Tipologia: Accordo
Data firma: 7 settembre 2009
Parti: Deutsche Bank e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Deutsche Bank
Fonte: FIBA-CISL

Sommario:

 Premessa
1. Determinazione del numero dei RLS -Ambiti territoriali
2. Modalità di accesso ai luoghi di lavoro dei RLS e di registrazione degli spostamenti
3. Rimborsi spese
4. Agibilità e permessi
5. Formazione
Dichiarazioni delle parti
Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso la Deutsche Bank S.p.A.
Art. 1 - Elettori e Collegi Elettorali
Art. 2 - Costituzione del Comitato Elettorale e Istituzione del Seggio Elettorale
 Art. 3 - Funzioni dell'Organo Elettorale
Art. 4 - Presentazione delle candidature
Art. 5 - Esercizio del diritto al voto
Art. 6 - Modalità di voto
Art. 7 - Validità delle Elezioni
Art. 8 - Scrutinio delle schede - Designazione degli eletti - Pubblicazione dei risultati elettorali
Art. 9 - Ricorso avverso i risultati elettorali
Art. 10 - Conservazione materiale elettorale
Art. 11 - Durata della carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 12 - Cessazione dall'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 13 - Rinnovo Elezioni

Verbale di accordo
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 50 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 20081 e degli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997 e dei Protocolli ivi allegati

Il giorno 7 settembre 2009, in Milano La Deutsche Bank S.p.A […] e Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze sindacali aziendali Fabi […], Fiba-Cisl […], Fisac-Cgil […], Uilca […]

Premesso che:
- Il 5° comma dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, in linea con quanto già in precedenza previsto dal 4° comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per le Sicurezza (di seguito "RLS");
- Gli accordi nazionali in data 12 marzo 1997 ed i Protocolli in materia successivamente intervenuti hanno definito i criteri di computo del numero dei RLS, i relativi permessi orari da riconoscere annualmente per l'espletamento delle loro funzioni, nonché il numero di giornate da destinare alla formazione degli stessi RLS;
- I medesimi accordi rinviano alla sede aziendale la definizione degli ambiti territoriali di competenza dei RLS, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetto nonché dei limiti in cui l'azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sostenute e documentate dai RLS per l'esercizio delle loro funzioni,

premesso altresì che
per l'elezione dei RLS troverà applicazione il Regolamento elettorale redatto in conformità alle previsioni contenute nell'accordo nazionale del 12.3.1997 e allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante
convengono quanto segue:

1. Determinazione del numero dei RLS - Ambiti territoriali
Il numero dei componenti la RLS presso la Deutsche Bank S.p.A. è individuato, sulla base degli organici rilevati alla data del 30.6.2009, in 9 componenti. Per garantire un corretto presidio territoriale delle strutture aziendali gli ambiti di competenza dei RLS sono suddivisi come segue:

Ambito territoriale - CollegiN. RLS
1) Direzione Generale e province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Parma e Piacenza3
2) Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese1
3) Veneto - Friuli V.G. - Emilia Romagna - Trentino Alto Adige (escluse le province di Parma e Piacenza)1
4) Piemonte - Liguria - Toscana - Val d'Aosta1
5) Lazio - Umbria - Sardegna - Marche - Abruzzo1
6) Campania - Sicilia - Calabria1
7) Puglia - Molise - Basilicata1

2. Modalità di accesso ai luoghi di lavoro dei RLS e di registrazione degli spostamenti
Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione Risorse Umane della Direzione Generale o alla competente DOR presso le Aree Territoriali in base all'unità di appartenenza del Rappresentante interessato, con un preavviso di 48 ore.
In caso di accesso ai luoghi di lavoro resi necessari da particolari situazioni di emergenza, l'azienda consentirà l'intervento anche con tempi di preavviso più brevi rispetto a quelli previsti al comma precedente.
L'Azienda si impegna a garantire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l'accesso ad ogni luogo di lavoro, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di riservatezza e di quant'altro previsto dall'art. 5, primo comma, dell'accordo del 12 marzo 1997 previa comunicazione -anche telefonica o via email - al Servizio Protezione e Prevenzione, con un preavviso di 48 ore - fatti salvi i casi di emergenza - il quale avrà facoltà di essere presente tramite proprio delegato. L'accesso ad "aree riservate" presso la Direzione Generale avverrà alla presenza di un incaricato designato dalla Direzione interessata.
Nella pianificazione dei propri interventi che comportino l'accesso ai luoghi di lavoro i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cercheranno di evitare, per quanto possibile, un'eccessiva parcellizzazione degli stessi.
Ogni accesso dei RLS agli ambienti di lavoro dovrà essere annotato su apposto registro a cura del Servizio Protezione e Prevenzione.
Nel corso dell'accesso, qualora il RLS ne ravvisasse la necessità, avrà facoltà di conferire con i lavoratori ma in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa e al servizio al pubblico.

