Tipologia: Accordo Costituzione Comitato
Data firma: 9 giugno 2020
Validità
Parti: Copura e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Cooperativa, Copura
Fonte:filcams.cgil.it


Verbale di accordo

Il giorno 9 del mese di giugno dell'anno 2020 in modalità telematica si sono incontrati: Copura Soc. Coop, rappresentata da: P.C., in qualità di Presidente e Legale Rappresentante; R.V., in qualità di Responsabile dei Personale; F.S., in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP; S.O., in qualità di Delegato Sicurezza [e] Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltrasporti Uil Nazionale […]

Premesso che
• Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8, 9 e 11 marzo 2020 e successivi fino al DPCM del 26 aprile 2020, son state emanate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19"',
• In data 14 Marzo 2020, sotto l’egida del Governo, le Parti Sociali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure perii contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato e integrato il 24 aprile 2020 e recepito nel DPCM del 26 aprile u.s., allo scopo di assicurare adeguata protezione nei luoghi di lavoro ai lavoratori nel periodo dell’emergenza sanitaria da coronavirus e di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare le misure precauzionali di contenimento;
• Copura Soc. Coop, al fine di dare tempestiva risposta alle previsioni di Legge, ha elaborato un Protocollo Aziendale specifico per I propri ambienti di lavoro non sanitari, denominato "Protocollo di Sicurezza Anti Contagio COVID-19”, che ha sempre tenuto aggiornato, istituendo anche il “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione" con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS come previsto all’art. 13 del Protocollo;
• Il suddetto protocollo aziendale ha considerato le specificità organizzative riguardanti non solo le attività svolte presso sede legale e unità locali, tra cui è presente anche il magazzino centrale, ma anche relative ai vari cantieri operativi ed alle committenze pubbliche e private (ivi comprese le attività di trasporto su strada);
• Le parti si sono incontrate in data 9 giugno 2020, per consentire all'Azienda di illustrare quanto fatto per la gestione e per coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, come richiesto dal Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali anche in seguito alle richieste di chiarimento e di intervento pervenute delle OO.SS. a livello territoriale e hanno convenuto di proseguire a garantire adeguati livelli di protezione in tutti i luoghi/appalti/cantieri di lavoro, adottando le misure necessarie per tutelare la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;
• In tale incontro l’Azienda ha illustrato la propria complessa articolazione, composta da numerosi cantieri di diversa natura, con oggettive specificità, con dimensionamento variegato su tutto il territorio nazionale, e l’organigramma aziendale della sicurezza, chiarendo la struttura centralistica (Datore di Lavoro, Delegato alla Sicurezza, Subdelegati di area, Dirigenti e Preposti) e la composizione del SPP; le OO.SS., nel prendere atto di quanto esposto dall’impresa, hanno sottolineato la necessità di individuare soluzioni idonee a ricevere e potenziare il contributo da parte degli RLS e delle RSA/RSU aziendali;
• L’Azienda, cha ha un Sistema di Gestione Integrato certificato da Ente Terzo secondo le norme ISO 45001 e SA8000, ha altresì colto l’occasione per presentare i diversi canali di comunicazione attraverso cui, non solo le rappresentanze sindacali aziendali e i RLS, ma tutti i lavoratori possono effettuare segnalazioni all’Azienda;
• Le Parti intendono dare piena attuazione aL Protocollo su menzionato addivenendo alla costituzione, successiva e sostitutiva della costituzione del "Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione" aziendale, in conformità al suddetto Protocollo, di un Comitato Nazionale aziendale e di eventuali Comitati Regionali, di Area Metropolitana, Territoriali e di sito (dove la dimensione e le caratteristiche lo rendano utile e realizzabile), che garantiscano la necessaria concertazione e condivisione sia nella implementazione del Protocollo Aziendale, sia nella fase di monitoraggio e verifica della sua attuazione.
Tutto ciò premesso:
1. Le Premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti convengono di sostituire il Comitato per l’applicazione’ e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione” aziendale con il Comitato Nazionale aziendale che sarà composto da 3 componenti effettivi per Organizzazione Sindacale, individuati prioritariamente tra gli RLS e tra le RSA/RSU, designati dalle stesse OO.SS. tenendo altresì conto della dislocazione territoriale, con apposita comunicazione di norma entro la prima data di convocazione, e da pari numero di componenti effettivi per l’Azienda, tra cui Responsabile Gestione del Personale, Delegato Sicurezza e Sub-delegati Sicurezza; si fa presente che il SPP (RSPP, ASPP, MCC, EQ) potrà essere consultato in qualsiasi momento per eventuali necessità.
