Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo Covid-19
Data firma: 9 giugno 2020
Parti: ISTAT e OO.SS.
Settori: P.A., ISTAT
Fonte: cnel.it


Verbale di intesa fra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali rappresentative per l'individuazione di criteri generali sul piano organizzativo per la sicurezza dei lavoratori nella fase di ripresa delle attività produttive in presenza in relazione alla diffusione del virus COVID-19

In data 09 giugno 2020, la delegazione trattante dell'Istat […], e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative hanno avviato un confronto, finalizzato all'individuazione di criteri generali, sul piano organizzativo, per la sicurezza dei lavoratori nella fase dì ripresa delle attività produttive in presenza in relazione alla diffusione del virus COVID-19.

Le parti esaminano e analizzano:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• l'art. 87 comma 3 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
• la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recente "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
• la Circolare esplicativa n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione relativa alle misure di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
• il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19" del 3 aprile 2020, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni;
• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
• la Direttiva n. 3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la Deliberazione Istat del Direttore Generale DOP/294/2020 del 10.03.2020;
• il Decreto Legge "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare gli artt. 83, 90, comma 4 e 263, commi 1 e 2.
Le parti si danno atto che:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dichiara lo stato di emergenza per la durata dì sei mesi, fino al 31 luglio 2020;
• ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, quindi, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza (comma 1 lett. a);
• il decreto legge "Rilancio", all'art. 263 comma 1, ha stabilito che al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni fino al 31 dicembre 2020 adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione;
• il medesimo decreto all'art. 83 comma 1 prevede, da parte del datore di lavoro per mezzo del medico competente, una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
• il Protocollo sottoscritto il 3 aprile 2020 prevede che le amministrazioni promuovano modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali al fine di condividere informazioni ed azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali ed indifferibili, convenendo le parti sulla necessità di rimodulazione dell'organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di ridurre la presenza del personale e dell'utenza;
• la richiamata Circolare n. 2/2020 rimette a ciascuna Amministrazione il compito di "definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali";
• il DPCM del 26 aprile 2020 ha recepito il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali;
• la richiamata Direttiva n. 3/2020 stabilisce che:
o le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, valutando se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività;
o la sfida che dovranno affrontare le amministrazioni è rappresentata dalla necessità di mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale, al fine di rendere il lavoro agile lo strumento primario nell'ottica del potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
o le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
o è fondamentale il ricorso all'attività formativa come strumento di accompagnamento del proprio personale nel processo di trasformazione digitale dell’amministrazione e di diffusione della capacità dì lavorare in modalità agile per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando al massimo il rischio di stress correlato alle nuove modalità di lavoro e garantendo il diritto alla disconnessione;
o le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico "Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL.
• nel documento Istat "Misure di prevenzione obbligatorie per limitare i rischi da nuovo Corona Virus per le sedi Istat di Roma" vengono recepite tutte le indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
• il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 stabilisce, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, che il medico competente individui i casi di maggiore fragilità tra i lavoratori e li segnali al datore di lavoro;
• Nell'individuazione dei criteri generali per la ripresa delle attività in presenza dovrà essere tenuto in considerazione:
o la prevalenza della tutela e della protezione della salute di dipendenti ed utenti su altri principi ed interessi;
o il principio della responsabilità sociale al fine di contribuire a ridurre l'affollamento dei mezzi pubblici di trasporto ed in generale la circolazione nei contesti urbani;
o la protezione dei soggetti maggiormente suscettibili al contagio.
Le Parti concordano che:
1. il lavoro in modalità agile con codice 602 - Lavoro agile per calamità - continua ad essere la modalità ordinaria per la prestazione lavorativa fino al 31 luglio (e comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19); le parti concordano di rimodulare il "Protocollo di intesa per la sperimentazione e l'introduzione del lavoro agile" sottoscritto in data 19 dicembre 2019 allo scopo di eliminare le criticità emerse durante la fase di emergenza;
2. ai sensi dell'art. 263 del cd. Decreto Rilancio, l'Istat procederà alla rimodulazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza (di cui alla Deliberazione Istat del Direttore Generale DOP/294/2020 del 10.03.2020), al fine di giungere, progressivamente, al termine della fase emergenziale, attualmente individuata nel 31 dicembre 2020, alla riapertura di tutte le sedi;
3. Dalla data di sottoscrizione del presente verbale dì intesa e fino al 31 luglio 2020, fatte salve ulteriori disposizioni normative adottate dagli organi competenti, l'organizzazione del lavoro e la predetta rimodulazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza seguirà i seguenti criteri generali:
a) la prestazione in lavoro agile, quale temporanea modalità ordinaria della attività lavorativa, nel rispetto di quanto indicato nella Circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione circa la fruizione delle ferie e degli altri istituti previsti a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, dovrà osservare i limiti orari e le pause previste dalle vigenti normative di legge e contrattuali, garantendo così il diritto alla disconnessione previsto nella Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
b) il medico competente per le sedi Istat di Roma e i medici competenti ognuno per il proprio Ufficio Territoriale di competenza, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, verificheranno con cadenza periodica ragionevole, ove possibile tramite somministrazione di un questionario, la presenza di situazioni a rischio per le quali è opportuno il prosieguo dell'attività in modalità di lavoro agile;
c) potrà essere chiamato a prestare attività lavorativa in presenza esclusivamente il lavoratore che avrà avuto il nulla osta dal medico competente rilasciato a seguito del periodico screening di sorveglianza sanitaria, di cui al successivo punto g), salvaguardando la disponibilità del lavoratore stesso, per motivazioni oggettive o soggettive;
d) si potrà autorizzare formalmente il temporaneo rientro in sede al lavoratore che ne faccia richiesta al proprio dirigente e alla DCAP, fatto salvo il nulla osta dal medico competente rilasciato a seguito del periodico screening di sorveglianza sanitaria, di cui al successivo punto g) e il rispetto delle disposizioni logistiche, di cui al successivo punto I);
e) è utilizzato, salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, il codice 602 per giustificare l'attività lavorativa in modalità agile con l'applicazione di quanto contenuto nel verbale di confronto del 27 aprile 2020 sui buoni pasto;
f) le indicazioni contenute nel Documento Istat "Misure di prevenzione obbligatorie per limitare i rischi da nuovo Coronavirus per le sedi Istat di Roma", costituiscono un riferimento da contestualizzare in tutte le sedi sul territorio nazionale;
g) nelle verifiche periodiche dì sorveglianza sanitaria effettuate dai medici compenti, ove possibile e al fine di tutelare tutti i lavoratori, dovranno essere tenuti in considerazione criteri condivisi per tutti per l'eventuale esclusione dal rientro in ufficio e quindi l'adozione della modalità di lavoro agile fino alla totale cessazione della emergenza, quali, a titolo esemplificativo:
• lavoratori con patologie preesistenti che originano suscettibilità al virus SARS-COV 2, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci o diabetici;
• lavoratori fragili: persone affette da disabilità certificate ex L. 104/92 (art. 3, commi 1 e 3) o art. 26 D.L. 18/2020 o patologie e immunodepressioni o con patologie rappresentanti fattori di rischio per l'esito di un eventuale contagio;
• i genitori che hanno figli o parenti a carico affetti da disabilità certificata ex L. 104/92 (art. 3, commi 1 e 3 o art. 26 D.L. 18/2020 o patologie e immunodepressioni);
• lavoratori/trici con età a maggior rischio per le complicanze del COVID-19 e con persone in fasce di età a maggior rischio coabitanti;
• lavoratori/trici pendolari e comunque tutti coloro che per coprire la distanza casa/lavoro sono obbligati a fare uso dei mezzi pubblici.
Il lavoratore potrà inoltrare al CUG eventuali sue osservazioni sul giudizio ricevuto dal medico competente.
Il lavoratore chiamato a prestare attività lavorativa in presenza nel dichiarare la propria disponibilità, come indicato al precedente punto c), potrà far riferimento anche ai seguenti criteri:
• figli di età fino ai 14 anni;
• obblighi documentabili di cura e assistenza.
È comunque facoltà del lavoratore presentare formale richiesta di vista medica straordinaria ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/08 in base alla quale il medico competente rilascerà un nuovo giudizio di idoneità, con possibilità per il lavoratore di presentare eventuale ricorso all'organo di vigilanza;
h) sulla base della rimodulazione delle attività indifferibili di cui al punto 2, al lavoratore chiamato a svolgere attività in presenza e che ha ricevuto il nulla osta dal medico competente, saranno comunicati in forma scritta motivazione, sede e giorno della presenza; è in ogni caso fatta salva la disponibilità del lavoratore e la rotazione della prestazione lavorativa;
i) l'organizzazione del rientro in ciascuna sede per attività indifferibili sarà oggetto di specifica informativa alle OO.SS ed RSU ed eventuale confronto;
j) entro 15 giorni dalla ripresa dell'attività e poi con cadenza regolare, con l'intervento degli RLS, del RSPP, del medico competente e con la partecipazione delle rappresentanze sindacali, saranno monitorati gli effetti delle misure adottate, verificate in particolar modo le problematiche inerenti ai contesti specifici e, se necessario, proposte ulteriori azioni integrative delle misure previste nel presente accordo;
k) in fase di riapertura delle sedi, il lavoratore che dovrà prestare attività lavorativa in presenza sarà individuato di norma attraverso un meccanismo di rotazione settimanale;
l) la rimodulazione delle attività indifferibili e da svolgere in presenza nonché la progressiva riapertura delle sedi avverrà nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e di affollamento massimo stabilite per le singole stanze idonee (nella misura di una persona per stanza) e complessivamente nel rispetto del numero massimo di postazioni idonee per ciascuna sede e struttura;
m) tutte le riunioni si terranno in modalità webmeeting, eventualmente salvo quanto disposto dal citato documento Istat "Misure di prevenzione obbligatorie per limitare i rischi da nuovo Coronavirus per le sedi Istat di Roma";
n) l'Amministrazione si impegna a incentivare misure a sostegno della mobilità individuale e/o collettiva previo confronto con le OO.SS;
o) i criteri individuati nel presente verbale di intesa si intendono validi anche per gli uffici territoriali dell'Istat, salvo il caso in cui sia necessario adottare misure aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel presente verbale, emerse attraverso il confronto integrativo di sede locale;
p) specifiche ulteriori misure di prevenzione e protezione mirate al contrasto del contagio da COVID-19 per gli uffici territoriali potranno essere adottate in prossimità della riapertura dei predetti uffici sentiti i rispettivi comitati di cui alla successiva lettera;
q) il monitoraggio sarà effettuato attraverso un Comitato Nazionale a cui afferiscono rappresentanti dell’Amministrazione e delle OO.SS. rappresentative che rimane a stretto contatto ed in coordinamento dei comitati regionali, dei quali faranno parte le OO.SS. rappresentative, le RSU e gli RLS e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori delle ditte esterne che prestano stabilmente la propria attività lavorativa in Istituto.
Nel rispetto del principio della flessibilità invocato per la PA, le parti si impegnano a definire entro il prossimo 30 giugno 2020 le disposizioni sullo svolgimento della prestazione lavorativa relative al periodo emergenziale, tra cui la riduzione significativa o la soppressione (per l'anno 2020) dalla fascia obbligatoria di compresenza dei lavoratori, inquadrati nei livelli IV- VIII, chiamati a prestare attività lavorativa in presenza.