Tipologia: CCNL
Data firma: 2 agosto 2018
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Agenzia del Demanio e Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Cse-Flp
Comparti: P.A., Agenzia del Demanio
Fonte: agenziademanio.it

Sommario:

 

Capitolo I Finalità, applicazione e validità del CCNL
Art. 1 Finalità e campo di applicazione
Art. 2 Inscindibilità ed incumulabilità del CCNL
Art. 3 Decorrenza e durata del CCNL
Art. 4 Procedura di rinnovo del CCNL
Art. 5 Interpretazione autentica del contratto
Art. 6 Procedure di conciliazione e arbitrato
Capitolo II Relazioni e diritti sindacali
Art. 7 Relazioni sindacali
Art. 8 Modalità di relazioni sindacali
Art. 9 Procedure generali
Art. 10 Assetti contrattuali
Art. 11 Livello nazionale
Art. 12 Livello territoriale
Permessi sindacali
Art. 13 Permessi per i dirigenti sindacali
Art. 14 Assemblee sindacali del personale prerogative sindacali e diritti dei lavoratori
Art. 15 Trattenute dei contributi
Art. 16 Comunicati e stampa sindacale
Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 17 Assunzione del personale
Art. 18 Lettera di assunzione
Art. 19 Documenti
Art. 20 Periodo di prova
Capitolo IV Inquadramento, formazione e sviluppo del personale
Art. 21 Criteri di classificazione
Art. 22 Declaratorie di livelli
Art. 23 Indennità di funzione
Art. 24 Norme per quadri e quadri super
Art. 25 Attribuzione temporanea di mansioni superiori
Art. 26 Principi per la formazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei lavoratori
Art. 27 Formazione
Art. 28 Valorizzazione e sviluppo professionale
Art. 29 Criteri e sistemi di valutazione dei lavoratori
Capitolo V Organizzazione e orario di lavoro
Art. 30 Organizzazione del lavoro
Art. 31 Orario di lavoro
Art. 32 Lavoro straordinario
Art. 33 Banca delle ore
Art. 34 Riposo settimanale e lavoro festivo
Capitolo VI Giorni festivi e ferie
Art. 35 Giorni festivi
Art. 36 Ferie e festività soppresse
Art. 37 Ferie solidali
Capitolo VII Assenze, permessi e congedi
Art. 38 Assenze
Art. 39 Permessi
Art. 40 Aspettative
Art. 41 Permessi studio
Art. 42 Permessi esame

 

Art. 43 Congedo per formazione
Art. 44 Congedi e permessi dei genitori
Art. 45 Tutela ed assistenza ai portatori di handicap malattia e infortunio
Art. 46 Assenze per malattia o infortunio
Art. 47 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 48 Accertamenti del datore di lavoro
Art. 49 Periodo di comporto
Art. 50 Trattamento economico
Capitolo VIII Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
Art. 51 Part-time
Art. 52 Lavoro agile
Capitolo IX Diritti della persona
Art. 53 Pari opportunità, parità di genere e non discriminazione
Art. 54 Tutela della dignità dei lavoratori
Art. 55 Congedo per le donne vittime di violenza
Art. 56 Tutela della dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcoliche e delle ludopatie
Capitolo X Disciplina
Art. 57 Doveri del personale dipendente
Art. 58 Mancanze sanzionabili con provvedimenti disciplinari di natura conservativa e relativa procedura
Art. 59 Mancanze sanzionabili con provvedimenti disciplinari di natura espulsiva
Capitolo XI Trattamento economico
Art. 60 Retribuzione
Art. 61 Tredicesima mensilità
Art. 62 Scatti di anzianità
Art. 63 Mense aziendali
Retribuzione di risultato
Art. 64 Premio di risultato
Art. 65 Determinazione di obiettivi e programmi
Art. 66 Determinazione del valore del premio
Art. 67 Attribuzione del premio
Mobilità
Art. 68 Trattamento di trasferta
Art. 69 Trattamento di trasferimento
Welfare
Art. 70 Previdenza complementare
Art. 71 Assistenza sanitaria integrativa
Capitolo XII Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 72 Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 73 Periodo di preavviso
Art. 74 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 75 Trattamento di fine rapporto
Tabella A - Retribuzione base lorda
Tabella B - Scatti biennali
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4


Contratto collettivo nazionale di lavoro personale impiegatizio e quadro Agenzia del Demanio Ente Pubblico Economico 2016 - 2018

In Roma, il 2 agosto 2018, fra Agenzia del Demanio - Ente Pubblico Economico e Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal/Unsa, Cse Flp, è stato sottoscritto, per il triennio 1.1.2016 - 31.12.2018, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale Impiegatizio e Quadro dell'Agenzia del Demanio E.P.E. scaduto il 31.12.2012.

