Cassazione Civile, Sez. 6, 02 ottobre 2020, n. 21002 - Sinistro stradale quale infortunio sul lavoro


 

Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA
Data pubblicazione: 02/10/2020
 

Rilevato che:

1. Nel 2011 l'INAIL convenne in giudizio T.A., S.V. e Fondiaria Sai Assicurazione.
Difatti, in seguito a un sinistro stradale con il veicolo guidato da T.A. e di proprietà di S.V., N.D. subì lesioni personali, cadendo dalla moto. L'INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro, erogò in favore della danneggiata una somma pari a euro 105.535,96.
Agì dunque in giudizio per ottenere il rimborso di suddetta somma.
Con sentenza n. 898/2014, il Tribunale di Crotone, non ritenendo provata la responsabilità del conducente T.A. nel causare il sinistro, rigettò la domanda attorea.
2. Avverso suddetta sentenza ha proposto appello l'INAIL, chiedendo la riforma della pronuncia di prima cure e l'accertamento della esclusiva responsabilità di T.A. nella causazione dell'incidente, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma pagata.
Si costituivano in giudizio UnipolSAi Assicurazioni S.p.a (già Fondiaria Sai), eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. Anche T.A. e S.V. si costituivano, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Con sentenza n. 1578/2018, pubblicata il 12/09/2018, la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto l'appello, rilevando la responsabilità esclusiva di T.A. nella causazione del sinistro stradale sulla base del verbale degli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente. Ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l'INAIL e la UNIPOLSAI, prendendo atto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti in forza del quale quest'ultima ha versato la somma di euro 85.000,00 in favore dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. ·
3. T.A. e S.V. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

L'INAIL resiste con controricorso, illustrato da memoria.

 

Considerato che:

4. In vista dell'adunanza camerale del 17/09/2020 i ricorrenti fanno pervenire una dichiarazione di rinuncia a firma del loro difensore, sul dichiarato presupposto di un'intervenuta transazione.
In difetto di prova sia della notifica della rinuncia alla controparte, che ha anzi depositato memoria in cui insiste per il rigetto del ricorso, sia della predicata transazione, non può pronunciarsi l'estinzione, ma, in conformità ad un consolidato orientamento interpretativo, va rilevata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (da ultimo, v. Cass. 22/05/2019, n. 13923).
Le spese del presente giudizio vanno regolate in base alla soccombenza virtuale: la quale si configura in capo ai ricorrenti, poiché perfino una eventuale omissione dell'esame della sentenza del verbale non avrebbe necessariamente implicato un diverso giudizio di fatto, idoneamente fondato sulla testimonianza resa dai verbalizzanti.
4.1. Non sussistono invece, proprio per il carattere sopravvenuto della causa di inammissibilità, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. ord. 07/12/2018, n. 31732).
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sez. terza civile della Corte suprema di Cassazione in data 17 settembre 2020