Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 17 settembre 2020, n. 19396 - Infortunio nel tragitto casa-lavoro. L'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del dlgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea


Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: VALLE CRISTIANO
Data pubblicazione: 17/09/2020
 

Fatto


C.P., a seguito di infortunio occorsole mentre si recava sul posto di lavoro, convenne in giudizio il Comune di Falerna, dinanzi al Giudice di Pace, per ottenere il risarcimento dei danni dovuti alla cattiva manutenzione della strada da lei percorsa nel tragitto casa­ lavoro.
La domanda, nella contumacia del Comune di Falerna, venne accolta dal Giudice di Pace, con detrazione, dalla posta risarcitoria, della somma corrisposta alla C.P. dall'INAIL, prima dell'instaurazione del giudizio, a titolo di indennizzo per l'inabilità temporanea, in quanto ritenuta comprensiva anche dell'indennizzo per danno biologico.
La sentenza del Giudice di Pace venne confermata Dal Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 01372 del 19/11/2018, resa nel giudizio di appello, svoltosi nella perdurante contumacia del Comune di Falerna_
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso C.P.. Il Comune di Falerna è rimasto intimato.
A seguito della rituale comunicazione della proposta formulata dal Consigliere relatore non sono state depositate memorie.
 

 

Diritto


Il ricorso è manifestamente fondato: la somma corrisposta dall'INAIL per inabilità temporanea non comprende in alcun modo il risarcimento del danno biologico e comunque essa non risulta detraibile da quanto corrisposto a titolo risarcitorio del danno biologico.
Sul punto è opportuno ribadire l'orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 04972 del 02/03/2018 Rv. 647406 - 01): «...l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del dlgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che alla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente. ».
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, che nel deciderla, si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Conformemente all'enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04) ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
 

P.Q.M.
 

accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso rn Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 2 luglio 2020