Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 10 agosto 2020
Settori: Commercio-Turismo, Emilia-Romagna
Fonte: cnel.it


Commissione Regionale Sicurezza EBTER
Verbale di riunione del 10/08/2020


Nelle date del 04/06/2020 e del 09/06/2020 alla luce degli affidamenti delle parti sociali del 30 maggio 2020, del 23 giugno 2020 e del 29 giugno 2020 in modalità videoconferenza, la Commissione Regionale Sicurezza costituita presso EBTER ha elaborato il seguente modello utile all'incremento delle misure per il contrasto al contagio e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro, prevedendo anche la costituzione nell'ambito dei CST Ebter di un Comitato Territoriale e l'adozione delle specifiche linee di indirizzo a valere per tutti gli OPP dell'Emilia Romagna afferenti EBTER per commercio e turismo.
Il presente elaborato verrà depositato in Ebter che ne curerà la celere diffusione.

Bologna, 10/08/2020
 

Protocollo standard di cui all'Accordo Quadro
Istituzione del Comitato Territoriale di_________ per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro delle aziende del Settore Turismo (di cui al Punto 2 dell'art. 13 del Protocollo del 24 aprile 2020)


Premesso che:
a) il 14 marzo 2020 le Parti Sociali hanno sottoscritto alla presenza del Governo il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro”;
b) la Regione Emilia Romagna ha emanato indicazioni comuni per la prevenzione e protezione in materia definendo apposite informative contenute nei relativi protocolli;
c) l'Inail e l'ISS hanno elaborato documenti tecnici sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
d) il 24 aprile 2020 sono state apportate ulteriori integrazioni al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, prevedendo, tra l'altro, al punto 2 dell'art. 13, “Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.”;
e) il predetto Protocollo è stato recepito nel DPCM del 26.04.2020 e nei DPCM successivamente approvati, da ultimo nel DPCM 11 giugno 2020;
f) successivamente sono state emanatele Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative da parte delle Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, richiamate nell'art. 1, commi 14-15-16, del D.L. n. 33/2020 e recepite nell'Allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 2020 e, da ultimo, nell'Allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020;

g) in data 30 maggio 2020 FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS ER hanno sottoscritto un verbale di accordo propedeutico alla costituzione dei comitati territoriali COVID-19;
Considerato che:
I. la situazione delle aziende del settore è estremamente articolata in quanto alcune hanno potuto continuare l'attività in ragione dell'appartenenza alle attività specificatamente individuate dalle disposizioni governative e regionali, mentre altre hanno interrotto la propria attività già prima dell'adozione dei provvedimenti restrittivi o comunque in conseguenza di essi, in quanto non ricomprese tra le attività consentite dai provvedimenti citati;
II. la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
III. la mancata attuazione del Protocollo del 24 aprile u.s. di cui in premessa, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
IV. è obiettivo prioritario che la prosecuzione e la ripresa delle attività produttive sia attuata garantendo condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
V. le Parti hanno istituito a livello territoriale un sistema paritetico di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante appositi accordi di regolamentazione delle attività dell'Organismo Paritetico Provinciale e dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza Territoriali;
VI. i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Commercio e del Turismo assegnano agli enti bilaterali territoriali compiti in materia della tutela della salute e della dignità della persona.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, nel comune intento di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi, pubblico e fornitori, che dovessero interagire nei locali aziendali, concordano di costituire il Comitato Territoriale previsto all'art. 13, punto 2, del Protocollo del 24 aprile 2020.
Il Comitato è composto dai componenti dell'Organismo Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle parti sociali sottoscrittrici il presente Accordo, e si avvarrà della collaborazione dei RLST con l'obiettivo di:
1) fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19", che tuttavia continua ad essere considerato un “rischio biologico generico”;
2) proporre l'adozione di una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia;
3) indicare percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti dalle procedure di contrasto al contagio da COVID 19 e valutarne la rispondenza agli obiettivi del presente Protocollo.
Il Comitato potrà avvalersi di esperti (medico del lavoro, psicologo del lavoro, tecnico RSPP, esponenti ATS e Inail territoriali).
Il Comitato ha sede presso il CTS di _____ che assieme all'OPT  ne sostiene i costi gestionali ed operativi anche tramite le risorse di cui  all''Acc. 4 Novembre 2019 Parte Quarta, nonché, eventuali ulteriori risorse destinate da Ebter e dagli EBN a titolo di compartecipazione, alle misure straordinarie anticovid.
Le aziende, d'intesa con le RSA/RSU, ove presenti, in alternativa alla costituzione dei comitati aziendali, potranno avvalersi del Comitato Territoriale di cui al presente Protocollo.
Fermo restando quanto definito nel Protocollo del 24 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamato, nel merito le Parti richiamano al Capitolo A che segue quanto previsto nel Documento Inail citato in premessa come percorso tecnico da tenere a riferimento nella predisposizione delle misure organizzative, di quelle relative alla prevenzione e protezione, nonché di quelle specifiche per la prevenzione di focolai epidemici.
Al contempo richiamano al Capitolo B che segue le specifiche disposizioni da applicarsi alle aziende del retail commerciale e alle aziende di servizi, per quanto compatibile, concordate da Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con il Protocollo del 20 maggio u.s. di cui in premessa.
Nel Capitolo C, appresso, vengono richiamate le disposizioni afferenti le Aziende di Servizi e gli Uffici anche aperti al pubblico.
Infine, richiamano al Capitolo D che segue le specifiche disposizioni da applicarsi alle aziende del Turismo.

