Tipologia: Accordo
Data firma: 1° aprile 2020
Parti: Nestlé e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Nestlè
Fonte: cnel.it


Verbale di Incontro

Addì 1° aprile 2020, si sono incontrati in via telematica Nestlé italiana spa […], anche in nome e per conto delle società del Gruppo: Nestlé Purina Commerciale srl, Sanpellegrino spa e Nestlé Shop srl e le Organizzazioni Sindacali Fai Cils, Flai Cgil e Uila Uil […], anche in nome per conto del Coordinamento Nazionale RSU Nestlé e delle Società del Coordinamento Nazionale RSU Sanpellegrino

Premesso che:
• il primo intento delle Parti è quello di garantire il massimo livello di sicurezza per i lavoratori;
• le Parti si danno reciprocamente atto dell'importanza di sostenere la continuità delle attività produttive del Gruppo ed il conseguente costante approvvigionamento dei punti vendita di prodotti alimentari essenziali;
• in accordo con le RSU e con il coinvolgimento dei RLS, il Gruppo ha messo in atto tutte le misure di sicurezza previste dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato il 14 marzo 2020;
• per favorire il massimo livello di sicurezza dei lavoratori che quotidianamente operano presso gli stabilimenti produttivi il Gruppo ha, altresì, provveduto a sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, nonché - laddove rivelatosi necessario - alla rimodulazione dei turni e dei livelli produttivi.
Le Parti si danno, altresì, atto che l'Azienda assicurerà:
1. un Bonus del valore massimo di € 500,00 lordi su base mensile agli addetti ai reparti produttivi essenziali, le cui attività non possono tecnicamente essere svolte da remoto;
2. l'erogazione del Bonus di cui al precedente punto 1 sarà rapportata al numero di giornate lavorative effettivamente svolte nella propria sede di lavoro;
3. il valore dei Bonus di cui al punto 1 viene è omnicomprensivo e, pertanto, la relativa erogazione non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e di legge, diretti e indiretti di alcun genere e sarà, altresì, esclusa dal computo del TFR, ai sensi dell’arti della legge n. 297/1982;
4. il Bonus di cui al punto 1 sarà attribuito per le prestazioni rese durante il mese di aprile 2020.
Quanto condiviso net presente verbale troverà applicazione alternativa alle eventuali intese locali già sottoscritte sui medesimi titoli con le RSU di Sito, fatte salve le specifiche condizioni convenute a livello locale relativamente all'attribuzione del Bonus di cui al punto 1.
Letto confermato e sottoscritto