Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO GENERALE
CIRCOLARE N.29
 

Alle Direzioni Generali
A tutti gli Uffici ed Istituti Centrali e periferici e dotati di autonomia speciale
E, p.c.
Al Gabinetto e agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
Al Responsabile Unico del Procedimento per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati

LORO SEDI
 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Aggiornamento.

In data 17 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute hanno adottato il nuovo decreto recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (All.1), le cui disposizioni troveranno applicazione a far data dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle di cui al precedente decreto del 26 aprile 2020. Il testo fissa nel dettaglio il nuovo quadro di regolamentazione delle misure per la ripresa delle attività che riapriranno nella c.d. Fase 2, tenuto conto del permanere - seppur in maniera attenuata - dello stato di emergenza sanitaria in corso.
In particolare, facendo seguito alle indicazioni già contenute nella Circolare di questo Segretariato n. 23 del 28 aprile 2020, l'art. 1, lett. p) del citato d.p.c.m. prevede che i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura potranno nuovamente assicurare il servizio di apertura al pubblico, a condizione che siano garantite - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori - modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, così da non produrre il diffondersi di nuove infezioni. Al riguardo, con lo scopo di regolamentare l'imminente riapertura dei suddetti Istituti e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, la scrivente Amministrazione ha proceduto, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, a stilare una dichiarazione congiunta in attuazione del “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19” sottoscritto a livello nazionale dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le parti sindacali (all. 2).
Al di là di quanto sopra evidenziato, inoltre, nello scenario attuale la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2020, secondo cui le Pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto previsto dalle recenti disposizioni governative.
In tal senso, in base alla suddetta Direttiva, resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio - sia con modalità agile. Nella fase attuale, dunque i Datori di lavoro dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività. Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche - anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure - renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle Amministrazioni, è compito delle stesse Amministrazioni (e dunque dei Datori di lavoro) assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, definendo modalità di gestione del personale duttili e flessibili (es. rotazione del medesimo), tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante e in ogni caso tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Ad ogni buon fine, si precisa che le disposizioni governative, al momento, in continuità con le precedenti disposizioni adottate in materia di lavoro agile nell'ambito dell'emergenza da Covid-19, prevedono che ove le attività lavorative possano essere svolte a distanza e con soluzioni digitali, sia attuato l'utilizzo della modalità di lavoro agile. Si ribadisce, infine, quanto già chiarito nelle precedenti Circolari in merito alla fruizione delle ferie e dei congedi retribuiti, nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (art. 1, lett. ll). Si confida nella scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare e nella massima diffusione a tutto il personale.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi