Tipologia: Accordo individuazione di criteri generali della fase di ripresa
Data firma: 28 luglio 2020
Parti: ISTAT e Flc- Cgil, Fed. Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Unams, Fsur Cisl
Comparti: P.A., ISTAT
Fonte: istat.flcgil.it


Verbale di confronto fra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali rappresentative per l'individuazione di criteri generali della fase di ripresa delle attività produttive in presenza e della disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile in relazione alla diffusione del virus COVID-19, in attuazione del D.L. "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020 e convertito in legge con modifiche dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020.

In data 28 luglio 2020, la delegazione trattante dell'Istat, composta dal Direttore Generale *** e dalla delegata del Presidente *** e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative hanno avviato un confronto, finalizzato all'individuazione di criteri generali della fase di ripresa delle attività produttive in presenza e della disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile in relazione alla diffusione del virus COVID-19, in attuazione del D.L. "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020 e convertito in legge con modifiche dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020.
Le parti esaminano e analizzano:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• l'art. 87 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
• la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
• la Circolare esplicativa n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione relativa alle misure di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
• il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19" del 3 aprile 2020, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni;
• il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
• la Direttiva n. 3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la Deliberazione Istat del Direttore Generale DOP/294/2020 del 10.03.2020 e successivi provvedimenti di proroga;
• il Verbale di intesa Istat del 9 giugno 2020 per l'individuazione di criteri generali sul piano organizzativo per la sicurezza dei lavoratori nella fase di ripresa delle attività produttive in presenza in relazione alla diffusione del virus COVID-19
• il Decreto Legge "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare gli artt. 83, 90, comma 4 e 263, commi 1 e 2, così come convertiti in legge con modifiche dalla Legge ;
• il Verbale di confronto Istat del 9 luglio 2020 per l'individuazione di modalità organizzative e disposizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante lo stato di emergenza da COVID-19;
• il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali il 24 luglio 2020;
• la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le parti si danno atto che, fermo restando il contenuto dei provvedimenti sopra richiamati:
• nel Verbale di intesa Istat del 9 giugno, nel rispetto del principio della flessibilità invocato per la PA, le parti hanno stabilito i criteri generali dell'organizzazione del lavoro fino al 31 di luglio e si sono impegnate a definire entro il 30 giugno 2020 le disposizioni sullo svolgimento della prestazione lavorativa relative al periodo emergenziale, tra cui la riduzione significativa o la soppressione (per l'anno 2020) della fascia obbligatoria di compresenza dei lavoratori, inquadrati nei livelli IV-VIII, chiamati a prestare attività lavorativa in presenza;
• nel verbale del 9 luglio le parti hanno concordato che dal 1° di agosto al 31 di dicembre per i lavoratori dei livelli IV- Vili la fascia obbligatoria di compresenza viene collocata fra le 12.44 e 12.45. È stata concordata anche la possibilità per tutti i lavoratori di svolgere la prestazione lavorativa giornaliera in modalità mista (in presenza e da remoto). Le parti, al fine di rendere sistematiche le misure adottate durante l'emergenza e, conseguentemente, individuare una disciplina del lavoro agile valida anche successivamente all'emergenza da COVID-19, si sono impegnate a concludere entro luglio 2020 il confronto sulle modalità di attuazione del lavoro agile;
• il decreto legge "Rilancio", all'art. 263 comma 1, così come modificato dalla legge di conversione, ha stabilito che "Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto";
• la Circolare n. 3 ha chiarito la portata innovativa del nuovo Art. 263 rispetto alla disciplina dettata dal comma 1 dell'Art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. Infatti, dal 19 luglio, data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività. In ogni caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 87;
• tra i criteri generali per la ripresa delle attività in presenza andranno considerati
o la tutela della salute di dipendenti ed utenti come criterio prioritario rispetto ad altre esigenze;
o il principio della responsabilità sociale al fine di contribuire a ridurre l'affollamento dei mezzi pubblici di trasporto ed in generale la circolazione nei contesti urbani;
o la protezione dei soggetti maggiormente suscettibili al contagio.
• Il Protocollo del 24 luglio stabilisce che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l'esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e all'evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile.
Le Parti concordano:

