Tipologia: Accordo
Data firma: 29 aprile 2020
Validità
Parti: Intesa Sanpaolo e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazione, Intesa Sanpaolo
Fonte: cnel.it


Verbale di accordo per la gestione degli incontri a distanza nel periodo di emergenza Covid-19

In Milano, in data 29 aprile 2020 tra Intesa Sanpaolo spa, anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP) e le OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin

Premesso che:
- il modello di Relazioni Industriali del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito ISP o Gruppo) che le Parti hanno sviluppato nel tempo in relazione alle sue diverse fasi, adeguando i processi e gli Organismi alle differenti esigenze che di volta in volta si sono presentate, ha permesso di gestire in modo efficace le evoluzioni di contesto che si sono succedute nel tempo, rendendo il dialogo sociale e le relazioni sindacali strategiche per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, attraverso il coinvolgimento delle persone, che hanno rappresentato e continuano a rappresentare il fattore abilitante per la realizzazione dei Piani d'Impresa;
- l'attuale contesto legato all'emergenza COVID-19, tenuto conto delle limitazioni disposte dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità e delle conseguenti disposizioni applicate dal Gruppo, non permette di svolgere con le consuete modalità gli incontri previsti dal Protocollo delle Relazioni Industriali del 15 dicembre 2017 (di seguito Protocollo Relazioni Industriali);
- le Parti hanno pertanto condiviso di proseguire il consueto confronto con modalità di connessione a distanza limitando, in questa prima fase per la situazione contingente e straordinaria, il numero di partecipanti e circoscrivendo gli argomenti da affrontare a quelli collegati alla gestione dell'emergenza;
- considerato peraltro il perdurare dell'emergenza e le conseguenti limitazioni alla mobilità e alla possibilità di aggregazione, si pone ora l'esigenza di definire modalità condivise per poter realizzare “a distanza” gli incontri previsti dal Protocollo Relazioni Industriali, fermi tutti i contenuti dello stesso;
si conviene quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) gli incontri previsti dal Protocollo Relazioni Industriali, nonché quelli eventualmente stabiliti per la negoziazione e per lo svolgimento delle procedure di legge e di contratto sono tenuti con modalità “a distanza” tramite attivazione di videoconferenze e/o call conference gestite tramite l'applicativo aziendale Skype, con organizzazione delle stesse da parte dell'Azienda;
3) una volta trasmessa da parte dell'Azienda la convocazione, le OO.SS. fanno pervenire i nominativi dei partecipanti ed i relativi indirizzi e-mail degli stessi, per consentire all'Azienda l'inoltro delle modalità di collegamento;
4) possono partecipare agli incontri i componenti degli Organismi Sindacali previsti dal Protocollo Relazioni Industriali, nei limiti ivi indicati e già comunicati per l'anno 2020;
5) per garantire una ordinata e proficua gestione degli interventi, l'attivazione continuativa dei microfoni e del video sarà prevista per un numero massimo di:
a) 4 componenti per ogni Organizzazione Sindacale per gli incontri di Delegazione;
b) 3 componenti per ogni Organizzazione Sindacale per gli incontri degli altri Organismi di Gruppo;
c) 2 componenti per ogni Organizzazione Sindacale per gli incontri a livello di Area;
mentre gli altri potranno di volta in volta richiedere di intervenire tramite la chat visibile da tutti i partecipanti, con attivazione transitoria del solo microfono;
6) gli eventuali documenti necessari vengono messi a disposizione tramite i consueti indirizzi di posta elettronica delle Delegazioni Sindacali per gli incontri a livello di Gruppo e agli indirizzi e-mail comunicati nel caso degli incontri a livello di Area, anche nel corso degli incontri stessi;
7) in considerazione della peculiarità della gestione dei collegamenti a distanza, ferme le previsioni di legge in materia di privacy, al fine di garantire tutti i partecipanti da un possibile utilizzo distorto da parte di terzi delle immagini e delle tracce audio, le Parti, nel riconfermare l'impegno già contenuto nel Protocollo Relazioni Industriali circa l'utilizzo delle informazioni ricevute a titolo riservato unicamente nei limiti ed allo scopo del Protocollo medesimo, la riservatezza e la non diffusione delle informazioni “price sensitive” dichiarate dall'Azienda o relative agli apparati di Sicurezza e comunque delle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nel corso degli incontri, si impegnano pertanto a non effettuare e a non diffondere eventuali registrazioni audio e/o video delle sessioni di incontro non autorizzate da tutti i partecipanti;
8) il presente accordo trova applicazione dalla data di sottoscrizione e sino alla cessazione delle misure di emergenza adottate dal Governo ovvero anticipatamente su parere condiviso delle Parti.