• Datore di Lavoro
  • Appalto e Contratto d'Opera
  • Infortunio sul Lavoro
 
Responsabilità del legale rappresentante di una s.n.c.. per colpa generica e per colpa specifica consistita nella violazione delle norme antinfortunistiche, e specificatamente della disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, lett. c) e D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389: aveva consentito o comunque non impedito che il lavoratore P. V. eseguisse lavori di demolizione di un tetto a circa 10 metri d'altezza senza usare i mezzi di protezione messi a sua disposizione e, nello specifico, che lavorasse senza essere agganciato ad una cintura di ritenuta che ne impedisse la caduta nel vuoto; cagionava  così al P. lesioni personali gravi e gravissime proprio a causa della sua caduta nel vuoto avvenuta a seguito del cedimento di un coppone in eternit che lo stesso stava smontando.
 
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibilità.
 
"Trattandosi di un lavoro in quota, effettuato su un tetto composto da copponi, in cemento armato, il rischio era rappresentato, oltre che dal pericolo di caduta laterale (cui conseguiva la necessità della costruzione di parapetti, nella specie esistenti), anche dalla possibile improvvisa rottura del solaio gravato del peso degli operai e del materiale smontato e da montare (nei pressi del coppone che ha ceduto vi era un bancale di lastre di cemento e amianto appena smontate del peso di circa 600 kg). Tanto più che il tetto non era nuovo e il rischio che vi fossero dei copponi incrinati o fessurati e quindi dotati di minore resistenza, era indubbiamente presente e prevedibile.
Corretto era dunque, osservava la Corte di appello, ritenere - come ritenuto dal Tribunale - applicabile il D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10 e che P. doveva indossare l'imbracatura di sicurezza ed agganciarla al cavo di acciaio, materiali peraltro presenti in cantiere.
Del tutto appropriata è anche l'affermazione della Corte di appello secondo cui ha scarso rilievo la circostanza che la ASL certificò la pedonabilità del tetto poichè il peso che il tetto era destinato a sopportare (e basta al riguardo richiamare l'accertata presenza di materiale derivante dalla lavorazione di notevole peso) era di gran lunga superiore a quello dell'operaio con la conseguente necessità di accertare il grado di resistenza dei copponi, soggetti ad un naturale processo di deterioramento con il passaggio del tempo.
Era dunque necessario un controllo da parte del datore di lavoro dell'infortunato, tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso e dunque, nella specie, in relazione alla necessità che il tetto, al di là della "pedonabilità", potesse sopportare il peso della specifica lavorazione in atto."
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana Giovan - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) G.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 918/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 20/06/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. IOVANE Sergio del Foro di Santa Maria Capua Vetere in sostituzione dell'avv. BIANCHI Roberto.

 
FattoDiritto

Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 18.5.2009, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha dichiarato G.M. colpevole del delitto p. e p. dall'art. 590 c.p., commi 1 e 3, perchè quale legale rappresentante della s.n.c.. Sia per colpa generica e per colpa specifica consistita nella violazione delle norme antinfortunistiche, e specificatamente della disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, lett. c) e D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389, consentendo o comunque non impedendo che il lavoratore P. V. eseguisse lavori di demolizione di un tetto a circa 10 metri d'altezza senza usare i mezzi di protezione messi a sua disposizione e, nello specifico, che lavorasse senza essere agganciato ad una cintura di ritenuta che ne impedisse la caduta nel vuoto, cagionava al P. lesioni personali gravi e gravissime proprio a causa della sua caduta nel vuoto avvenuta a seguito del cedimento di un coppone in eternit che lo stesso stava smontando; lo ha condannato alla pena di giorni 20 di reclusione, pena sospesa e non menzione, oltre al pagamento delle spese processuali; nonchè, riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 40%, ha assegnato alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 36.000,00.

L'imputato, avverso la succitata sentenza, ha proposto appello sostenendo che la caduta nel vuoto da parte dell'operaio non avvenne, come riferito in sentenza, per il cedimento di un coppone in eternit che lo stesso stava smontando; il coppone non era infatti in eternit, ma in cemento armato e non doveva essere smontato; che il piano di copertura in cui stava svolgendo l'attività di rimozione dell'eternit risultava protetto contro il rischio di caduta dall'alto dal parapetto di un ponteggio; che per l'impossibilità di posizionare i fogli di copertura in rame su quel lato di piano di copertura, in quanto non vi era accesso per gli automezzi, detti fogli venivano adagiati sul lato opposto, nel quale si è verificato il cedimento; che il P. è caduto nel mentre si recava a prendere il foglio, passando sopra un coppone, che ha ceduto, facendo precipitare a terra lo stesso; che le cinture di sicurezza vanno indossate quando non è possibile disporre di parapetti; che la caduta si è verificata per un evento per l'imputato imprevedibile:
il cedimento di coppone di cemento armato; che il piano di lavoro fu consegnato ad esso appellante, per eseguire l'opera di rimozione dell'eternit in esecuzione di un contratto di subappalto, nel presupposto che il piano di lavoro fosse pedonabile.
Tanto più che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 impone in caso di appalto che il datore di lavoro debba fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alle proprie attività; che il grado di colpa del P. era eccessivo come la concessa provvisionale.
Anche la parte civile appellava la sentenza insistendo per la dichiarazione della responsabilità esclusiva dell'imputato.
La Corte di appello confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato e la pena inflitta; aumentava l'ammontare della provvisionale a seguito del parziale accoglimento dell'appello della parte civile e dell'aumento al 70% della percentuale di responsabilità attribuita all'imputato.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso a questa Corte il difensore dell'imputato.
 
Lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'accertamento della colpa e del nesso di causalità; per non aver tenuto conto che l'evento dannoso è collegato all'insorgere di fattori eccezionali e atipici, atteso che la caduta del P. si è verificata non già a causa dell'omessa adozione di misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dei lavoratori ma per un fattore non prevedibile dal G., fattore eccezionale rappresentato dal cedimento strutturale di un coppone in cemento armato.
Si sostiene in particolare che poichè l'incidente si è verificato mentre il lavoratore stava prelevando una lastra in rame necessaria ad ultimare l'opera e collocata in una parte del tetto non direttamente interessata dal lavoro appaltato e dal momento che il tetto era stato consegnato e garantito dalla ASL come "pedonabile", non sussisteva l'obbligo di fare uso di cinture di ritenuta, tenuto anche conto che nella parte interessata dai lavori erano stati approntati i necessari parapetti di protezione contro il rischio di cadute laterali. Lo specifico evento verificatosi, non era - come invece necessario in tema di responsabilità colposa - concretamente prevedibile tanto più che il piano di lavoro in cui si accertava la pedonabilità della parte di tetto dove è avvenuto l'incidente era stato predisposto da altra ditta (che poi aveva subappaltato a quella di cui l'imputato è legale rappresentante) ed era stato approvato dalla ASL; su quella parte di tetto non era dunque ipotizzabile alcun rischio di crollo o di caduta, essendo stata certificata come pedonabile; la sentenza risulterebbe errata e priva di motivazione, fino quasi al travisamento del fatto, per aver ignorato tali aspetti.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e non consentiti.
 
La sentenza impugnata, a differenza di quanto si sostiene con il presente ricorso, ha fornito congrua e corretta motivazione alla accertata responsabilità chiarendo che l'infortunio era avvenuto per il cedimento strutturale di un coppone, su cui P. stazionava, in quanto intento a movimentare delle lastre di rame per procedere alla copertura di un altro tratto del tetto, da cui dovevano essere tolte le preesistenti lastre in cemento ed amianto.
Trattandosi di un lavoro in quota, effettuato su un tetto composto da copponi, in cemento armato, il rischio era rappresentato, oltre che dal pericolo di caduta laterale (cui conseguiva la necessità della costruzione di parapetti, nella specie esistenti), anche dalla possibile improvvisa rottura del solaio gravato del peso degli operai e del materiale smontato e da montare (nei pressi del coppone che ha ceduto vi era un bancale di lastre di cemento e amianto appena smontate del peso di circa 600 kg). Tanto più che il tetto non era nuovo e il rischio che vi fossero dei copponi incrinati o fessurati e quindi dotati di minore resistenza, era indubbiamente presente e prevedibile.
Corretto era dunque, osservava la Corte di appello, ritenere - come ritenuto dal Tribunale - applicabile il D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10 e che P. doveva indossare l'imbracatura di sicurezza ed agganciarla al cavo di acciaio, materiali peraltro presenti in cantiere.
Del tutto appropriata è anche l'affermazione della Corte di appello secondo cui ha scarso rilievo la circostanza che la ASL certificò la pedonabilità del tetto poichè il peso che il tetto era destinato a sopportare (e basta al riguardo richiamare l'accertata presenza di materiale derivante dalla lavorazione di notevole peso) era di gran lunga superiore a quello dell'operaio con la conseguente necessità di accertare il grado di resistenza dei copponi, soggetti ad un naturale processo di deterioramento con il passaggio del tempo.
Era dunque necessario un controllo da parte del datore di lavoro dell'infortunato, tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso e dunque, nella specie, in relazione alla necessità che il tetto, al di là della "pedonabilità", potesse sopportare il peso della specifica lavorazione in atto.
Sono, dunque, state date risposte corrette ed esaurienti alle censure ancora in questa sede reiterate dall'imputato, e si è in particolare chiarita la configurazione dello stato dei luoghi, la pericolosità delle lavorazioni anche in relazione al rischio di caduta nel vuoto (e non solo laterale) e l'obbligo del datore di lavoro di accertare la tenuta della copertura in relazione non già alla semplice possibilità che essa fosse "pedonabile", ma alla idoneità a reggere la sollecitazione assai maggiore derivante dai lavori che si dovevano eseguire.
Conclusivamente, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata ed ispirata a corretti e pacifici principi in tema di responsabilità nella specifica materia della sicurezza sul lavoro, ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (il che rende non applicabile la causa estintiva della prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello - cfr. Sez. Un. Bracali).

P.Q.M.
 
La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2009