Tipologia: Accordo
Data firma: 22 gennaio 2009
Validità: Scadenza RSU
Parti: Azienda n. 5, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fials, RSU, Fed Med, Anpo, Fesmed Aogoi, Civemp, Cimo Asm, Cgil, Snabi, Sidirss, Aupi, Sinafo
Settori: SSN, Azienda n. 5 Bassa Friulana
Fonte: Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana"

Sommario:

 Introduzione
1. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
2. Attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
3. Tempo di lavoro retribuito dei RLS
4. Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni
 5. Formazione e aggiornamento
6. Obblighi dei RLS
7. Doveri e responsabilità dei RLS
8. Garanzie e tutela dei RLS
9. Durata dell'accordo

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana"

Accordo in materia di attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di azienda

Introduzione
a) Tenuto conto dell'attuale quadro normativo di riferimento in tema di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro e in particolare:
• Il D.Lgs. n. 81/2008 che prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e in particolare gli artt. 47 e 50;
• Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1996. Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", sottoscritto il 10 luglio 1996;
• Decreto Ministeriale del 16/01/1997 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
b) considerato che la cultura della sicurezza e della prevenzione è un elemento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza del personale, la vivibilità degli ambienti e il miglioramento della qualità del lavoro;
d) ravvisata la necessità di garantire l'applicazione e il rispetto delle norme legislative in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro per le strutture operative aziendali;
g) valutata l'opportunità di realizzare un miglior coordinamento delle norme che regolano a livello di Azienda le attività dei RLS e di favorire un miglior sistema partecipativo degli stessi;
h) in attesa di quanto verrà stabilito in sede di contrattazione collettiva o nell'ambito degli accordi interconfederali, secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n.81/2008;

Le parti concordano
il presente documento in materia di attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. In attesa di una ridefinizione complessiva in sede di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è fissato temporaneamente pari a 9. I rappresentanti per la sicurezza, che rimarranno in carica fino a scadenza del mandato degli attuali RLS, sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti secondo la seguente ripartizione:
RSU, 7 rappresentanti;
Dirigenza medica e veterinaria, 1 rappresentante; Dirigenza SPTA, 1 rappresentante.
2. La Direzione, preso atto dei nominativi di cui al punto precedente, ne da notizia agli interessati, trasmettendogli copia del presente documento, li comunica formalmente mediante apposita circolare a tutti i lavoratori ed ai responsabili delle strutture presso cui prestano servizio i lavoratori che assumono le funzioni di rappresentante per la sicurezza, in quest'ultimo caso dettagliandone le attribuzioni loro assegnate dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1. Le attribuzioni dei RLS sono previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal Provvedimento Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 5 giugno 1996.
2. I RLS hanno facoltà, di norma previa comunicazione, di accedere ai luoghi di lavoro e di colloquiare con i lavoratori per assumere tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o ad un addetto da questi incaricato.
3. La Direzione invierà comunicazione a tutti i responsabili delle strutture sulle modalità di azione dei RLS ed in particolare sulla natura e lo spirito delle visite in oggetto.
4. La Direzione ha facoltà di convocare i RLS, in ordine ai temi di loro competenza.
5. I RLS devono essere consultati preventivamente, da parte della Direzione, in ordine a:
. valutazione dei rischi;
. individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle prevenzione nelle strutture operative aziendali;
designazione del responsabile, degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente;
attività di prevenzione incendi; pronto soccorso;
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo;
specifica formazione dei RLS e dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa ovvero in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. n. 81/2008.
6. La Direzione deve fornire ai RLS tutte le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di agli infortuni ed alle malattie professionali.
Ai RLS devono inoltre essere fornite tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene.
7. La Direzione è tenuta a rispondere alle specifiche richieste urgenti effettuate in forma scritta dai RLS, il più sollecitamente possibile, e comunque entro 45 gg.
8. I RLS hanno diritto di accesso ai documenti di cui all'art. 26 e all'art 28 del D.Lgs. n. 81/2008, al registro degli infortuni sul lavoro nonché agli elenchi dei lavoratori esposti ai rischi.
9. La Direzione permette ai RLS l'accesso (solo consultazione) al software aziendale "Gestione degli interventi d.lgs. 626/94" al fine di consentire loro di informarsi sullo stato di avanzamento del programma degli interventi di prevenzione e protezione individuati nell'ambito della valutazione dei rischi.

3. Tempo di lavoro retribuito dei RLS
1. Con riferimento al Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1996, il monte ore complessivo a disposizione dei RLS del personale si definisce 360 ore (40 ore annue per ogni rappresentante).
L'utilizzo delle suddette ore avverrà tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio delle strutture presso cui i RLS prestano servizio, salvaguardando nel contempo la libertà operativa necessaria per svolgere adeguatamente l'esercizio delle funzioni, tenuto conto delle facoltà riconosciute dalla legge.
2. Il tempo utilizzato dai RLS si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti e verrà individuato con timbratura utilizzando apposito codice.
3. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50 lett. b) c), d), g), i) ed l) del decreto su citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni viene riconosciuta ai RLS la possibilità di effettuare degli spostamenti ad altre strutture interne all'Azienda; per tali trasferimenti devono essere attuate le procedure autorizzative previste dal vigente regolamento per le missioni.

4. Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni
1. Al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni, i RLS utilizzano i locali messi a disposizione dalla Direzione per le rappresentanze sindacali che saranno dotati dei complementi di arredamento per la conservazione protetta della documentazione e dei materiali di pertinenza degli RLS. Per le riunioni collegiali degli RLS ed eventuali incontri con gruppi di lavoratori l'Azienda consentirà l'uso delle sale riunioni dei presidi Aziendali previa richiesta formulata con adeguato anticipo.
2. La Direzione consente l'uso gratuito della posta interna e mette a disposizione dei RLS un numero telefonico fisso per le telefonate rivolte a quei Soggetti esterni che sono interlocutori istituzionali dei RLS.
3. Viene previsto il rimborso delle spese documentate, sostenute dai RLS per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti; le spese sono rimborsate in base ai criteri e parametri previsti dal vigente regolamento per le missioni con esclusione dell'indennità di missione.
4. Sono a carico dell'Azienda le spese per il materiale di cancelleria e di consumo collegato all'uso delle attrezzature in dotazione, con approvvigionamento a cura dell'Area del Provveditorato e dei Servizi Economali.
5. La Direzione garantisce inoltre l'uso gratuito dei mezzi divulgativi (etichette degli indirizzi, posta interna, utilizzo dei servizio fotocopie) per l'invio di comunicazioni a dipendenti. A tal fine verranno forniti periodicamente elenchi telefonici completi e aggiornati nonché elenchi aggiornati del personale indicanti le unità operative/servizi di appartenenza.
6. Nell'ambito della programmazione aziendale annuale, sarà possibile per i RLS accedere, in funzione delle richieste fatte pervenire e secondo i criteri previsti dai vigenti regolamenti aziendali, alla ripartizione dei fondi stabiliti dalla Direzione per le dotazioni bibliografiche, abbonamenti a riviste o pubblicazioni edite a stampa o su supporti digitali e per la partecipazione ad iniziative formative (corsi, convegni e congressi, ecc) in materia di salute e sicurezza dei lavoratori purché attinenti ai temi di competenza.

5. Formazione e aggiornamento
1. In riferimento all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la Direzione garantirà ai RLS un'adeguata formazione, avente per oggetto:
principi giuridici comunitari e nazionali;
la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi;
l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione. La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è fissata in almeno 32 ore.
2. In considerazione del ruolo partecipativo di cui al successivo punto 7.1 lettere e) e f) dei RLS, le nozioni di tecnica della comunicazione potranno essere oggetto di specifico modulo.
3. La formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e integrata nel caso di significative innovazioni legislative o normative in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione dei rischi.
La durata dell'aggiornamento periodico non può essere inferiore a 8 ore annue.
4. I corsi di formazione potranno essere promossi dall'Azienda stessa oppure da altre Aziende Sanitarie oppure da Associazioni, Enti, ecc. di comprovata serietà e competenza professionale nel campo.
5. Ai RLS viene garantita la partecipazione agli eventi formativi in tema di sicurezza/salute destinati al personale aziendale ed organizzati dall'Azienda tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio delle strutture presso cui i RLS prestano attività.
6. Ai fini della tracciabilità delle attività svolte rispetto ai percorsi formativi verrà adottato, a cura del Servizio Formazione Aziendale, il libretto formativo del cittadino di cui all'art.2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 contenente tutte le iniziative formative di cui al presente capo.

6. Obblighi dei RLS
Ai RLS è fatto obbligo di avvertire la Direzione ed i lavoratori dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro.

7. Doveri e responsabilità dei RLS
1. I RLS esercitano le attribuzioni di legge, e cioè:
a) garantire la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, cosi da instaurare un rapporto di fiducia che li proponga come i referenti naturali per qualsiasi problema in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro;
b) formulare per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste;
c) organizzarsi circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace;
d) pianificare e coordinare le visite ai vari luoghi di lavoro;
e) contribuire a divulgare quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro; poiché l'opera di divulgazione è compito della Direzione, la collaborazione in tali attività avviene previo accordo e con l'avvallo del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Tale collaborazione potrà avvenire anche con la partecipazione attiva all'attività di formazione dei lavoratori da parte di RLS opportunamente formati anche sulle tecniche di comunicazione.
f) promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al "sistema sicurezza-salute";
g) formulare eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
h) partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle indette in materia dalla Direzione e dalle RSU;
i) collaborare nell'ambito delle proprie competenze con il Servizio di Prevenzione e Protezione per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa;
k) frequentare i corsi e gli aggiornamenti relativi alla formazione;
l) garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi e ad eventuali programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
m) garantire discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato.
È facoltà dei RLS ricorrere alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene durante il lavoro.

8. Garanzie e tutela dei RLS
I RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

9. Durata dell'accordo
Il presente accordo scade con il rinnovo delle RSU.
Si conviene che, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente documento, le parti si incontreranno per valutarne l'impatto e per discutere eventuali integrazioni/modifiche.

Palmanova, 22 gennaio 2009

I sottoscrittori
L'Azienda

Le OO.SS.
Fp Cgil
Fp Cisl
Uil Fpl
Fials

La RSU

Le OO.SS. Dirigenza
Fed Med
Anpo
Fesmed Aogoi
Civemp
Cimo Asm
Cgil
Snabi
Sidirss
Aupi
Sinafo