• Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Coordinatore per la Sicurezza 
  • Dispositivo di Protezione Individuale

Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori per non aveva adempiuto all'obbligo di sospendere i lavori a seguito della palese violazione delle norme di prevenzione (segnatamente il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dei lavoratori che operavano in posizione sopraelevata) e del titolare della ditta che aveva subappaltato parte dei lavori ad altra ditta dalla quale dipendeva il lavoratore deceduto per non aver vigilato perchè l'appaltatore operasse in sicurezza all'interno del suo cantiere.

Ricorrono entrambi in Cassazione -  Rigetto.

Per quanto concerne il coordinatore per l'esecuzione, la Corte afferma che:

"il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 2, ha istituito due nuove figure che hanno rilevanti compiti in tema di salute dei lavoratori e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro: il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per la progettazione") e il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per l'esecuzione dei lavori").
Queste figure presentano anch'esse funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e quindi ben possono ritenersi ritenute persone investite di una posizione di garanzia.
Entrambi i coordinatori hanno rilevanti funzioni in materia di tutela della salute dei lavoratori. Basti pensare che il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (art. 4 del D.Lgs. citato) mentre il coordinatore per l'esecuzione, tra l'altro, verifica sia l'applicazione che l'idoneità del piano di sicurezza, organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze proponendo la sospensione dei lavori e disponendola personalmente in caso di pericolo grave e imminente.

In particolare il testo normativo ha consentito, tra l'altro, di dare concreta attuazione, nel settore indicato, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2, che prevede un obbligo di cooperazione e coordinamento tra appaltante e appaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione la cui promozione, per il comma 3, di questa norma, incombe sul datore di lavoro committente (obbligo escluso soltanto nel caso previsto dall'art. 7, comma 3, u.p., ricordato che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi").
Per queste figure non hanno motivo di esistere i dubbi sorti sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al responsabile, e ai componenti, del servizio di prevenzione e protezione per i quali il D.Lgs. n. 626 del 1994, non prevede alcuna sanzione penale nel caso di inosservanza dei loro obblighi.

Il D.Lgs. n. 494 del 1996, (art. 21) prevede infatti espressamente sanzioni penali per i coordinatori che siano venuti meno ai loro obblighi.

Queste funzioni sono rimaste sostanzialmente inalterate anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, (artt. 91 e 92) che ha parimenti previsto sanzioni penali per la violazione degli obblighi dei coordinatori (art. 158)*."

 
Quanto al ricorso del titolare dell'impresa appaltante, la Corte afferma che: "Il problema che pone il ricorrente con il secondo motivo riguarda invece la circostanza che egli non fosse a conoscenza che la ditta ASCANI aveva iniziato anticipatamente i lavori e quindi non poteva egli verificare che la medesima non osservava le misure di prevenzione (in particolare che i lavoratori non disponevano delle cinture di sicurezza).
Ma - anche a voler omettere di considerare che la Corte di merito ha ritenuto non credibile questa circostanza - è da rilevare che la ditta ASCANI prestava la sua attività nel cantiere di S. e quindi appare corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, da questa sola circostanza e dal momento in cui l'ingresso nel (suo) cantiere è avvenuto, sorgeva l'obbligo del coordinamento e della vigilanza sull'attività del subappaltatore anche se (colpevolmente) l'imputato l'avesse ignorata."
 

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo Sebastian - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) V.F. N. IL (OMISSIS);
2) S.D. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 12/03/2007 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
La Corte:

Fatto

1) La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 12 marzo 2001, ha confermato la sentenza 9 luglio 2004 del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato V.F. e S.D. per il delitto di omicidio colposo in danno di SU.AN., deceduto in (OMISSIS), a seguito di un infortunio sul lavoro conseguente alla caduta da una pensilina dove venivano eseguite alcune lavorazioni.
La sentenza impugnata ha confermato che l'infortunio si era verificato per la condotta colposa degli imputati; in particolare V., nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non aveva adempiuto all'obbligo di sospendere i lavori a seguito della palese violazione delle norme di prevenzione (segnatamente il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dei lavoratori che operavano in posizione sopraelevata). S. era titolare della ditta che aveva subappaltato parte dei lavori ad altra ditta (ASCANI) dalla quale dipendeva il lavoratore deceduto e non aveva vigilato perchè l'appaltatore operasse in sicurezza all'interno del suo cantiere.

2) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
V.F., con l'unico motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge perchè, nella disciplina normativa vigente all'epoca dell'infortunio e successivamente, il coordinatore per l'esecuzione non ha alcun obbligo e potere in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ma solo quello di segnalare al committente, o al responsabile dei lavori, le eventuali inosservanze delle misure di prevenzione rilevate e purchè si tratti di violazioni direttamente riscontrate.
La Corte di merito avrebbe inoltre omesso di motivare sulla imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento in quanto la ditta ASCANI aveva inopinatamente anticipato l'inizio dei lavori.
S.D. si duole, con il primo motivo del ricorso, che sia rimasto estraneo al processo il committente dei lavori.
Con il secondo motivo si deduce invece che la Corte di merito avrebbe travisato il contenuto del motivo di appello riguardante la presenza abusiva nel cantiere della ditta ASCANI che, in realtà, aveva iniziato a svolgere la propria attività prima ancora della firma del contratto.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia invece la mancanza di motivazione sulla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche.
 
3) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
 
Esaminando preliminarmente il ricorso di V. va anzitutto rilevato che non appare corretta la ricostruzione che il ricorrente fa delle funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori pervenendo sostanzialmente ad escludere che questa figura rivesta una posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Questa tesi è da ritenere infondata.
E' da premettere che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 2, ha istituito due nuove figure che hanno rilevanti compiti in tema di salute dei lavoratori e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro: il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per la progettazione") e il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per l'esecuzione dei lavori").
Queste figure presentano anch'esse funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e quindi ben possono ritenersi ritenute persone investite di una posizione di garanzia.
Entrambi i coordinatori hanno rilevanti funzioni in materia di tutela della salute dei lavoratori. Basti pensare che il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (art. 4 del D.Lgs. citato) mentre il coordinatore per l'esecuzione, tra l'altro, verifica sia l'applicazione che l'idoneità del piano di sicurezza, organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze proponendo la sospensione dei lavori e disponendola personalmente in caso di pericolo grave e imminente.
In particolare il testo normativo ha consentito, tra l'altro, di dare concreta attuazione, nel settore indicato, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2, che prevede un obbligo di cooperazione e coordinamento tra appaltante e appaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione la cui promozione, per il comma 3, di questa norma, incombe sul datore di lavoro committente (obbligo escluso soltanto nel caso previsto dall'art. 7, comma 3, u.p., ricordato che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi").
Per queste figure non hanno motivo di esistere i dubbi sorti sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al responsabile, e ai componenti, del servizio di prevenzione e protezione per i quali il D.Lgs. n. 626 del 1994, non prevede alcuna sanzione penale nel caso di inosservanza dei loro obblighi.
Il D.Lgs. n. 494 del 1996, (art. 21) prevede infatti espressamente sanzioni penali per i coordinatori che siano venuti meno ai loro obblighi.
Queste funzioni sono rimaste sostanzialmente inalterate anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, (artt. 91 e 92) che ha parimenti previsto sanzioni penali per la violazione degli obblighi dei coordinatori (art. 158).
L'affermazione, anche implicita, sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è del resto costante nella giurisprudenza di legittimità. Si vedano, in questo senso, Cass., sez. 4^, 9 luglio 2008 n. 38002, Abbate, rv. 241217; 4 giugno 2008 n. 27442, Garbacelo, rv. 240961; 3 giugno 2008 n. 28525, Fruttero, non massimata; 13 marzo 2008 n. 17502, Manco, rv. 239524; 4 marzo 2008 n. 18472, Bongiascia, rv. 240393; 4 aprile 2007 n. 19389, Piatto, non massimata; 25 ottobre 2006 n. 2604, Cazzarolli, rv. 235780; 3 aprile 2003 24010, Cunial, rv. 228565.
Alla luce delle considerazioni che precedono devono dunque ritenersi infondate le critiche rivolte dal ricorrente V. alla sentenza impugnata sull'esistenza di un'autonoma posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Quanto alle condotte addebitate al ricorrente i giudici di merito hanno congruamente motivato sull'inadempimento da parte sua degli obblighi su di lui incombenti per non avere, V., verificato la corretta applicazione del piano per la sicurezza, per non avere segnalato le palesi inadempienze (la cui esistenza nessuno dei ricorrenti contesta) e per non avere disposto la sospensione dei lavori in presenza di plateali violazione delle norme di prevenzione in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori che operavano in altezza.
 
4) Parimenti infondato, e ai limiti dell'ammissibilità, è il ricorso proposto da S.D..
Certamente inammissibile, per manifesta infondatezza e mancanza di decisività, è il primo motivo.
Se anche l'azione penale fosse stata esercitata nei confronti di un terzo che si assume responsabile dell'infortunio non per questo verrebbe meno la responsabilità del ricorrente ove venga accertata una violazione degli obblighi di prevenzione da parte sua che abbia avuto efficienza causale sull'evento.
Il problema che pone il ricorrente con il secondo motivo riguarda invece la circostanza che egli non fosse a conoscenza che la ditta ASCANI aveva iniziato anticipatamente i lavori e quindi non poteva egli verificare che la medesima non osservava le misure di prevenzione (in particolare che i lavoratori non disponevano delle cinture di sicurezza).
Ma - anche a voler omettere di considerare che la Corte di merito ha ritenuto non credibile questa circostanza - è da rilevare che la ditta ASCANI prestava la sua attività nel cantiere di S. e quindi appare corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, da questa sola circostanza e dal momento in cui l'ingresso nel (suo) cantiere è avvenuto, sorgeva l'obbligo del coordinamento e della vigilanza sull'attività del subappaltatore anche se (colpevolmente) l'imputato l'avesse ignorata.
Infondato è infine il motivo che si riferisce alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante (motivo peraltro solo genericamente proposto con l'appello) avendo, la Corte di merito, adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio facendo riferimento al grado della colpa e alla gravità delle conseguenze rilevando inoltre, sul punto specifico, che il lavoratore deceduto lavorava "in nero".
 
5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

 
P.Q.M.
 
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009