Programma di riapertura delle sedi e criteri generali del rientro al lavoro in presenza
Il lavoro in modalità agile con codice 602 - Lavoro agile per calamità - continua ad essere la modalità ordinaria per la prestazione lavorativa dal 1° di agosto fino al 28 di agosto 2020. Per i dipendenti chiamati a prestare l'attività lavorativa in presenza presso la sede di lavoro, rimane ferma la vigente disciplina contrattuale e regolamentare, anche in relazione al recupero dei debiti orari maturati nell'ambito del lavoro. Rimane invariata la disciplina del permesso orario a recupero previsto dall'art. 75 del CCNL 2016/2018. Per tutti i lavoratori che prestano attività di servizio in turno da remoto, fino al 31 ottobre 2020 continuerà ad essere erogata la relativa indennità a fronte dell'effettivo svolgimento, confermato dal Dirigente, delle attività oggetto del servizio secondo l'articolazione oraria prevista.
È pianificata, a far data dal 31 agosto 2020, la riapertura delle sedi romane dell'istituto nel seguente modo:

sede

Presunta data di apertura

Balbo 39

31 agosto

Tuscolana

31 agosto

Depretis 74

7 settembre

Marconi

15 settembre

Liegi

30 settembre *

* compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione dello stabile
Relativamente agli Uffici Territoriali le aperture degli stessi saranno graduali e saranno comunicate con successivi provvedimenti.
Il medico competente per le sedi Istat di Roma e i medici competenti ognuno per il proprio Ufficio Territoriale di competenza, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, verificheranno con cadenza periodica ragionevole, ove possibile tramite somministrazione di un questionario, la presenza di situazioni a rischio per le quali è opportuno il prosieguo dell'attività in modalità di lavoro agile.
In fase di riapertura delle sedi, il lavoratore che dovrà prestare attività lavorativa in presenza sarà individuato attraverso un meccanismo di rotazione settimanale fra i soli lavoratori che abbiano ricevuto il nulla osta del medico competente rilasciato a seguito del periodico screening di sorveglianza sanitaria di cui sopra, salve motivate esigenze ostative al rientro al lavoro relative a figli di età fino ai 14 anni e obblighi documentabili di cura e assistenza familiare e tenendo conto dei tempi di percorrenza con i mezzi pubblici dal domicilio, precedentemente comunicato all'istituto, collocato fuori provincia alla sede di lavoro.
Nella predisposizione della rotazione settimanale, il Dirigente potrà tenere conto della maggiore propensione al lavoro in presenza espressa da ciascun lavoratore.
Sulla base della rotazione settimanale di cui sopra, al lavoratore chiamato a svolgere attività in presenza, che ha ricevuto il nulla osta dal medico competente, sarà comunicato in forma scritta il programma dei rientri, che potrà prevedere, di norma, almeno il 50% di lavoro agile per ciascun lavoratore
Il dipendente dovrà svolgere l'attività lavorativa sulla propria postazione abituale salvo diverse esigenze che dovranno essere comunicate alla DCAP.
La progressiva riapertura delle sedi avverrà nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e di affollamento massimo stabilite, secondo le indicazioni fornite dal medico competente e/o dal RSPP, per le singole stanze idonee (nella misura di una persona per stanza) e, complessivamente, nel rispetto del numero massimo di postazioni idonee per ciascuna sede e struttura.
Tutte le riunioni si terranno in modalità webmeeting, eventualmente salvo quanto disposto dal citato documento Istat "Misure di prevenzione obbligatorie per limitare i rischi da nuovo Coronavirus per le sedi Istat di Roma".
L'Amministrazione si impegna a incentivare misure a sostegno della mobilità individuale e/o collettiva previo confronto con le OO.SS.
I criteri di cui sopra si intendono validi anche per gli uffici territoriali dell'Istat, salvo il caso in cui sia necessario adottare misure aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel presente verbale, emerse attraverso il confronto integrativo di sede locale.
Le indicazioni contenute nel Documento Istat "Misure di prevenzione obbligatorie per limitare i rischi da nuovo Coronavirus per le sedi Istat di Roma", costituiscono un riferimento da contestualizzare in tutte le sedi sul territorio nazionale
Specifiche ulteriori misure di prevenzione e protezione mirate al contrasto del contagio da COVID-19 per gli uffici territoriali potranno essere adottate in prossimità della riapertura dei predetti uffici sentiti i rispettivi comitati di cui al Protocollo nazionale del 24 aprile.
II monitoraggio del rispetto del Protocollo nazionale del 24 aprile 2020 sarà effettuato attraverso un Comitato Nazionale a cui afferiscono rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. rappresentative che rimane a stretto contatto ed in coordinamento dei comitati regionali, dei quali faranno parte le OO.SS. rappresentative, le RSU e gli RLS e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori delle ditte esterne che prestano stabilmente la propria attività lavorativa in Istituto.
Entro 15 giorni dalla ripresa dell'attività e poi con cadenza regolare, con l'intervento degli RLS, del RSPP, del medico competente e con la partecipazione delle rappresentanze sindacali, saranno monitorati gli effetti delle misure adottate, verificate in particolar modo le problematiche inerenti ai contesti specifici e, se necessario, proposte ulteriori azioni integrative delle misure previste in questa sede.
L'organizzazione del rientro in ciascuna sede sarà oggetto di specifica informativa alle OO.SS ed RSU ed eventuale confronto.

Disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile a far data dal 31 di agosto
Nell'ambito dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di favorire il coordinamento con i responsabili e la collaborazione con i colleghi, viene prevista una fascia giornaliera di contattabilità telefonica di tre ore da concordarsi con il Dirigente nell'ambito del vigente orario di servizio.
Nell'ambito della suddetta fascia oraria il dipendente potrà essere contattato via telefono preferibilmente tramite la deviazione sulla postazione di lavoro delle chiamate in entrata al numero dell'ufficio.
Ogni dipendente in servizio è chiamato a consultare la propria casella di posta elettronica istituzionale frequentemente e, in ogni caso, almeno una volta al giorno.
Il dipendente autorizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è tenuto a verificare preventivamente che il luogo da cui svolgerà la prestazione lavorativa garantisca adeguati livelli di connessione e contattabilità.
Il dipendente che stia prestando la propria attività lavorativa in modalità agile, qualora abbia necessità di usufruire di un permesso orario (ad esempio: allattamento, ex legge 104, per partecipazione ad assemblee sindacali, gravi motivi, accertamenti diagnostici...) nell'ambito della fascia giornaliera di contattabilità dovrà, tramite BOL:
a. regolarizzare il permesso orario fruito indicando gli orari di inizio e fine del permesso;
b. regolarizzare la propria prestazione lavorativa resa in lavoro agile inserendo il codice 602H (lavoro agile a ore) sempre indicando gli orari di inizio e di fine della prestazione lavorativa.
In ogni caso non sarà possibile superare la prestazione media giornaliera di h 7:12.
I dipendenti, pertanto, potranno cumulare crediti orari e svolgere prestazioni di lavoro straordinario, solo se rese in presenza.
Le parti si impegnano entro il 31 ottobre 2020 a concludere un confronto per disciplinare lo svolgimento di attività di servizio in turno da remoto.
Allo stesso modo, le parti si impegnano entro il 31 ottobre a concludere un confronto relativo alla definizione di linee guida per la disciplina degli obiettivi del lavoro in modalità agile.
II dipendente ha diritto alla disconnessione senza che questo possa determinare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Al lavoratore agile, oltre i limiti dell'orario di lavoro e nel rispetto delle pause e dei riposi, deve essere assicurata la disconnessione, da intendersi come il diritto a non utilizzare gli strumenti tecnologici usati per la prestazione lavorativa.
In particolare, nelle more dell'adozione di linee guida ad hoc sul diritto alla disconnessione, il dipendente ha il diritto a non essere costantemente reperibile, a non rispondere alle comunicazioni di lavoro (telefonate, e-mail, messaggi e whatsapp) durante il periodo di riposo per convenzione fissato dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 08.30 del mattino seguente, fatte salve le prestazioni lavorative del personale in turno che si svolgono dalle 7.30 alle 19.30, e per le intere giornate di sabato, domenica e durante i festivi e i giorni di assenza dal lavoro preventivamente comunicati.