3. Alle riunioni del Comitato così costituito è prevista la possibilità di avvalersi della partecipazione dei Segretari Nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltrasporti.
4. Gli esiti delle riunioni del Comitato Nazionale aziendale saranno verbalizzati. Il documento sarà diffuso attraverso affissione presso letbacheche aziendali e sindacali presenti presso i singoli cantieri/unità operative e sedi e/o tramite comunicazione telematica, oltre ad essere inviato alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
5. il Comitato, per sua natura temporaneo, avrà la funzione di applicare e verificare le regole del protocollo come previsto all’art. 13 del Protocollo, ed eventualmente suggerire eventuali aggiornamenti necessari alla corretta implementazione del Protocollo per la gestione del rischio Covid-19 (“Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19”) e delle specifiche Ordinanze Regionali, nei singoli cantieri/unità operative di tutto il territorio verificando che le norme e disposizioni ivi contenute non siano in contrasto ai Protocolli dei committenti pubblici e privati dove Copura Soc. Coop, opera.
6. Ferme restando prerogative, funzioni e agibilità dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il cui ruolo si conferma centrale, a maggior ragione nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, prevedendone la partecipazione prioritaria al Comitato come indicato dal presente Verbale, l’Azienda si rende disponibile a costituire Comitati a livello territoriale e/o di Area Metropolitana, di sito o settoriale, ad iniziativa di almeno uno dei soggetti firmatari del Protocollo, che saranno composti da 3 componenti effettivi, per Organizzazione Sindacale e designati dalle stesse OO.SS. competenti per livello (anche in considerazione della dislocazione sul territorio della Società) con apposita comunicazione e da pari numero di componenti aziendali per ogni Regione/Area Metropolitana/Territorio/Sito, di nomina aziendale, designati con apposita comunicazione.
7. La finalità dei suddetti Comitati Regionali/Area Metropolitana/Territoriali o di sito è garantire uniformità gestionale alle problematiche conseguenti all’emergenza COVID, su tutto il territorio di riferimento, anche alla luce delle Ordinanze Regionali, e di raccogliere e monitorare segnalazioni, valutazioni e proposte da parte delle RSA/RSU/RLS del rispettivo livello di competenza.
8. Il monitoraggio e la verifica del Protocollo Aziendale Covid-19 avverrà altresì a livello di cantiere/unità operative congiuntamente tra la Direzione Aziendale e RLS, RSA/RSU nonché strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente accordo, nel caso anche attraverso
- l’attivazione di specifici incontri in materia a livello territoriale.
9. Considerata la complessa articolazione aziendale come illustrata in premessa, al fine di consentire la massima partecipazione delle RSA/RSU/RLS aziendali, viste le restrizioni dovute al periodo di emergenza, verrà creata una specifica casella di posta elettronica dedicata riservata alle sole RSA/RSU/RLS ed ai membri del Comitato.
10. Le RSA/RSU/RLS inoltreranno le istanze e/o richieste di chiarimento che saranno prese in carico dai componenti del Comitato competente per area geografica.
11. Le istanze verranno presentate e affrontate alla riunione successiva del Comitato competente coinvolgendo la RSA/RSU/RLS richiedente.
12. Il Comitato Nazionale aziendale ed i Comitati costituiti si riuniranno su richiesta, di norma, con cadenza quindicinale o almeno mensilmente, con modalità da remoto tramite strumenti di connettività alla rete aziendale (pc e tablet), e con le agibilità sindacali necessarie, aggiuntive a quanto già previsto dalle normative, per valutazione sull’andamento generale delle situazioni, su ambiti di carattere collettivo e per i singoli casi; rimarrà attivo sino al termine dell’emergenza epidemiologica e opererà in conformità anche alle eventuali successive previsioni normative in materia.
13. Le parti convengono che il Comitato Nazionale aziendale si incontrerà entro il 31 luglio 2020 per permettere ai nuovi membri previsti nel presente accordo di fare il punto della situazione sull’attuale “Protocollo di Sicurezza Anti Contagio COVID-19” redatto dall’Azienda che forma parte integrante del presente verbale, verificando l’adeguatezza del contenuto e l’applicazione.
14. Le Parti condividono che il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro debba essere ancora più al centro dell’azione comune, pertanto convengono di favorire l’individuazione, da parte delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, di nuovi RLS al fine, anche attraverso la formazione, di aumentare la cultura della Salute e Sicurezza nell’impresa.
15. Il presente accordo rimarrà valido ed efficace sino all’esaurimento della Emergenza COVID -19.
16. Sarà facoltà delle parti richiedere apposito incontro per verificare eventuali modifiche ed integrazioni del presente accordo in virtù delle eventuali novelle legislative e/o regolamentari e/o pattizie-contrattuali.