Definite le misure di cui cui ai Capitoli A, B, C e D allegati al presente Accordo, che dovranno essere prese a riferimento delle aziende del territorio e che si intendono cedevoli rispetto a quanto potrà essere disciplinato inseguito alla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti firmatarie intendono definire una bozza di Procedura applicativa delle norme di contrasto al contagio da COVID-19 che ciascuna azienda potrà adattare alle propria specifica realtà e particolarità.
Gli allegati al presente accordo saranno modificati o implementati anche con documenti aggiuntivi dell'OPP sulla base delle indicazioni che perverranno da intese o indicazioni nazionali e/o regionali per i settori di competenza diretta di EBTER. I
L'azienda potrà integrare quanto previsto ai Capitoli A, B, C e D anche in accordo con medico competente e RSPP ove previsti, e inviarla al Comitato Territoriale _______________affinché ne valuti la conformità alle indicazioni del presente Protocollo e in relazione alle specificità aziendali.

Laddove sì riscontrassero difformità e necessità di modifiche/integrazioni il Comitato ne informerà l'azienda, la quale prowederà al relativo aggiornamento e al conseguente reinvio al Comitato.

Sarà cura del Comitato Territoriale, in caso di nuove disposizioni legislative e/o provvedimenti locali che dovessero intervenire sulla disciplina ad oggi vigente in materia di contrasto al contagio da COVID19, promuovere la diffusione e comunicare gli eventuali aggiornamenti.
Le Parti, infine, promuoveranno il presente accordo nelle opportune sedi istituzionali al fine di un coinvolgimento delle stesse nel sistema di valutazione delle procedure adottate dalle aziende e nella definizione di specifiche iniziative a sostegno di imprese e lavoratori.
Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo, ivi comprese le disposizioni di cui ai Capitoli A, B, C e D, si rinvia ai Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile, uu.ss.

Il presente Protocollo decorre dal 27 luglio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2020.

Letto confermato e sottoscritto.

CONFESERCENTI _____________

FILCAMS CGIL _______________

FISASCAT CISL _______________

UILTUCS _________________

 

Allegati:

  • Capitolo A Misure Organizzative

  • Capitolo B Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei servizi

  • Capitolo C Aziende di Servizi/Uffici anche aperti al pubblico

  • Capitolo D Aziende del turismo

  • Modulo di adesione al Comitato Territoriale

Capitolo A: Misure organizzative
Prevedere un'analisi dell'organizzazione del lavoro atta a verificare la capacità di contenere il rischio attraverso - se necessario - rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, , e dei processi lavorativi.
La eventuale rimodulazione degli spazi di lavoro devono avere come obiettivo il distanziamento sociale, compatibilmente con la natura dei processi lavorativi, prevedendo il riposizionamento delle postazioni di lavoro e/o l'eventuale l'introduzione di barriere separatorie. Per gli spazi comuni deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.
Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate. Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno dell'azienda. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.
Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro potranno essere condivise soluzioni organizzative innovative riguardanti sia l'articolazione dell'orario di lavoro sia i processi produttivi.
L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari, secondo le previsioni di agibilità previste dalla contrattazione di primo e di secondo livello.
Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo e, laddove possibile, anche della vendita. Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in molte attività. L'utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell'uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, nel rispetto dei tempi di pausa previsti per tali attività in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.


