Categoria: 2019
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Tipologia: Accordo regionale per la “Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”
Data firma: 4 novembre 2019
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Emilia Romagna
Fonte: ebter.it

Sommario:

 

A) Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST)
B) Organismo Paritetico Territoriale (OPT)
Informazione

 

Formazione
Risorse per funzionamento
Ambito di applicazione
(Allegato 3A) - Videosorveglianza


Accordo regionale per la “Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”

Il giorno 04/11/2019, presso la sede di Confesercenti Emilia Romagna, si sono incontrati: Confesercenti Emilia Romagna [...], e Filcams-Cgil Emilia Romagna […], Fisascat-Cisl Emilia Romagna […], Uiltucs Emilia Romagna […]

Considerato che
• il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
• le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ispirandosi a criteri di partecipazione;
• l'esperienza già realizzata in materia dopo l'emanazione del D.Lgs. 626/1994 con la stipula dell'accordo nazionale 20.11.1996, cui è seguito l'accordo regionale 27.03.1997, è ritenuta positiva;
• l'evoluzione normativa e l'obiettivo di migliorare e rafforzare l'azione congiunta a favore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rendono necessario un adeguamento degli accordi regionali 27.03.1997 e 22.09.2015.
Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:

A) Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST)
Le Parti ritengono che il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti nei comparti del Terziario e del Turismo e sono pertanto impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata ed efficace.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DLgs. 81/2008 e nelle more della definizione dell'accordo nazionale per i settori del Terziario e del Turismo, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) è designato da ogni Organizzazione Sindacale a livello territoriale, dandone comunicazione annualmente all'Organismo Paritetico Territoriale.
L'incarico di RLST è subordinato ad una adeguata formazione nel rispetto della normativa vigente (art. 48 comma 7 DLgs. 81/2008). Ogni Organizzazione Sindacale, all'atto della designazione, fornirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST), qualora individuato tra i lavoratori in forza presso un'impresa con più di 15 dipendenti cui si applica il presente accordo, potrà essere collocato in aspettativa non retribuita o usufruire di permessi non retribuiti per l'espletamento del proprio mandato su richiesta dell'Organizzazione Sindacale designante. Resta confermato quanto previsto dall'art. 48 comma 8 del DLgs. 81/2008.

B) Organismo Paritetico Territoriale (OPT)
In attuazione degli artt. 2, 37, 51 e 52 del DLgs. 81/2008, nonché sulla base di quanto previsto dall'Accordo nazionale 20.11.1996 e dall'Accordo 27.03.1997, è costituito l'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) formato da 6 componenti di cui 3 designati da Confesercenti Territoriale e 3 designati pariteticamente da Filcams, Fisascat e Uiltucs Territoriali. L'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) si dota al proprio interno di un Coordinatore e di un Vice Coordinatore, designati dalle Parti Sociali territoriali secondo criteri di alternanza.
Sono compiti dell'Organismo Paritetico Territoriale le funzioni attribuite dall'art. 51 del DLgs. 81/2008 ed in particolare:
• essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
• orientare e promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate da EBTER.
• ricevere dalle Organizzazioni Sindacali, i nominativi dei Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la sicurezza; provvedere alla loro comunicazione alle imprese e agli enti territorialmente competenti;
• assumere interpretazioni univoche sulla tematica della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nella veste di parere ufficiale;
• monitorare l'attività dei RLST e ricevere il programma e la relazione annuale da essi predisposti;
• promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni ed Enti locali, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
L'Organismo Paritetico Territoriale si avvale delle sedi e delle strutture dei Centri di Servizio Territoriale.
L'OPT svolge le seguenti funzioni organizzative:
- raccoglie le designazioni dei RLST indicati dalle OO. SS. e le comunica alle aziende;
- fornisce, utilizzando la banca dati EBTER, l'elenco delle aziende aderenti e rientranti nell'ambito di competenza dei RLST;
- riceve dalle imprese le nomine di elezione dei RLSA;
- comunica alla Commissione regionale Salute e Sicurezza i nominativi dei RLST e l'elenco delle imprese di competenza;
- cura l'archivio della documentazione.
L'OPT deve fornire ogni informazione utile alle imprese con riferimento ai RLST designati ed alle loro competenze; ai programmi di formazione predisposti da EBTER in materia di tutela della salute e sicurezza; all'attività dell'OPT.
L'OPT programma annualmente, con il coinvolgimento dei RLST, l'attività ordinaria con riferimento a:
- monitoraggio ed elaborazione dati: imprese presenti nel territorio, suddivise per comparto; presenza Rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (RLSA); andamento infortuni ecc...
- accesso alle imprese per le finalità di cui all'art. 50 comma 1 DLgs. 81/2008;
- relazione con Enti preposti (VdF, ASL, INAIL, INPS, ITL);
- indicazioni e proposte per iniziative formative, interventi e/o azioni propedeutiche al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
La suddetta programmazione viene comunicata, al fine di monitorare l'attività regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Commissione Regionale Salute e Sicurezza. La documentazione raccolta e/o predisposta dal RLST dovrà essere conservata presso la sede del Centro di Servizio Territoriale, a disposizione dell'Organismo Paritetico Territoriale.
Al fine di monitorare quanto sopra convenuto, è costituita una Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza, formata da 3 rappresentanti di Confesercenti Emilia Romagna ed 1 rappresentante ciascuno per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Emilia Romagna.
La Commissione Paritetica regionale verificherà che in tutti i territori della Regione venga garantita l'effettiva attività dei RLST, in particolare:
• raccolta ed elaborazione dati relativi alle aziende aderenti al sistema (OPT)
• raccolta designazioni RLSA;(OPT)
• visite nei luoghi di lavoro e verifica DVR;(RLST)
• iniziative con Enti preposti (OPT)
• collaborazione con centri formativi e documentali. (OPT)