3. Rimborsi spese
L'azienda concorre alle maggiori spese sostenute dai RLS in occasione della fruizione delle 50 ore di permesso inerenti l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro secondo quanto in appresso specificato:
- in caso di accesso presso unità produttiva situata in Comune diverso da quello della sede di lavoro (o di residenza), rimborso delle spese di viaggio, adeguatamente documentate, con utilizzo dei mezzi pubblici secondo le previsioni del CCNL, con esclusione del taxi e del mezzo aereo, salvo il caso di accesso alle unità situate nelle isole;
- in caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, l'utilizzo dell'autovettura propria dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Azienda. In tal caso verrà applicata, per la tratta compresa tra la piazza della sede di lavoro (o di residenza) e quella dell'intervento, la tariffa di rimborso chilometrico tempo per tempo vigente stabilito dalla normativa aziendale in materia di missioni, con rimborso di eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi;
- in caso di consumazione dei pasti principali nonché di pernottamento fuori residenza - che dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dall'azienda - le spese sostenute, per le quali potrà altresì essere richiesto un eventuale anticipo di contanti, verranno rimborsate, dietro presentazione dei relativi giustificativi, secondo i criteri e nei limiti d'importo previsti dal CCNL tempo per tempo vigente per i rimborsi spese a piè di lista in caso di missioni in Italia e dalle policies aziendali in materia.
Qualora l'espletamento dei compiti indicati dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 lett. b), c), d) e i) - per quest'ultima fattispecie limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti - avvenga fuori dalla piazza di lavoro al RLS vengono riconosciuti i rimborsi spese di cui sopra.
Quanto sopra trova applicazione anche in occasione della riunione annuale di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per eventuali riunioni convocate su iniziativa dell'azienda in applicazione del medesimo articolo. In tali occasioni viene rimborsato il biglietto aereo ai RLS provenienti da sedi lavoro distanti oltre 500 Km dal luogo della riunione.

4. Agibilità e permessi
In attuazione di quanto previsto dagli artt. 47, quinto comma, e 50, secondo e terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2008, l'azienda fornirà ai RLS gli strumenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti (anche di tipo informatico), la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax o e-mail nonché l'utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le RR.SS.AA.
Per l'espletamento del mandato sono concessi a ciascun RLS permessi retribuiti nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'accordo nazionale 12.3.1997.
In occasione della fruizione delle 50 ore di permesso per l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro, nonché dei compiti indicati all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 lett. b), c), d) e i) - per quest'ultima fattispecie limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti - l'azienda riconoscerà ulteriori permessi orari a copertura del tempo viaggio - purché effettuato durante il normale orario di lavoro - strettamente necessario al raggiungimento delle unità produttive diverse da quella di appartenenza ubicate nell'ambito territoriale di propria competenza.
Tali permessi aggiuntivi saranno riconosciuti anche in caso di accesso ai luoghi di lavoro resi necessari da particolari situazioni di emergenza al di fuori dell'ambito territoriale di rispettiva competenza di ciascun RLS.
Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 l'Azienda convocherà almeno una volta l'anno e, comunque, in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi i RLS, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale attinenti alle problematiche della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
I permessi di cui all'art. 6 dell'accordo nazionale 12.3.1997 eventualmente non fruiti nell'anno di competenza possono essere differiti, a richiesta del RLS, fino al primo bimestre dell'anno successivo entro il limite massimo di 10 ore.
Inoltre l'Azienda riconoscerà ai Componenti dell' Organo Elettorale per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali i permessi e gli eventuali rimborsi spese, secondo i criteri previsti dal presente accordo.

5. Formazione
L'azienda darà corso nei confronti dei RLS agli interventi formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e sulle materie ivi indicate. In sede di prima applicazione la formazione sarà erogata entro quattro mesi dalla proclamazione degli eletti, mentre per ciascun anno successivo al primo sarà erogata a ciascun RLS una formazione pari ad una giornata lavorativa, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo di settore 12.3.1997.
Ai partecipanti provenienti da unità produttive diverse da quella ove si tiene il corso sarà riconosciuto il trattamento previsto dalla normativa aziendale per la partecipazione ai corsi di formazione fuori sede.