Capitolo I Finalità, applicazione e validità del CCNL
Art. 1 Finalità e campo di applicazione

Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro tra Agenzia del Demanio E.P.E. e il personale impiegatizio e quadro.
Lo stesso è, inoltre, applicabile al personale non dirigente di società collegate o controllate, fatta eccezione per gli istituti esclusi dalle Parti in quanto strettamente correlati alle attività e agli obiettivi tipici dell'Agenzia ovvero non applicabili per loro stessa natura.
La modifica, l'integrazione o il rinnovo delle norme contenute nel presente Contratto possono essere realizzati solo dagli stessi soggetti stipulanti.
La contrattazione tra le Parti è improntata alla valorizzazione delle prestazioni lavorative nel contesto aziendale ed organizzativo, nonché al consolidamento ed allo sviluppo di nuove figure professionali derivanti dall'estensione e dalla diversificazione delle attività e dei servizi.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, intendono realizzare con il presente Contratto non solo un ammodernamento dell'impianto contrattuale esistente mediante il recepimento delle numerose novità legislative intervenute in materia, ma anche un ampio confronto su importanti tematiche riguardanti il lavoro ed i lavoratori, quali: la conciliazione tra esigenze lavorative e personali; l'individuazione di forme di flessibilità spazio/temporali nell'organizzazione del lavoro; la digitalizzazione, intesa come gestione dell'evoluzione digitale nel pieno rispetto delle persone e attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione all'uso appropriato della tecnologia al fine di evitare il fenomeno della connessione permanente e ogni forma di invasione nella vita privata; il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro; in sintesi, la necessità di un cambiamento culturale che supporti ad ogni livello il personale dell'Agenzia.
In tal senso, le Parti condividono la necessità di avviare nuovi e importanti strumenti che, ferme restando le esigenze organizzative e produttive dell'Ente, favoriscano un miglioramento del benessere delle persone nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.
Le Parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale qui definita, confermano il reciproco impegno a proseguire in corretti e proficui rapporti, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e di prevenire l'eventuale insorgere di conflittualità.

Capitolo II Relazioni e diritti sindacali
Art. 7 Relazioni sindacali

Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità dell'Agenzia e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi dell'Accordo quadro riforma assetti contrattuali 22 gennaio 2009, dell'Accordo attuativo del 15 aprile 2009 e dell'Accordo interconfederale fra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del 28 giugno 2011, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale regolati da specifiche procedure.
Il sistema di relazioni costituisce lo strumento per l'efficacia del sistema contrattuale.
Le Parti riconoscono, pertanto, l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra l'Agenzia e le OO.SS. Nazionali stipulanti il presente CCNL, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 8 Modalità di relazioni sindacali
Le Parti concordano le seguenti forme di relazioni e rapporti sindacali, ferma restando la loro reciproca autonomia:
- Informazione preventiva: intendendosi con questa voce la comunicazione ed esposizione di dati, programmi, iniziative e documenti.
- Esame congiunto: intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e alla valutazione dei reciproci orientamenti ed opinioni, nonché al riscontro delle possibili convergenze sui diversi aspetti.
- Contrattazione: intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza finalizzata alla loro eventuale definizione congiunta.

Art. 10 Assetti contrattuali
Le Parti si danno reciprocamente atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione aziendale, quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi o non dettagliatamente disciplinati rispetto a quelli propri del CCNL.

Art. 11 Livello nazionale
Informazione preventiva ed esame congiunto: le Parti programmano periodici incontri su ogni argomento di rilevanza strategica per il settore e di interesse reciproco, fra cui:
- organizzazione dell'Agenzia
- politiche industriali e assetti settoriali
- strategie organizzative e livelli di investimento
- mercato del lavoro, politiche formative, criteri di attuazione delle politiche formative
- dinamiche del costo del lavoro
- dinamiche e carichi di lavoro
- salute e sicurezza dei lavoratori
- pari opportunità e non discriminazione
- qualità del servizio
- criteri relativi allo sviluppo professionale e alla mobilità sul territorio.
Contrattazione: il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo, nel rispetto delle vigenti leggi, fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi, fra cui in modo esclusivo:
- procedure di relazioni industriali e rinnovi contrattuali
- diritti sindacali
- sistema di classificazione del personale
- durata e articolazione dell'orario di lavoro
- definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale
- struttura della retribuzione e dei minimi di retribuzione
- contrattazione integrativa per la quantificazione e la definizione dei criteri di erogazione del premio annuale di risultato.

Art. 12 Livello territoriale
I soggetti titolari delle relazioni sindacali sul territorio sono:
- le RSU
- le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.
Per l'Agenzia del Demanio gli interlocutori sul territorio sono individuati nei delegati della Direzione Generale.
Lo strumento tramite il quale si realizza il confronto a livello territoriale è quello dell'informativa su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, intesa quale comunicazione ed informazione sugli argomenti e con le cadenze temporali di seguito indicati:
- programma di produzione della Direzione Regionale, avanzamento/attuazione iniziative specifiche di territorio (semestrale)
- attività connesse al Premio di risultato, avanzamento (semestrale)
- segmentazione del personale per profilo professionale (annuale)
- informativa su presenze, permessi, ferie, ecc. (annuale)
- piani di formazione del personale e correlazione agli obiettivi operativi di Direzione Regionale (annuale)
- criteri di sviluppo del personale e delle professionalità (annuale)
- piano di sicurezza di Direzione Regionale; analisi degli infortuni verificatisi in Direzione Regionale e politiche di prevenzione degli stessi (annuale)
- piani di formazione sulla sicurezza (annuale).
Sulle materie indicate l'Agenzia trasmette preventivamente all'incontro ai soggetti di parte sindacale i documenti e i dati oggetto di informativa.

Art. 14 Assemblee sindacali del personale
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, singolarmente o congiuntamente, possono chiedere ed indire, per la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, assemblee del personale dipendente dell'Agenzia, da tenersi fuori l'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore retribuite per ogni anno solare.
Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono richieste singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. all'Agenzia, o per il tramite delle strutture sindacali nazionali accreditate con un preavviso minimo di due giorni lavorativi.
La richiesta dovrà contenere l'orario di inizio e di termine dell'assemblea, l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i gruppi di lavoratori interessati e, qualora alle assemblee partecipino dirigenti sindacali non dipendenti dall'Agenzia del Demanio, i nominativi di questi ultimi.
Le assemblee si svolgono tenuto conto della disponibilità e dell'idoneità dei locali utilizzabili, privilegiando convocazioni di riunioni per gruppi di lavoratori e/o per singole sedi e possibilmente, sia in sede che fuori sede, all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro, al fine di salvaguardare la normale attività lavorativa nonché di evitare interruzioni allo svolgimento delle attività (interruzione del servizio al pubblico, interruzione della trasferta etc.).
Per i lavoratori provenienti da una sede diversa da quella in cui è convocata l'assemblea, gli stessi possono assentarsi per il tempo utile ai fini della partecipazione all'assemblea e il tempo di assenza effettiva dal lavoro sarà giustificato a titolo di permesso assembleare.
Il lavoratore che partecipa alle assemblee è tenuto a timbrare sia all'inizio che alla fine della partecipazione.
La partecipazione all'assemblea, anche in sede diversa dal proprio posto di lavoro, non dà diritto a nessuna forma di rimborso spese (viaggio, rimborsi chilometrici etc.).

Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori
Art. 16 Comunicati e stampa sindacale

L'Agenzia mette a disposizione dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, in luoghi accessibili a tutti, albi per l'affissione dei comunicati e delle pubblicazioni relative a materia di interesse sindacale e del lavoro, di cui all'art. 25, Legge n. 300/1970.

Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 18 Lettera di assunzione

[…]
Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo, del Codice etico dell'Agenzia, del Modello ex D.Lgs. 231/2001, nonché tutta la documentazione essenziale ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro, ed in particolare, secondo le disposizioni di legge vigenti: la documentazione relativa alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; […]

Capitolo IV Inquadramento, formazione e sviluppo del personale
Art. 24 Norme per quadri e quadri super

In relazione alle funzioni direttive espletate e al livello di responsabilità proprio del personale inquadrato nel livello Quadro si convengono norme specifiche applicabili ai lavoratori ricompresi.
a) Orario di lavoro
Dal momento che le attività di direzione esercitate non consentono una prefissione dei parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, i Quadri non sono soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 66/2003, ed alla conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario.
Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e/o in orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità mensile di cui all'allegata tabella A, finalizzata in modo esplicito anche a tale titolo.
[…]

Art. 27 Formazione
Le Parti considerano determinante l'impegno in materia di formazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse umane e, attraverso questa, al potenziamento delle competenze dell'Agenzia al fine di generare l'ottimizzazione dei risultati individuali e di gruppo.
In tale ottica la formazione concorre alla crescita e all'arricchimento personale e professionale delle risorse umane, rappresenta un aspetto strategico per sostenere la realizzazione delle trasformazioni in atto nel sistema di riferimento e contribuisce alla creazione di professionalità sempre più versatili e flessibili, in grado di adattarsi efficacemente ai continui cambiamenti che il contesto richiede.
L'Agenzia promuove nei confronti di tutta la popolazione aziendale l'accesso alle opportunità formative, proponendo attività di aggiornamento, qualificazione e ampliamento delle conoscenze trasversali, soprattutto per mezzo di strumenti sempre più flessibili e innovativi, quali, a titolo esemplificativo, formazione on line che consenta alle persone di acquisire conoscenze con modalità più attente alla conciliazione dei tempi vita-lavoro; affiancamento e training on the job; forme di arricchimento collaborativo nell'ambito di comunità e gruppi professionali, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di diffusione della intranet aziendale.
In considerazione della continua evoluzione tecnologica, l'Agenzia assicura un uso appropriato della stessa attraverso attività di formazione idonee a garantire l'aggiornamento, lo sviluppo e l'evoluzione delle singole professionalità aziendali, evitando qualunque rischio derivante da un uso non adeguato degli strumenti tecnologici.
La programmazione delle attività formative viene effettuata tenendo conto dei fabbisogni collettivi e individuali, favorendo la partecipazione attiva delle persone alle iniziative di formazione e distinguendo, con riguardo all'articolazione del personale, la formazione specialistica, che prevede iniziative anche di alto contenuto tecnico, da quella comportamentale finalizzata al miglioramento delle attitudini.

Capitolo V Organizzazione e orario di lavoro
Art. 30 Organizzazione del lavoro

L'organizzazione del lavoro tiene conto delle esigenze organizzative e di quelle individuali, attraverso l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione professionale dei lavoratori, anche mediante l'individuazione di un appropriato orario di lavoro.

Art. 31 Orario di lavoro
Il regime dell'orario di lavoro è funzionale al raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti dal processo produttivo e al contestuale soddisfacimento delle esigenze del personale, attraverso un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.
L'osservanza dell'orario di lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.
La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 36 ore settimanali.
Essa può essere realizzata per esigenze organizzative attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori e unità, ovvero in funzione delle esigenze connesse all'applicazione del presente CCNL a società collegate o controllate, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua fermo restando, nel periodo lavorativo, il massimo di 48 ore medie settimanali in un arco temporale di 6 mesi.
Orario di lavoro
L'orario di lavoro, distribuito dal lunedì al venerdì, è articolato giornalmente in 7 ore e 12 minuti, oltre la pausa pranzo, secondo le seguenti modalità:
- Entrata ore 8.00
- Pausa pranzo 1 ora nella fascia oraria tra le ore 13.00 e le ore 14.30
- Uscita ore 16.12
Ai fini della rilevazione delle ore di lavoro i dipendenti sono tenuti ad utilizzare il proprio badge negli appositi rilevatori di presenza in ogni situazione di entrata e/o uscita dalla sede, compreso l'inizio e la fine della pausa pranzo, ferme restando diverse, specifiche previsioni.
Flessibilità
Nell'ambito delle misure volte al miglioramento dell'equilibrio tra vita lavorativa e personale del dipendente, la flessibilità dell'orario di lavoro costituisce un utile strumento per contemperare le esigenze organizzative dell'Agenzia e quelle personali dei lavoratori.
In quest'ottica, è consentita al lavoratore la possibilità di utilizzare una flessibilità in ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.30, da recuperare nella medesima giornata in modo da garantire una prestazione giornaliera pari a 7 ore e 12 minuti, fermo restando l'obbligo di effettuazione della pausa pranzo.
Riduzione della pausa pranzo
La pausa pranzo di 1 ora potrà essere ridotta, a scelta del lavoratore, fino ad un massimo di 30 minuti, al fine di recuperare l'eventuale flessibilità utilizzata in ingresso e/o al fine di anticipare l'uscita.
Per situazioni individuali eccezionali, oggetto di specifica valutazione dell'Agenzia a livello centrale, potranno essere concesse eventuali deroghe, anche temporanee, alle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 32 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario può essere effettuato, nei limiti stabiliti dalla legge, qualora ricorrano particolari esigenze del datore di lavoro sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini.
L'Agenzia comunica trimestralmente alle OO.SS. i dati, in forma aggregata o anonima, relativi alle eventuali prestazioni straordinarie preventivamente autorizzate dal datore di lavoro. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le Parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dall'Agenzia.
[…]