- Misure di prevenzione e protezione
Negli ambienti di lavoro devono essere privilegiate misure di prevenzione primaria.
L'informazione e la formazione devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, tenendo in debito riferimento le principali fonti istituzionali - Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
Tale approccio è quanto mai indispensabile nell'inserimento e utilizzo delle misure igieniche e di sanificazione degli ambienti; infatti ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Pertanto, in più punti dell'azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure informative relative alle suddette misure. L'azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.
Per quanto attiene la sanificazione degli ambienti, la pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni l'Azienda si atterrà a quanto indicato dalla circolare 5443 del 20 febbraio 2020 del Ministero della Salute nella parte riguardante gli ambienti “non sanitari”.
Nello specifico, l'utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie e la formazione specifica al loro corretto utilizzo sono azioni preventive e necessarie per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, mentre la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili sono attività complementari necessarie al completamento delle azioni a tutela dei lavoratori.
Al medico competente, ove previsto, si potrà fare ricorso per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.


- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici
Vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate anche ricorrendo alla procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

In ogni azienda dovrà essere individuato un referente per la gestione dei casi sospetti.

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure previste dal Protocollo 24.04.2020.

Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale o al referente sopra incaricato e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

Dopo aver proceduto immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti l'azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.


Capitolo B: aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
Con specifico riferimento alle aziende della distribuzione sono evidenziate, altresì, le seguenti misure di prevenzione e protezione:
1. Tutto il personale che opera all'interno delle attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
2. Deve essere garantita l'igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
3. Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
4. Sarà esposta, all'ingresso e all'interno dei punti vendita, la cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo e del presente Protocollo.

5. Potranno essere emanati annunci vocali all'interno dei punti vendita/incontro con l'utenza;

6. L'azienda fornirà a tutto il personale i guanti monouso, sostituendoli spesso; le lavoratrici ed i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare il dispositivo, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;

7. E' obbligatorio indossare le mascherine nei reparti, in cui non è possibile assicurare la distanza di sicurezza e, in particolare, l'azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alle casse, in ogni caso in conformità con quanto previsto dall'OMS;

8. Dovranno essere adottate tutte le misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro a tutti (personale e clienti);

9. E' necessario utilizzare distanziatori o cartellonistica orizzontale davanti ai banchi serviti ed in prossimità delle casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro;
10. L'azienda metterà a disposizione all'ingresso dei punti vendita un disinfettante in gel o liquido, con l'invito all'utilizzo da parte di tutti;
11. Al fine di escludere assembramenti, l'azienda contingenta l'ingresso della clientela nel rispetto della distanza di un metro e consentendo, in ogni caso, l'accesso di un solo componente per nucleo familiare;
12. Dovrà essere vietato l'accesso al punto vendita ai clienti con sintomi influenzali;
13. Le aziende implementeranno e agevoleranno utilizzo di sistemi di preparazione di spesa e/o prodotti tramite prenotazione degli ordini per via telefonica o online;
14. Al personale devono essere date istruzioni su come indossare, portare, togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute:
a. Prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
b. Coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto;
c. Evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso;
d. Togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani;
e. Sanificare ed aerare gli ambienti di lavoro;
15. Limitare l'accesso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l'ordine della merce, evitando in ogni caso l'accesso del personale non necessario. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere all'esterno dei punti vendita;
16. Per le attività di carico e scarico deve comunque essere rispettata la distanza di almeno un metro;
17. I visitatori esterni devono rispettare tutte le regole aziendali sopra descritte;
18. Quanto previsto nel presente Protocollo si applica a tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all'interno delle unità produttive, al netto di previsioni ulteriori inerenti la specifica mansione svolta. L'azienda fornirà quindi alle società terze le dovute indicazioni ed informazioni e si accerterà dell'applicazione;
19. Le consegne a domicilio devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti atti a non mettere in pericolo il personale in coerenza con quanto previsto nel presente Protocollo e nel Protocollo 24 aprile 2020 (all. 6 DPCM 26 aprile);
20. La merce deve essere assicurata davanti alla porta del cliente, evitando l'ingresso al domicilio;