Dichiarazioni delle parti
In caso di modifiche all'accordo nazionale del 12.3.1997 la Banca e le OO.SS. si impegnano sin d'ora ad incontrarsi per verificare gli effetti di dette modifiche su quanto stabilito con il presente verbale di accordo e per apportare le eventuali variazioni.

Deutsche Bank S.p.A.
Le SS.OO.CC.
Fabi
Fiba Cisl
Fisac Cgil
Uilca

________________________
1Da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009

Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso la Deutsche Bank S.p.A.

Art. 1 - Elettori e Collegi Elettorali
Sono elettori, in base all'Accordo Nazionale nel Settore del Credito del 12 marzo1997 ed in attuazione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti della Deutsche Bank SpA in servizio sulla base degli elenchi che saranno forniti dall'Azienda stessa al Comitato Elettorale di cui al successivo articolo 2, suddivisi per i Collegi Elettorali come definiti dal Verbale di Accordo del 7.9.2009, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

Art. 2 - Costituzione del Comitato Elettorale e Istituzione del Seggio Elettorale
Presso la Direzione Generale della Deutsche Bank SpA di Milano (Bicocca) è costituito un Comitato Elettorale composto da un massimo di un componente (e un supplente) per ciascuno degli organismi sindacali aziendali costituiti in azienda a norma dell'art. 22 del CCNL 8.12.2007 (di seguito gli "organismi sindacali aziendali").
I componenti del Comitato Elettorale svolgono anche le funzioni di Seggio elettorale che pertanto è composto dagli stessi nominativi.
Il Comitato Elettorale ed il Seggio Elettorale sono di seguito definiti congiuntamente "Organo Elettorale".
I componenti dell'Organo Elettorale sono designati per iscritto dagli organismi sindacali aziendali costituiti in Deutsche Bank S.p.A. tra il personale in servizio alla data delle elezioni e devono essere prescelti, di norma, fra coloro che rivestono al momento della elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi.
Le funzioni di componente dell'Organo Elettorale sono incompatibili con la candidatura e la carica di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e, di conseguenza, il lavoratore che svolge tali funzioni non può essere inserito fra i candidati da eleggere.
L'insediamento dell'Organo Elettorale avviene almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.
L'Organo Elettorale nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario.
L'Azienda riconoscerà ai Componenti dell' Organo Elettorale per lo svolgimento delle operazioni elettorali i permessi e le relative agibilità così come previsto dall'Articolo 4 del Verbale di Accordo per l' elezione degli RLS.

Art. 3 - Funzioni dell'Organo Elettorale
L'Organo Elettorale fissa la data delle elezioni, ed entro 20 giorni prima di tale data provvede a tutte le operazioni necessarie alle votazioni ed in particolare:
• Certifica la base elettorale degli aventi diritto al voto suddivisa per i Collegi Elettorali sulla base dei dati forniti dalla Azienda;
• Fissa il termine ultimo e le modalità per la presentazione dei candidati, nel rispetto delle modalità di cui all'art.4 del presente Regolamento;
• Raccoglie i nominativi dei candidati, verificandone la regolarità e l'ammissibilità della partecipazione alle elezioni;
• Porta a conoscenza dei lavoratori interessati la data di svolgimento delle elezioni, nonché i termini e le modalità di esercizio del diritto di voto;
• Provvede allo scrutinio delle schede ricevute per corrispondenza sommandoli con i dati provenienti dal fornitore esterno riferiti a coloro che hanno votato con il sistema elettronico, redige un verbale dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato suddivisi per Collegi Elettorali;
• Proclama i risultati delle elezioni con comunicato ai dipendenti della banca che può essere diffuso anche via e-mail.

Art. 4 - Presentazione delle candidature
I candidati possono essere indicati dagli organismi sindacali aziendali che provvedono a presentare per iscritto le proprie rispettive candidature, specificando per ciascun nominativo il Collegio Elettorale per il quale viene avanzata la candidatura.
Ogni organismo sindacale aziendale può presentare un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei RLS da eleggere nel Collegio Elettorale di riferimento.
I candidati devono appartenere al personale in servizio alla data delle elezioni e devono essere prescelti, di norma, fra coloro che rivestono al momento della elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi.
Le candidature devono pervenire all'Organo Elettorale almeno 30 giorni prima della data delle votazioni e devono essere pubblicate o affisse nelle bacheche sindacali nell'ambito del rispettivo Collegio Elettorale almeno 15 giorni prima delle elezioni stesse.
L'Organo Elettorale, previa la verifica di eleggibilità dei candidati, provvede a redigere l'elenco delle candidature pervenute entro il termine previsto dal comma precedente; l'elenco verrà utilizzato affinché cognome e nome dei nominativi dei candidati ammessi siano trascritti sulla scheda del Collegio Elettorale di riferimento in ordine alfabetico.
L'Organo Elettorale porta a conoscenza del personale i candidati eleggibili suddivisi per Collegio Elettorale.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono rieleggibili.