Art. 33 Banca delle ore
L'istituto della banca delle ore costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa finalizzata alla conciliazione della vita personale e lavorativa consentendo al dipendente di accantonare in un conto individuale le ore di maggior presenza autorizzate come lavoro straordinario e di fruirne a titolo di riposi compensativi per proprie attività formative o per necessità personali e familiari, secondo le modalità e i limiti di seguito indicati.
Nel conto ore individuale può confluire massimo la metà delle ore di prestazione straordinaria mensilmente autorizzata, da utilizzare, in maniera coerente ed armonizzata con ferie e/o altri permessi a disposizione, entro il trimestre successivo a quello di maturazione.
Trascorso il trimestre di possibile fruizione, sarà corrisposta la retribuzione relativa alle ore di maggior presenza accantonate e non utilizzate, esclusa la quota di maggiorazione per lavoro straordinario liquidata ai sensi dell'articolo che precede.
Nel caso di fruizione ad ore o a frazione di ora i riposi compensativi di norma non possono eccedere la metà dell'orario di lavoro giornaliero e non sono cumulabili con altri giustificativi al fine di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata Nel caso di fruizione a giornate intere è ammessa la fruizione per un numero massimo di 2 giorni lavorativi all'anno.
La richiesta di riposi compensativi deve essere avanzata con congruo anticipo, fatte salve situazioni di necessità ed urgenza, opportunamente giustificate.
L'utilizzo delle ore accantonate come riposi compensativi, con riferimento ai tempi e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
Le ore accantonate nella banca delle ore sono evidenziate mensilmente in busta paga.

Art. 34 Riposo settimanale e lavoro festivo
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo dal loro culto, anziché in quello della domenica.
In tal caso, le ore lavorative non prestate nel giorno di riposo del proprio culto vanno recuperate in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario.
È considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo settimanale e nei giorni previsti dal successivo articolo.
[…]

Capitolo VII Assenze, permessi e congedi
Art. 44 Congedi e permessi dei genitori

Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151/2001, come modificato ed integrato dalle successive disposizioni di legge.
[…]

Art. 45 Tutela ed assistenza ai portatori di handicap
L'Agenzia, nell'ambito della normativa di legge vigente, pone in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap.
Tra gli interventi è inclusa la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla Legge n. 104/1992 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.
I permessi riconosciuti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo corrispondente a 3 giornate lavorative, pari complessivamente a 21 ore e 36 minuti nel caso di orario di lavoro articolato in 36 ore settimanali.
Fermo restando il diritto di assistenza ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992, il lavoratore che fruisca dei relativi permessi predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni e/o delle ore in cui intende assentarsi, comunicandola al proprio responsabile entro la fine del mese precedente a quello di utilizzo.
In caso di necessità ed urgenza la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, entro un'ora dall'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Capitolo VIII Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
Art. 52 Lavoro agile

Le Parti confermano l'interesse per lo strumento del “Lavoro Agile”, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente di agevolare la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali.
In relazione agli esiti della sperimentazione già avviata, le Parti ribadiscono l'impegno a valutarne attentamente le risultanze ricercando ogni possibile soluzione che consenta di stabilizzare l'istituto in un'ottica di equilibrio e compatibilità tra le esigenze dei lavoratori e quelle tecnico-organizzative.

