Categoria: Normativa regionale
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Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Promozione della salute e Prevenzione
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai Direttori Spresal delle ASL del SSR                      
 

Oggetto: Epidemia da COVID-19- Indicazioni in merito all’attività di Sorveglianza Sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08

Come già esplicitato nella nota 0223253 del 13-03-2020, si forniscono ulteriori elementi di approfondimento riguardo all'oggetto.
Premesso che il rischio da coronavirus, fatte salve alcune specifiche attività lavorative, come ad esempio quelle che si svolgono nei servizi sanitari ed ospedalieri - negli altri casi rappresentai un rischio generico comune a tutta la popolazione, e non un rischio specifico professionale legato alle attività svolte in azienda, in quanto si realizza attraverso il contatto fra le persone presenti in azienda che potrebbero essere state contagiate al di fuori del luogo di lavoro.
Pertanto si devono tenere in dovuta considerazione, da parte del Medico Competente (MC) e del Datore di Lavoro (DdL), i seguenti elementi:
- nei vari documenti ad oggi emanati, non si ritrova alcuna deroga alle previsioni normative di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/08
- in merito a ciò si richiama, peraltro, a quanto narrato nel citato art. 41, comma 2, lettera b), secondo periodo: "La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma¹, in una volta l'anno": e al terzo periodo: "tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio"
Rimandando quindi alla norma specifica, nonché alle disposizioni e regolamentazioni fin qui emesse, il MC aziendale, in accordo con il DdL, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), fatte tutte le valutazioni necessarie riguardo la tutela della salute dei singoli lavoratori, definisce, nel caso, il differimento dell'esecuzioni di tali visite per un periodo congruo rispetto all'emergenza in atto.
 

Il Dirigente dell’Ufficio                                     

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¹ 1 ..."di norma", nel senso che la disposizione in cui è contenuta indica la regola cui attenersi nella maggior parte dei casi, implicitamente ammettendo deroghe solo in casi gravi (che resistano alle obiezioni) ed eccezionali (Treccani)