Tipologia: Protocollo di intesa concernente la sperimentazione del lavoro agile
Data firma: 5 aprile 2017
Parti: Presidenza Consiglio dei Minisitri e Snaprecom, Cisl Fp, Usb Pi*, Sipre*, Ugl Pcm, Flp, Uil Pa, Cida Unadis*, Fp Cida, Dirstat
Comparti: P.A., Presidenza Consiglio
Fonte: presidenza.governo.it


Sommario:


Protocollo di intesa concernente la sperimentazione del lavoro agile

Il giorno 5 aprile 2017, presso la sede di via della Mercede n. 96, ha avuto luogo la riunione tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del comparto e dell'area VIII avente ad oggetto il Protocollo d'intesa relativo alla fase di sperimentazione del lavoro agile per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'Amministrazione: nella persona del Segretario Generale pro tempore, le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del comparto: Snaprecom, Cisl Fp, Usb Pi*, Sipre*, Ugl Pcm, Flp, Uil Pa, le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dirigente dell'Area VIII: Cida Unadis*, Fp Cida, Snaprecom, Dirstat, Cisl Fp, Uil Pa, Fp Cgil
Al termine della riunione le Parti sottoscrivono il seguente Protocollo d'intesa.

Protocollo di intesa concernente la sperimentazione del lavoro agile
Premessa

1. Con il presente Protocollo si intende concordare sull'avvio dell'applicazione in via di sperimentazione del lavoro agile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i limiti di seguito specificati.

Articolo 1 Finalità
1. La sperimentazione del lavoro agile all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri risponde alla finalità di permettere, dopo una fase di prima applicazione per un numero limitato di Strutture pilota, al 10 per cento dei dipendenti, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove lo richiedano, di avvalersi di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la garanzia di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera in modo da:
a) sperimentare e introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata a un incremento di produttività;
b) creare le condizioni effettive per una maggiore autonomia e responsabilità dei lavoratori nella gestione dei tempi di lavoro e nel raggiungimento dei risultati;
c) razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione;
d) rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.

Articolo 2 Definizione
1. Ai fini del presente Protocollo si intende per:
a) “lavoro agile”: una modalità flessibile e semplificata di lavoro finalizzata ad agevolare, al contempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a incrementare la produttività. Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità:
i) esecuzione della prestazione lavorativa svolta in parte all'esterno della sede di lavoro abituale e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
ii) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
iii) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di lavoro;
b) “sede di lavoro”: la sede abituale di servizio del dipendente;
c) “strumenti di lavoro agile”: strumenti tecnologici utilizzati dalla lavoratrice e dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 3 Destinatari
1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa da tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compreso il personale in servizio negli uffici di diretta collaborazione.
2. La sperimentazione del lavoro agile è finalizzata a consentire al 10 per cento dei dipendenti, compresi i dirigenti, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di poterne usufruire, ove lo richiedano.
3. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni messe a disposizione dall'Amministrazione, si utilizzano criteri di riconoscimento della possibilità di ricorrere al lavoro agile che tengano conto delle seguenti priorità:
a) non godimento effettivo, nel periodo di svolgimento del lavoro agile, di altri istituti di flessibilità dell'orario di lavoro (a titolo esemplificativo: part-time, telelavoro) o di agevolazioni in termini di permessi giornalieri e/o orari retribuiti;
b) condizioni di salute della dipendente o del dipendente, debitamente certificate;
c) esigenze di cura nei confronti di figli minori di 12 anni, di familiari o conviventi;
d) maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro;
e) minore avvenuta fruizione di giornate di lavoro agile nell'anno precedente;
f) appartenenza ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o prestazione del servizio a titolo di comando o fuori ruolo presso le Strutture generali della Presidenza.

Articolo 4 Modalità di accesso
1. L'accesso al lavoro agile è realizzato tramite una procedura di rilevazione delle manifestazioni di interesse volontarie dei dipendenti, disciplinata con atto organizzativo del Segretario generale che tiene conto di quanto definito con il presente Protocollo, e successiva stipula di accordo individuale tra il lavoratore e il proprio superiore gerarchico, per la determinazione dei contenuti della prestazione da rendere in lavoro agile ed il suo monitoraggio periodico, secondo modalità uniformi all'interno dell'Amministrazione.

Articolo 5 Modalità di svolgimento
1. La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolge al di fuori delle sedi di lavoro dell'Amministrazione, anche senza necessità che al dipendente siano fornite apparecchiature o connessioni da parte dell'Amministrazione.
2. Nella fase sperimentale, il numero massimo di giornate mensili che è possibile prestare in modalità di lavoro agile e la durata delle fasce orarie di reperibilità saranno individuate con atto organizzativo del Segretario generale. In sede di prima sperimentazione potranno essere ordinariamente prestate in modalità agile massimo cinque giornate lavorative al mese, divisibili anche in mezze giornate, da concordare con l'Amministrazione, salvo specifiche e documentate esigenze che rendano necessario ampliare tale numero massimo.
3. Le giornate nelle quali la prestazione viene resa in modalità agile sono definite nell'accordo individuale di lavoro agile.

Articolo 6 Strumentazioni
1. Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri.
2. Nel caso in cui gli strumenti siano assegnati in uso dall'Amministrazione, questa ne garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento.

Articolo 7 Istituti contrattuali
1. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi dell'Amministrazione ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non può dar luogo a penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera.
3. L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto ai commi successivi.
4. La retribuzione di risultato collegata a parametri di produttività non subisce modifiche in relazione alla sperimentazione del lavoro agile.
5. Nelle giornate lavorative di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive ai sensi dell'articolo 18 del CCNI relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006 - 2009, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario.
6. Nelle giornate di attività svolte in lavoro agile, anche con modalità frazionata, non si ha diritto all'erogazione del buono pasto.

Articolo 8 Formazione, informazione, salute e sicurezza
1. In via preventiva rispetto all'avvio della sperimentazione e al fine di supportare adeguatamente il cambiamento, saranno previste iniziative di informazione nei confronti di tutto il personale. La partecipazione a tali attività costituirà elemento imprescindibile per poter aderire al progetto.
2. In funzione di obblighi specifici in materia di salute e sicurezza, le attività di formazione e informazione dei dipendenti in relazione alla salute e sicurezza verranno specificamente integrate riguardo ai rischi connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione fuori dalla sede di lavoro, alle modalità d'uso degli strumenti eventualmente forniti e al comportamento da tenere in caso di incidente.

Articolo 9 Sicurezza dei dati e della strumentazione
1. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro.

Articolo 10 Sicurezza sul lavoro
1. L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e consegna al singolo dipendente, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
2. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
3. Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
4. L'Amministrazione comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono di modalità di lavoro agile.

Articolo 11 Monitoraggio
1. Le Parti concordano sull'opportunità di monitorare l'attuazione del lavoro agile e supportare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase sperimentale.
2. A tal fine potrà prevedersi, senza oneri aggiuntivi, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto cui spetterà il monitoraggio durante il periodo di sei mesi di sperimentazione, e la predisposizione di una relazione finale sui risultati della stessa.

Articolo 12 Disposizione finale
1. Le Parti si impegnano a rivedere il presente Protocollo in conformità agli indirizzi di attuazione definiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n.124.
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* non sottoscrivono il Protocollo