Capitolo IX Diritti della persona
Art. 53 Pari opportunità, parità di genere e non discriminazione

Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in materia, interventi che favoriscano le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e la parità di genere, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a favore dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le Parti promuovono iniziative volte a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera.
In relazione a quanto sopra, le Parti convengono di costituire, con modalità e criteri che saranno definiti con apposito accordo sindacale, una Commissione Permanente Paritetica per le pari opportunità, parità di genere e non discriminazione alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro
- seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro
- predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale
- favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing e straining nel sistema delle relazioni di lavoro
- individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale
- promuovere azioni finalizzate a tutelare la parità di genere sul posto di lavoro ed il benessere organizzativo.
La Commissione potrà, nel caso riscontri comportamenti discriminatori all'interno dell'Agenzia, considerare l'ipotesi di affrontarli all'interno della Commissione stessa oppure richiedere una nuova Commissione specifica.

Art. 54 Tutela della dignità dei lavoratori
Le Parti, nel rispetto della Raccomandazione U.E. n. 131/1992 e della legislazione in materia, con particolare riferimento all'n. 80

, promuovono azioni finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con riferimento alla sfera sessuale.
L'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento dell'attività lavorativa.
I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento nell'Azienda, devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto, è considerato inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale offensivo della dignità della persona, indipendentemente dal fatto che questo venga utilizzato o meno per intimidire e discriminare professionalmente il destinatario (assunzione, formazione, promozioni etc.).
Le Parti, a livello aziendale, promuovono iniziative per informare i dipendenti sulla procedura e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti dei dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro, e rimuovono gli effetti dei comportamenti stessi.

Art. 55 Congedo per le donne vittime di violenza
Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 e dell'art. 43 del D.Lgs. n. 148/2015 è riconosciuto alle dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
La fruizione del congedo avviene nelle modalità previste dalle disposizioni di legge in materia.
La lavoratrice che, senza giustificato motivo, non riprenda servizio al termine dei periodi di congedo di cui al presente articolo sarà considerata assente ingiustificata a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Capitolo X Disciplina
Art. 57 Doveri del personale dipendente

Il dipendente deve conformare la propria condotta alle prescrizioni di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, nonché ad ogni altra norma di legge e collettiva e del Codice Etico dell'Agenzia, in modo da improntare costantemente i propri comportamenti a principi di lealtà, correttezza, buona fede, fedeltà e diligenza.
Rientrano tra i doveri del dipendente i seguenti.
A) Attività lavorativa in generale
1. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dai propri superiori gerarchici, nonché agli ordini di servizio emanati dall'Agenzia, nel pieno rispetto anche dei regolamenti e dei modelli organizzativi emanati da quest'ultima. Il lavoratore non è comunque tenuto ad attenersi ad ordini contrari alla legge.
[…]
9. Tenere nei confronti degli utenti, dei propri subordinati, dei propri colleghi di pari grado e dei propri superiori gerarchici, nonché con i vertici dell'Agenzia, contegni improntati a spirito di collaborazione e correttezza.
10. Non attuare condotte tali da comportare per l'Agenzia l'addebito, o solo il pericolo di addebito, di fatti rientranti nella previsione di cui all'art. 2087 del codice civile.
11. Rispettare e/o far rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 e successive modifiche e sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
12. Astenersi, durante l'orario di lavoro, dallo svolgere attività estranee ai compiti assegnati, in favore proprio o di terzi.
B) Orario di lavoro e assenze
1. Osservare puntualmente le disposizioni dell'Agenzia in tema di orario di lavoro, sia in entrata che in uscita.
2. Astenersi dal permanere nei locali aziendali oltre l'orario di servizio, ovvero di frequentarli durante i periodi di assenza per malattia o per infortunio.
3. Non abbandonare il posto di lavoro, né allontanarsi dallo stesso durante l'orario di servizio, a meno che non sussista preventiva autorizzazione in tal senso.
[…]
7. Astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, occupazioni estranee al servizio […]
C) Doveri di riservatezza e di corretto utilizzo dei beni aziendali
[…]
2. Avere cura delle risorse aziendali e degli strumenti e macchinari di lavoro affidati, custodendoli e utilizzandoli in maniera corretta ed evitando comportamenti potenzialmente dannosi per l'Agenzia, anche sotto il profilo dell'immagine di quest'ultima.
In particolare, sussiste l'obbligo di:
- astenersi da utilizzazioni improprie dei beni aziendali, che possano causarne il danneggiamento, o anche ridurne la funzionalità e l'efficienza
[…]

