Cassazione Civile, Sez. 2, 04 settembre 2020, n. 18462 - Competenza dell'Ispettorato del lavoro a controllare il rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro degli autisti


 

 

"In tema di violazioni delle disposizioni previste dall’art. 174 C.d.S., l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo è finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto; ne consegue che la competenza a svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all’ispettorato del lavoro” (così Cass. 22896/2018, nella specie si è confermata la decisione di merito, che aveva ritenuto rientranti nella competenza dell’ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria non solo in ordine alla regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti; negli stessi termini v. Cass. 20594/2016).
 


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 17567-2016 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA TREVISO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.V., C. LOGISTIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GEMMA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA SCIARROTTA, FRANCESCO FURLAN;

– controricorrenti –

e contro

M.A., F.D., R.L., CI.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2019 dal Consigliere Dr. CHIARA BESSO MARCHEIS;



 

Fatto



1. Con distinti ricorsi M.A. e C. Logistic s.r.l., Ci.Ma. e C. Logistic s.r.l., F.D. e C. Logistic s.r.l., R.L. e C. Logistic s.r.l. nonchè C.V. e C. Logistic s.r.l. impugnavano davanti al Giudice di pace di Treviso gli atti di contestazione di illecito amministrativo per mancato rispetto dei tempi di guida, pausa e riposo, in violazione degli artt. 6,7 e 8 del regolamento CE 561/2006, mancato rispetto rilevato – dagli apparecchi cronotachigrafi di controllo degli automezzi della ditta e dal registro di servizio, dall’orario di servizio e dal libretto individuale di controllo – durante un’ispezione effettuata dagli ispettori della Direzione territoriale del lavoro di Treviso presso la sede della C. Logistic s.r.l..

Il Giudice di pace, riunite le cause, rigettava i ricorsi con sentenza n. 2364/2011.

2. Contro la sentenza proponevano appello i signori M., Ci., F., R., C. e la C. Logistic s.r.l..

Con sentenza 13 gennaio 2016, n. 97, il Tribunale di Treviso rilevava “l’assenza della competenza sanzionatoria” in capo alla Direzione territoriale, in quanto “nessuna norma attribuisce alla Direzione il potere di accertamento e contestazione dell’illecito (e il correlato potere sanzionatorio) relativamente a violazioni – quali quelli rilevanti nel caso di specie – di norme del codice della strada”; accoglieva quindi il gravame e dichiarava la nullità dei verbali di accertamento.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione, con unico atto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione territoriale del lavoro di Treviso, il Ministero dell’interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso.

Resistono con controricorso C.V., in proprio nonchè quale legale rappresentante della C. Logistic s.r.l., e la C. Logistic s.r.l., chiedendo di dichiarare l’inammissibilità o, comunque, di rigettare il ricorso.

Gli intimati M.A., F.D., R.L. e Ci.Ma. non hanno proposto difese.

I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

 

Diritto




1. Il ricorso è articolato in un motivo con cui si contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11,12, 174, 178, 200 e 201 e art. 204-bis, comma 4-bis, 6,7,8 e 10 del regolamento CE n. 561/06, D.Lgs. n. 144 del 2008, artt. 2,6, e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: il giudice d’appello – che nell’annullare i verbali ha erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Direzione territoriale del lavoro di Treviso, legittimazione spettante invece al Prefetto – ha errato nel ritenere che, in seguito all’inserimento della disposizione sanzionatoria contestata nel codice della strada, gli ispettorati della Direzione territoriale del lavoro non abbiano più competenza in merito alla rilevazione dell’illecito e all’irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 174.

Il motivo è generico e contraddittorio laddove contesta il rigetto implicito dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva (a p. 4 del ricorso si legge che “la Prefettura di Treviso si costituiva in tutti i giudizi” di primo grado, a p. 8 che in appello si sono costituiti, oltre alla Prefettura, il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e la Direzione territoriale e a p. 14, per giustificare l’applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204-bis, comma 4-bis, che i verbali di contestazione dell’illecito sono stati redatti in data 15 ottobre 2015, data impossibile essendo la pronuncia di primo grado, sempre secondo i ricorrenti, del 26 febbraio 2012, p. 4 del ricorso).

Il motivo è invece fondato nella seconda parte. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di violazioni delle disposizioni previste dall’art. 174 C.d.S., l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo è finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto; ne consegue che la competenza a svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all’ispettorato del lavoro” (così Cass. 22896/2018, nella specie si è confermata la decisione di merito, che aveva ritenuto rientranti nella competenza dell’ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria non solo in ordine alla regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti; negli stessi termini v. Cass. 20594/2016).

2. L’accoglimento della seconda parte del motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

 

PQM
 


La Corte accoglie il ricorso nella misura di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2019. Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2020