1
Proroga dell'elenco regionale dei prezzi in vigore

1. Per tutti gli interventi di ricostruzione pubblica ancora in corso di progettazione, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro il 31/12/2020, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto con riferimento al vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016” approvato con deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2019 n. 1055, la cui validità è stata prorogata fino al 31/12/2020 con deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2020 n. 1009.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli elenchi prezzi di cui al precedente punto 1 rimarranno in vigore fino al 31/12/2020, e comunque fino all'approvazione del necessario aggiornamento, e potranno essere transitoriamente utilizzati fino alla data del 30/06/2021, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data.
 

Articolo 2
Costi per le misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione

1. I maggiori oneri e costi per la sicurezza, necessari alla pratica attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri ”, nei cantieri della ricostruzione pubblica e privata, per gli interventi in progettazione o in corso di esecuzione, possono trovare riscontro facendo riferimento all'allegato A) “Elenco prezzi delle misure per la sicurezza anti Covid-19 per l'attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, integrativo del vigente elenco prezzi regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2020 n. 1009.
2. Possono essere riconosciuti i maggiori costi documentati derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre alle spese tecniche conseguenti.
3. I maggiori oneri di cui ai commi precedenti potranno essere riconosciuti qualora l'Impresa affidataria dei lavori attesti, sotto la propria responsabilità, di non beneficiare dei finanziamenti previsti dall'art. 95 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) o di altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
4. È ammesso il riconoscimento delle spese legate ai noli in essere, per le installazioni prescritte dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, per il periodo durante il quale il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha previsto (o eventuali provvedimenti futuri prevederanno) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'Allegato 1 al medesimo decreto.
 

Articolo 3
Spese generali per le voci del Prezzario regionale

1. Nei cantieri della ricostruzione pubblica, per gli interventi in progettazione o in corso di esecuzione, per le voci dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche oggetto di proroga della validità, è ammesso un aumento delle attuali spese generali per una quota non superiore al 2%, come da art. 5 della deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2020 n. 1009, ferma restando la necessità di sottoporre alla Stazione Appaltante, per le necessarie valutazioni, la relativa istanza, corredata dalle opportune motivazioni ed evidenze che hanno comportato una maggiorazione degli oneri, indicando puntualmente ogni tipologia di richiesta.
2. Nei cantieri della ricostruzione privata, sul costo dell'intervento, come definito dalle Ordinanze commissariali di riferimento, così come risultante dai prezzi effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, è ammesso un aumento delle attuali spese generali per una quota non superiore al 2%, ferma restando la necessità di attestazione di congruenza dei nuovi prezzi da parte del Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, a seguito di relativa istanza dell'impresa titolare del contratto d'appalto, corredata dalle opportune motivazioni ed evidenze che hanno comportato una maggiorazione degli oneri, evidenziando puntualmente ogni tipologia di richiesta.
 

Articolo 4
Estensione temporale delle misure di cui agli artt. 2 e 3

1. Le previsioni di cui all'art. 2 commi 1 e 2 sono applicabili a tutti i cantieri in essere nel corso dell'emergenza Covid-19, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quelli che saranno consegnati sempre durante la fase emergenziale Covid-19 o comunque fino a quando dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri ”, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venir meno durante l'esecuzione dei lavori.
2. L'incremento delle spese generali di cui all'art. 3 è ammissibile con riferimento esclusivo alla produzione lavorativa, attestata da Stati di Avanzamento Lavori, effettuata o da effettuarsi durante il periodo in cui dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”.
 

Articolo 5
Modalità per il riconoscimento dei contributi legati ai maggiori costi

1. I maggiori costi, derivanti dall'applicazione delle misure di cui agli artt. 2 e 3 agli interventi di ricostruzione pubblica, possono essere riconosciuti a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, senza incremento del contributo assegnato.
2. I maggiori costi, derivanti dall'applicazione delle misure di cui agli artt. 2 e 3 agli interventi di ricostruzione privata, possono essere riconosciuti, anche con incremento del contributo concesso, nell'ambito e nei limiti delle varianti come disciplinate dalle Ordinanze commissariali di riferimento, anche in ragione della natura del soggetto destinatario del contributo. Le eventuali maggiori spese tecniche di cui all'art. 2 comma 2 della presente Ordinanza possono essere riconosciute secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013.
3. Ai fini della completa attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove necessario, il Commissario delegato stabilisce eventuali modalità operative per il riconoscimento delle maggiori spese sostenute o da sostenersi nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica e privata.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).