Art. 58 Mancanze sanzionabili con provvedimenti disciplinari di natura conservativa e relativa procedura
1. La violazione da parte dei lavoratori dei doveri di cui all'art. 57 determina, secondo la gravità della mancanza e nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità, nonché dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 e di quanto previsto al punto 3 che segue, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. a) la sanzione del rimprovero verbale si applica nei casi:
1. mancanze di lieve entità che siano state commesse per la prima volta.
b) la sanzione dal rimprovero scritto alla multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione si applica nei casi di:
1. inosservanza delle disposizioni o ordini di servizio ovvero di istruzioni da parte dei superiori gerarchici
2. inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Agenzia o di terzi
3. violazione dei doveri in tema di orario di lavoro […]
5. condotta non conforme ai principi di correttezza e di rispetto verso altri colleghi, superiori gerarchici e utenti
6. scarso rendimento, ovvero negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati
7. negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza
[…]
10. esecuzione durante l'orario di servizio di attività estranea a quella lavorativa.
c) la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica nei casi di:
1. recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione delle sanzioni dal rimprovero scritto alla multa oppure quando le mancanze previste alla lettera b) che precede presentino caratteri di particolare gravità
[…]
3. allontanamento non autorizzato del posto di lavoro durante l'orario di servizio
[…]
6. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso altri colleghi, superiori gerarchici, vertici dell'Agenzia o utenti, fornitori di beni o servizi o terzi in genere
[…]
9. comportamenti in contrasto con i doveri elencati e descritti all'art. 57 , lettera A), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente CCNL
[…]
12. […] danneggiamento doloso di beni, attrezzature strumenti di proprietà di quest'ultima
13. fatti o comportamenti aggressivi, ostili nei confronti di colleghi di lavoro, di grado pari, inferiore o superiore.
[…]

Art. 59 Mancanze sanzionabili con provvedimenti disciplinari di natura espulsiva
Il licenziamento disciplinare è regolato esclusivamente dall'art. 7 della Legge n. 300/1970.
La sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966 si applica nei casi di:
1. seconda recidiva, nel biennio precedente, rispetto a quella contestata ai sensi all'art. 58, comma 2, lettera c), punto 1 che abbia comportato l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione
2. recidiva, nel biennio precedente, nelle mancanze di cui all'art. 58, comma 2, lettera c), punti 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 13 che abbiano comportato l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione
[…]
4. fatti e comportamenti posti in essere, nei confronti di colleghi di lavoro, di grado pari, inferiore o superiore, che si caratterizzano come lesivi della dignità della persona, come vessazioni, denigrazioni, come forme di persecuzione psicologica o di violenza morale ovvero come molestie, anche di carattere sessuale
5. diverbio litigioso seguito da vie di fatto negli ambienti di lavoro con colleghi di lavoro, utenti o terzi
6. recidiva di una situazione di comprovato insufficiente scarso rendimento dovuto a negligenza, incapacità ad assolvere adeguatamente i compiti assegnati, ovvero ad insofferenza nell'osservare le istruzioni dei superiori gerarchici o le disposizioni e gli ordini di servizio aziendali
[…]
La sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., si applica nei casi di:
1. recidiva, nel biennio precedente, nelle mancanze di cui all'art. 58, comma 2, lettera c), punti 6, 7, e 12, che abbiano comportato l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione
2. commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche per colpa grave, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro
[…]
Le mancanze non espressamente previste nel presente capitolo per comportamenti contrastanti con i doveri del personale dipendente possono essere sanzionate, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi previsti dall'art. 57, e facendosi riferimento, quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di correlazione di cui ai commi precedenti.

Capitolo XI Trattamento economico
Art. 63 Mense aziendali

L'Agenzia, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione dell'attività e della distribuzione dell'orario di lavoro, prevede un servizio mensa realizzato di norma attraverso l'erogazione di buoni pasto, ovvero, in alternativa, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi.
Il servizio è riconosciuto per ciascun giorno di lavoro, purché la prestazione sia superiore a sei ore di lavoro effettivo, salvo i casi previsti dalla legge, intervallate dalla pausa pranzo, di almeno 30 minuti.