Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione On. Fabiana Dadone
E
l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma P.le Pastore n. 6, rappresentato dal Presidente Franco Bertoni


PREMESSO CHE

l'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
l'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con Istituzioni e partner di comprovata competenza e qualificazione;
l'INAIL svolge attività di ricerca attraverso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (di seguito DiMEILA) secondo il Piano di attività della ricerca 2019-2021 promuovendo attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione, secondo i principi della medicina del lavoro, dell'epidemiologia occupazionale e dell'igiene del lavoro ed ambientale;
Il DiMEILA svolge nel contesto delle attività istituzionali previste nel Piano della Ricerca, iniziative di supporto tecnico scientifico alle pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle attività di valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, fornendo strumenti di approfondimento e supporto in tutte le fasi del processo, inclusa l'identificazione degli interventi di gestione più efficaci ed adeguati. Il DiMEILA ha altresì contribuito allo svolgimento di studi su rischi emergenti legati all'organizzazione del lavoro e sull'attività lavorativa in modalità agile;
il Ministro per la Pubblica Amministrazione, nell'ambito dei compiti assegnati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2019, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di vigilanza e verifica in materia di semplificazione amministrativa e normativa, anche finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici, e che tra tali funzioni rientrano le iniziative dirette alla definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni anche mediante l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e di funzionamento dei Ministeri e degli enti pubblici con i conseguenti riflessi sugli assetti del personale;
il Ministro della pubblica amministrazione si avvale, per le attività delegate, del Dipartimento della funzione pubblica;
la promozione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche costituisce un rilevante strumento di innovazione del lavoro pubblico, della cultura amministrativa e del miglioramento della performance individuale e organizzativa, che deve essere attuato coniugandolo con il benessere organizzativo e la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti;
al fine di disegnare le politiche di gestione e sviluppo del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni è necessario disporre di una base di conoscenze quanto più ampia, in particolare in termini di impatto all'interno delle amministrazioni, sui singoli dipendenti;
appare coerente con le finalità delle Parti contraenti attivare una specifica collaborazione mediante l'utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture, al fine di condividere attraverso la realizzazione di sinergie e la cooperazione scientifica, metodologie e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e, in particolare, agli effetti e agli impatti conseguenti all'attuazione del lavoro agile
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2. Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano ad una collaborazione finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca sul tema dell'attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, i focus dell'attività di ricerca riguardano:
• la realizzazione di un'indagine conoscitiva su base campionaria rivolta al personale dirigenziale e non dirigenziale rappresentativo delle differenti tipologie di amministrazioni pubbliche relativa allo svolgimento del lavoro agile. L'indagine è finalizzata alla comprensione degli effetti del lavoro agile sul benessere dei lavoratori, anche ai fini di una sua ottimale implementazione;
• la progettazione e lo sviluppo, coerentemente con la metodologia utilizzata dall'Inail, di strumenti per la valutazione e la gestione del rischio stress lavoro correlato, specifici per il personale che presta la propria attività alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, connessi con l'attuazione del lavoro agile;
• la definizione e la realizzazione di iniziative formative e informative per la diffusione e divulgazione dei risultati ottenuti dalle attività di ricerca svolte congiuntamente quale contributo all'accrescimento delle conoscenze nei settori di interesse.
 

Art. 2 - Referenti

1. La nomina dei referenti è tempestivamente comunicata da ciascuna delle parti; in caso di sostituzione del proprio referente, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del referente subentrante.
 

Art. 3 - Oneri ed impegni delle Parti

1. Le Parti danno atto che dal presente Protocollo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al precedente art. 1 sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture.
2. Per lo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo, le Parti possono procedere alla costituzione di uno o più gruppi di lavoro, di cui farà parte il proprio personale. I gruppi di lavoro programmano le attività da svolgere e i risultati scientifici e di ricerca da produrre ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo, e propongono le modalità di diffusione e valorizzazione degli stessi.
3. In generale ciascuna Parte provvederà a condividere e rendere disponibile all'altra Parte, le conoscenze e la documentazione tecnica strumentale allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente Protocollo.
 

Art. 4 - Durata

1. Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Il Protocollo potrà essere rinnovato su richiesta scritta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte, anche al fine di rendere continuative alcune attività di ricerca quali, ad esempio, le rilevazioni campionarie relative agli effetti del lavoro agile sui dipendenti.
 

Art. 5 - Modifiche

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante un successivo atto integrativo, al fine di adeguarne i contenuti alle mutate esigenze delle Parti.
2. In sede di rinnovo del Protocollo, da effettuare secondo le modalità di cui al precedente art. 4, le Parti potranno definire ulteriori attività di comune interesse, tenendo conto anche di quelle già realizzate e dei risultati raggiunti.
 

Art. 6 - Divulgazione dei risultati

1. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali del comune programma di ricerca verranno effettuate congiuntamente dalle Parti. Ciascuna Parte potrà diffondere autonomamente risultati intermedi e finali della ricerca solo previa intesa con l'altra Parte, purché le forme di diffusione dei risultati non compromettano la tutelabilità degli stessi.
2. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite. Ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Protocollo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
4. Gli emblemi e i loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.
 

Art. 7 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
• al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Protocollo;
• al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
2. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.
 

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso cose o terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.
 

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
3. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del Protocollo medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è soggetto all'applicazione delle disposizioni del sopra citato Regolamento Europeo 679/2016 con particolare riferimento a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative da adottare a tal fine.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento e, comunque, per il tempo non superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
 

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
 

Art. 12 - Foro competente

1. Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.
2. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
 

Art. 13 - Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
2. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto


Fonte: inail.it