21. In caso di consegna al domicilio di clienti risultati positivi al coronavirus, la consegna sarà effettuata all'esterno dell'abitazione, concordando preventivamente una modalità di pagamento attraverso bonifico bancario o online;
22. La pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l'utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall'azienda;
23. Occorre sanificare le cornette dei telefoni, i dispositivi per gli ordini e le tastiere di casse, bilance e pc. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all'altro;
24. Periodicamente occorre sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio, mediante l'accesso agli ammortizzatori sociali.


Capitolo C:Aziende di Servizi/Uffici anche aperti al pubblico
Con specifico riferimento alle Aziende di Servizi e agli uffici privati, alle attività professionali e ai servizi amministrativi, che prevedono anche accesso del pubblico, sono evidenziate le seguenti misure di prevenzione e protezione.
1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
2. Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37° C.
3. Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
4. Favorire l'accesso ai clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
5. Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
6. L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
7. Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
8. L'attività front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
9. L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
10. Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'utilizzo della mascherina.
11. Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
12. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.


CAPITOLO D: ATTIVITÀ DEL COMPARTO TURISMO
- DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

1) tutto il personale che opera all'interno delie attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
2) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso alle attività in caso di temperatura > 37,5 °C;
3) deve essere garantita l'igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall'azienda, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto stabilito dai protocolli del Ministero della Salute, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
4) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti in ogni caso l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d'aria.
5) evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
6) prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento almeno 1 metro di separazione tra i clienti e tra cliente e lavoratore.
7) sarà esposta, all'ingresso e all’interno delle attività, la cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo e del presente Protocollo.
8) l'azienda fornirà a tutto il personale i guanti monouso, sostituendoli spesso; le lavoratrici ed i lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare il dispositivo, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
9) è obbligatorio indossare le mascherine nei reparti in cui non è possibile assicurare la distanza di sicurezza, in particolare, l'azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alle casse, in ogni caso in conformità con quanto previsto dall’OMS; l'accesso agli spazi comuni come ad es. le aree break o gli spogliatoi deve essere contingentato prevedendo una continua ventilazione, naturale o forzata di tali ambienti. L'accesso allo spogliatoio deve essere regolamentato e si deve garantire all'interno delio stesso la distanza di sicurezza di almeno 1 mt tra gli operatori.
10) dovranno essere adottate tutte le misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro a tutti (personale e clienti);
11) i clienti dovranno indossare la mascherina, in particolare nelle arre aree di transito o di attesa, salvo che nelle apposite zone di consumo durante l'assunzione di cibo o bevande e in cui vige comunque il distanziamento.
12) è necessario utilizzare distanziatori o cartellonistica orizzontale in prossimità delle casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro;
13) la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
14) l'azienda metterà a disposizione all'ingresso un disinfettante in gel o liquido, con l'invito all'utilizzo da parte di tutti;
15) dovrà essere vietato l'accesso al punto vendita ai clienti con sintomi influenzali;
16) al personale devono essere date istruzioni su come indossare, portare, togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute:
- prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre si indossa e, se si tocca, lavarsi le mani; quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla;
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;
- sanificare ed aerare gli ambienti di lavoro;
17) limitare l’accesso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l’ordine della merce, evitando in ogni caso l'accesso del personale non necessario. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere all'esterno dei locali;
18) per le attività di carico e scarico deve comunque essere rispettata la distanza di almeno un metro;
19) i visitatori esterni devono rispettare tutte le regole aziendali sopra descritte;
20) quanto previsto nel presente Protocollo si applica a tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all'interno delle unità produttive, al netto di previsioni ulteriori inerenti la specifica mansione svolta. L'azienda fornirà quindi alle società terze le dovute indicazioni ed informazioni e si accerterà dell'applicazione;
21) la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l'utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall'azienda;
22) occorre sanificare le cornette dei telefoni, i dispositivi per gli ordini e le tastiere di casse, bilance e pc. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all'altro;
23) periodicamente occorre sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio, mediante l’accesso agli ammortizzatori sociali.

