Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.D. n. 55 / 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 131 concernente l'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla costruzione e all'impiego di ponteggi metallici fissi;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, che ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali 16 marzo 2017, n. 13 con il quale è stato costituito, per un triennio, il Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 13 aprile 2018, n. 35, con il quale è stata integrata e modificata la composizione del citato Gruppo di lavoro tecnico;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'incarico di titolare della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, registrato dalla Corte dei conti al n. 1655, del 23 luglio 2020;
RITENUTO opportuno procedere alla ricostituzione del predetto Gruppo di lavoro tecnico;
VISTA la nota n. 1427 del 17 febbraio 2020, con la quale l'Ispettorato nazionale del lavoro ha confermato l'ing. Costantino Caruso quale componente effettivo e ha designato l'ing. Rita Neola quale componente supplente del Gruppo di lavoro tecnico;
VISTA la nota n. 60104 del 25 febbraio 2020, con la quale l'INAIL ha confermato l'ing. Luca Rossi, l'ing. Raffaele Sabatino e il sig. Carlo Ratti quali componenti del medesimo Gruppo di lavoro tecnico;
ACQUISITI i curricula vitae degli interessati;
ACQUISITE le dichiarazioni rese dagli interessati di assenza, anche potenziale, di conflitto d'interessi per lo svolgimento dell'incarico;
CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di disciplinare le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro oggetto del presente provvedimento;


DECRETA

 

Art. 1
(Costituzione e composizione)

1. Per le finalità richiamate in premessa, è costituito presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131, composto da funzionari esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INAIL.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce, all'esito di idonea istruttoria, un parere tecnico in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché per eventuali profili applicativi in materia di opere provvisionali.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani Ahmad, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;
- ing. Ludovica Massaccesi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Costantino Caruso, in rappresentanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- ing. Luca Rossi, in rappresentanza dell'INAIL;
- sig. Carlo Ratti, in rappresentanza dell'INAIL;
- ing. Raffaele Sabatino, in rappresentanza dell'INAIL.
 

Art. 2

(Funzionamento e durata)

1. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dal dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro di questa Direzione Generale, su proposta del coordinatore. Nella convocazione sono indicate analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all'esame del Gruppo di lavoro.
2. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono valide se risulta presente almeno la maggioranza dei componenti e siano, in ogni caso, rappresentate almeno due Amministrazioni. Prima dell'inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione sottoposta alla sua valutazione, nonché per eventuali pareri tecnici sui profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali, il Gruppo di lavoro redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l'esito delle valutazioni tecniche assunte dal Gruppo, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di riunione cui al comma 5, di cui costituiscono parte integrante.
4. Il Gruppo di lavoro rende i propri pareri all'unanimità dei presenti.
5. Di ciascuna riunione del Gruppo di lavoro viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
6. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il necessario supporto amministrativo al funzionamento del Gruppo di lavoro, anche ai fini del coordinamento interno.
7. Il Gruppo di lavoro resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
8. Ai componenti del Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 25 settembre 2020
 

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis