Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 8 ottobre 2020, n. 46
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell’emanazione del decreto- legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con legge 25 settembre 2020, n. 124 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020, recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili’’, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
PRESO ATTO del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;


Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere misure di prevenzione del contagio da Covid-19, prorogando l’efficacia delle disposizioni assunte con le citate ordinanze del Presidente della Provincia;
RITENUTO adeguato, coerentemente con quanto previsto nel decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, prorogare fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, già prorogate al 30 agosto 2020 con l’ordinanza di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, al 7 settembre 2020 con l’ordinanza di data 13 agosto 2020 prot. 496136/1 e al 7 ottobre 2020 con ordinanza di data 8 settembre 2020 prot. 545884, per quanto concerne il "Distanziamento interpersonale" e all’ "Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020";
RITENUTO altresì coerente prorogare fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. 422780/1, già prorogate al 30 agosto 2020 con l’ordinanza di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, al 7 settembre 2020 con l’ordinanza di data 13 agosto 2020 prot. 496136 e al giorno 7 ottobre 2020 con ordinanza di data 8 settembre 2020 prot. 545884, in merito a "Servizio di buffet, "Impianti a fune", "Luoghi di riparo in montagna" e "Ristorazione e pubblici esercizi";
RITENUTO altresì coerente prorogare fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 agosto 2020 prot. 502183 in merito a "Attività del ballo nelle discoteche e nei luoghi assimilati’;
RITENUTO coerente prorogare fino al 31 gennaio 2021 l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020 o al 15 ottobre 2020 (quali precedenti date di cessazione dello stato di emergenza), salvo quanto diversamente disposto dalle precedenti ordinanze;
RITENUTO altresì necessario prorogare fino al 31 gennaio 2021 l’efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
RITENUTO altresì far salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall’ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 gennaio 2021);
 

Utilizzo della mascherina

CONSIDERATO opportuno in via precauzionale, in questa fase di persistenza della diffusione del virus ( anche alla luce della curva dei contagi), prevedere l’obbligo di utilizzare una protezione delle vie respiratorie anche all’aperto secondo le modalità disposte dal decreto-legge 07 ottobre 2020 n. 125;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, che stabilisce tra l’altro l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a accezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei documenti/protocolli/linee guida anti¬contagio, vigenti sul territorio provinciale, previsti per le attività economiche, produttive, amministrative, ricreative e sociali, ma con esclusione dai predetti obblighi:
a per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
CONSIDERATA altresì la necessità di mantenere l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni, limitatamente alla loro presenza sui mezzi del trasporto pubblico locale come previsto dal punto 11) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. 516106;
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue
Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

1) è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, già prorogata al 30 agosto 2020 con l’ordinanza di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, al 7 settembre 2020 con l’ordinanza di data 13 agosto 2020 prot. 496136 e al 7 ottobre 2020 con ordinanza di data 8 settembre 2020 prot. 545884 in merito al ‘Distanziamento interpersonale" e all’ “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”,
2) è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. . 422780/1, già prorogate al 30 agosto 2020 con l’ordinanza di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, al 7 settembre 2020 con l’ordinanza di data 13 agosto 2020 prot. 496136 e al giorno 7 ottobre 2020 con ordinanza di data 8 settembre 2020 prot. 545884, in merito a '“Servizio di buffet, “Impianti a fune", “Luoghi di riparo in montagna" e "Ristorazione e pubblici esercizi",
3) è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 agosto 2020 prot. 50218/1 in merito a “ Attività del ballo nelle discoteche e nei luoghi assimilati",
4) è prorogata fino al 31 gennaio 2021 l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020 (quale data originaria di cessazione dello stato di emergenza), salvo quanto diversamente disposto dalle precedenti ordinanze;
5) è prorogata fino al 31 gennaio 2021 l’efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
6) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall’ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 gennaio 2021);


Utilizzo della mascherina

7) ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 e fino al giorno 15 ottobre 2020, è fatto obbligo sull’intero territorio provinciale di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a accezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei documenti/protocolli/linee guida anti-contagio, vigenti sul territorio provinciale, previsti per le attività economiche, produttive, amministrative, ricreative e sociali, ma con esclusione dai predetti obblighi:
a per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
8) si conferma altresì quanto previsto, in relazione all’obbligo di utilizzo della mascherina/dispositivo di protezione delle vie respiratorie, dal punto 11) dell’ordinanza del 25 agosto 2020 prot. 516106, in materia di trasporto pubblico locale relativamente all’obbligo per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni per il tempo necessario al compimento del viaggio;
 

Disposizioni finali

9) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 7 settembre 2020 qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.