Informazione
Al fine di garantire la massima e puntale informazione a tutti i lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché relativamente alle forme di rappresentanza previste dalla normativa vigente, le Parti convengono di intraprendere ogni iniziativa utile. In tal senso, oltre a stampare e distribuire opuscoli informativi a cura dell'ente, è riconosciuto il diritto alle OO.SS. firmatarie della presente intesa alla convocazione di un'assemblea di un'ora retribuita all'anno nelle unità produttive interessate; la convocazione sarà comunicata all'azienda ed ai dipendenti con un preavviso di almeno 3 giorni e potrà svolgersi anche in locali esterni. In via prioritaria l'assemblea si svolgerà presso le aziende in cui non si è proceduto all'elezione del RLSA.

Formazione
Le Parti condividono l'importanza fondamentale che riveste la formazione, anche aggiuntiva a quella obbligatoria prevista per Legge, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle figure specificatamente previste dal DLgs. 81/2008, dei datori di lavoro in funzione della prevenzione del rischio e della tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tale ottica, la formazione è realizzata, secondo progetti proposti dagli Organismi Paritetici Territoriali e approvati dai Centri di Servizio Territoriali, da Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento (Allegato 9). La stessa è finanziata in misura non superiore al 50% del costo complessivo di ogni corso, nell'ambito delle “risorse per attività e gestione” (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E) annualmente assegnate ad ogni CST.

Risorse per funzionamento
Nell'ambito delle risorse economiche già previste dall'Accordo 27.03.1997, l'attività dell'OPT e dei RLST è finanziata mediante un contributo mensile a carico delle imprese pari al 0,047% della retribuzione mensile lorda.
Detti contributi sono versati con le stesse modalità previste per l'adesione a EBTER. Le risorse affluite sono iscritte al Fondo Salute e Sicurezza, in modo distinto nel rendiconto economico di EBTER; sono assegnate agli OPT sulla base della contribuzione versata dalle imprese in ogni singolo territorio.
Tali contributi saranno incassati da EBTER e assegnati ai singoli OPT secondo le percentuali del 10% per l'attività di funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità.
Inoltre, per concorrere al funzionamento delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali costituiti ai sensi del precedente punto A. e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui al precedente punto B, ogni CST destinerà una quota aggiuntiva non superiore al 7% delle “risorse per attività e gestione” (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E) annualmente assegnate ad ogni CST.
Per la partecipazione alle riunioni degli Organismi Paritetici Territoriali compete il gettone di presenza previsto dal Regolamento (75€); i relativi costi sono imputati al capitolo di costo per attività ordinaria.
Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati e le decisioni prese.

Ambito di applicazione
La presente intesa ha validità per tutte le aziende dei settori del Terziario e del Turismo dell'Emilia Romagna che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi, sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le Parti si incontreranno per il necessario adeguamento della presente intesa rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia discendenti da legge e/o accordi sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali.

(Allegato 3A) - Videosorveglianza
Per le aziende fino a 15 dipendenti che decidono l'installazione o l'adeguamento di sistemi di videosorveglianza al fine di salvaguardare, al contempo, il patrimonio aziendale e la sicurezza dei lavoratori e che allo scopo stipulano un accordo aziendale con le RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali, EBTER riconosce un contributo relativo ai costi di attivazione della pratica e alla formazione degli addetti. Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei beni strumentali.
Il contributo relativo ai costi di attivazione della pratica sarà pari al 50% e, comunque, non superiore a 1.300 €. Al fine di garantire l'adeguata informazione dei lavoratori in materia di rapporto di lavoro (art. 4 Legge 300/1970), videosorveglianza e privacy (Dlgs. 101/2018 e Linee Guida Garante Privacy in materia di lavoro), il datore di lavoro è tenuto a consegnare preventivamente all'attivazione dell'impianto ad ogni lavoratore il “Vademecum in materia di videosorveglianza" (Allegato ...).
Il contributo è finanziato con ricorso alle “risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E), annualmente assegnate ad ogni CST.
L'azienda per accedere al predetto contributo deve presentare al CST EBTER copia dell'accordo sindacale aziendale, sottoscritto sulla base delle indicazioni elaborate dalle parti firmatarie il presente accordo (Allegato .), e copia delle fatture di spesa sostenute da inviare entro 90 giorni dal pagamento.
Acquisito il parere favorevole del CST, EBTER corrisponde il contributo entro la fine del mese successivo.