Art. 5 - Esercizio del diritto al voto
Le elezioni sono unitarie per tutto il personale.
Il voto sarà espresso su scheda per via elettronica secondo le modalità illustrate nell'allegato A. Il voto per corrispondenza sarà invece utilizzato per i lavoratori che si prevede saranno assenti dal servizio nei giorni di svolgimento delle votazioni e per i dipendenti che risultino sprovvisti di accesso al sistema CGP.
Le relative schede elettorali, preventivamente predisposte dall'Organo Elettorale in base al numero complessivo comunicato dalla Banca, saranno inviate ai lavoratori interessati direttamente dalla Banca per il tramite dei propri servizi amministrativi, con acclusa una busta da utilizzare per la restituzione alla Banca della scheda in forma anonima dopo l'esercizio del voto.
Saranno ritenuti validi i voti espressi per corrispondenza che perverranno all'Organo Elettorale, per il tramite dei servizi amministrativi della Banca, entro l'ultimo giorno d'apertura dello stesso. Lo spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza sarà effettuato dall'Organo Elettorale a partire dal giorno successivo.
Non è ammesso il voto per delega.
Le elezioni si svolgono in via continuativa nell'arco di quattro giornate lavorative. Le prime votazioni si svolgeranno dal 19 al 24.11.2009.

Art. 6 - Modalità di voto
Il personale sarà informato sui termini e sulle modalità di svolgimento delle votazioni tramite avviso da parte dell'Organo Elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni. Ogni elettore può votare i nominativi dei candidati del proprio Collegio Elettorale esprimendo un massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere se si tratta di eleggere uno o due rappresentanti.
Qualora i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza da eleggere nel proprio Collegio Elettorale siano tre o più, gli elettori possono esprimere fino ai due terzi delle preferenze dei rappresentanti da eleggere, arrotondando il numero di preferenze all'unità superiore, nel caso il risultato del calcolo non fosse un'unità intera.

Art. 7 - Validità delle Elezioni
Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Art. 8 - Scrutinio delle schede - Designazione degli eletti - Pubblicazione dei risultati elettorali
L'Organo Elettorale provvede alla verifica della correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali elettroniche.
Una volta completate le attività di cui al comma che precede l'Organo Elettorale redige apposito verbale dal quale risultano: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti effettivi, il numero delle schede scrutinate elettronicamente e di quelle eventualmente cartacee, il numero delle schede bianche nulle ed infine le preferenze espresse per ciascun candidato dei diversi Collegi Elettorali, secondo i dati tempestivamente rimessi dal fornitore esterno, quanto al voto espresso per via elettronica. Risultano eletti i candidati o il candidato, che hanno conseguito il maggior numero di voti del Collegio Elettorale di riferimento; in caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con la maggior anzianità anagrafica.
L'Organo Elettorale, al termine di tali operazioni, provvede nel più breve tempo possibile alla pubblicazione dei risultati, secondo modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 9 - Ricorso avverso i risultati elettorali
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni devono essere inviati all'Organo Elettorale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati. L'Organo Elettorale, esaminato il ricorso, decide a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni e provvede a dare comunicazione di eventuali variazioni alla Banca e ai dipendenti secondo le modalità di cui sopra.

Art. 10 - Conservazione materiale elettorale
Il materiale elettorale e le schede scrutinate devono essere conservate per almeno tre mesi; scaduti i tre mesi si potrà procedere all'invio al macero del materiale ed alla cancellazione dei dati elettronici conservati, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali di cui sopra.

Art. 11 - Durata della carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica quattro anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione definitiva dei risultati elettorali.
Scaduto tale periodo i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.

Art. 12 - Cessazione dall'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nel caso in cui, durante il quadriennio, un RLS venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, subentrerà nella carica il primo dei non eletti. In mancanza, si provvederà a nuove elezioni nell'ambito territoriale di riferimento.
II nuovo RLS eletto dai lavoratori, rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato dell' RLS da
questi sostituito.

Art. 13 - Rinnovo Elezioni
Le elezioni successive devono essere indette secondo le stesse modalità entro il 15 ottobre di ogni quadriennio e comunque almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.