- RISTORAZIONE
Le presenti indicazioni, integrative di quanto previsto nel Capitolo B, si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
• È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
Durante la preparazione dei cibi e delle attività connesse gli operatori devono indossare la mascherina se non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 mt e se i lavoratori sono in spazi chiusi confinati, (salvo diverse disposizioni delle Autorità locali e/o Regionali e del Cliente).
• Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
• Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
• Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle deposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisime tri i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
• Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc.). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
Nel caso di consegne a domicilio, le stesse devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti atti a non mettere in pericolo il personale in coerenza con quanto previsto nel presente Protocollo e nel Protocollo 24 aprile 2020; la merce deve essere consegnata davanti alla porta del cliente, evitando l'ingresso al domicilio; vanno favoriti sistemi di pagamento on line.

- RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE
Sono garantite le seguenti misure per la tutela degli utenti e fruitori dei servizi:
• Vanno separate, ove possibile, l'entrata e l'uscita dal ristorante/bar mediante separazione fisiche o percorsi guidati.
• Per la gestione delle code e degli spazi interni, l'accesso dei commensali/utenti deve essere contingentato in relazione agli spazi disponibili e al numero di posti a sedere.
• I commensali in coda per l'ingresso devono mantenere la distanza di almeno 1 mt e indossare la mascherina, (salvo diverse disposizioni delle Autorità locali e/o Regionali e del Cliente).
• All'ingresso del ristorante devono essere collocati gel lavamani.
• Durante il percorso all'interno del ristorante/bar i commensali dovranno rispettare la distanza di almeno 1 mt tra di loro (salvo diverse disposizioni delle Autorità locali e/o Regionali o del Cliente).
• All'interno del ristorante/bar è obbligatorio l'uso della mascherina fino al raggiungimento del posto a sedere.
• I commensali devono sedersi ai tavoli rispettando il posizionamento delle sedie, studiato appositamente per garantire il distanziamento minimo di 1 mt all'interno dello stesso tavolo e almeno 1 mt tra un tavolo e l'altro (salvo diverse disposizioni delle Autorità locali e/o Regionali o del Cliente), senza spostare le sedie e senza avvicinarsi ad altre persone.
• Terminato il pasto o la consumazione, la mascherina deve essere indossata nuovamente dal commensale per il riposizionamento dei vassoi e per il raggiungimento dell'uscita.
• La permanenza nel ristorante/bar deve essere strettamente limitata al consumo del pasto.

- STABILIMENTI BALNEARI
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
• Il personale dello stabilimento che accompagna i clienti all'ombrellone (steward di spiaggia) deve essere adeguatamente preparato, al fine di illustrare ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
• È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.
• Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizioni prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
• Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
• Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
• Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

- ATTIVITÀ RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione e balneazione.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, in versione multilingua.
• Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso ecc.) Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
• La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere data di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
• Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
• L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse.
• Negli ambienti comuni all’aperto la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto sempre all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
• È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale.
• Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
• L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.) utilizzando prodotti le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto stabilito dai protocolli del Ministero della Salute.
• Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, in versione multilingua.
• Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti).
• Durante l'attività fisica non è obbligatorio l'uso della mascherina.
• I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali.
• Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
• Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
• Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno utilizzando prodotti le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto stabilito dai protocolli del Ministero della Salute.
• In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
• L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango- balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).
• Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella). Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, in versione multilingua e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista.
• Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
• Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso.
• Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
• La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
• Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
• Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID- 19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
• Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
• Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute.
• Dovrà essere eseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.), utilizzando prodotti le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto stabilito dai protocolli dei Ministero della Salute.
• Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
• Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

- CENTRI BENESSERE
• Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla salute. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
• Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

- TRATTAMENTI INALATORI
• Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure: o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni), o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell'efficacia della sanificazione o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi.

- AGENZIE DI VIAGGI
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
• Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
• Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.
• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
• L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
• L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti dì protezione.
• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
• Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina
• Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servine un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature, utilizzando prodotti le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto stabilito dai protocolli del Ministero della Salute.
• Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.