Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 16 ottobre 2020, n. 45/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo
52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, nella sua versione vigente;
• Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
• il DPCM del 13 ottobre 2020;
• l'ordinanza presidenziale contingibile ed urgente n. 40 del 09.10.2020;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che le ultime evoluzioni dell'andamento epidemiologico per infezione SARS-CoV-2 nella provincia di Bolzano portano a ritenere di dover introdurre ulteriori misure mirate maggiormente restrittive, limitate temporalmente;
 

ORDINA

il permanere degli obblighi di comportamento contenuti nella legge provinciale 08.05.2020, n.
4, nella sua versione vigente, e nei protocolli di sicurezza, come confermato dall'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 40 del 09.10.2020, salvo quanto in seguito disposto:
1) sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, sia nei luoghi chiusi aperti al pubblico che all'aperto, con più di 30 persone;
2) in ogni evento e manifestazione pubblica, inclusi i mercati - ad eccezione dei casi di cui al punto 1 - è vietata, sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di cibo e bevande;
3) dalle ore 18.00 la consumazione di pasti e bevande nelle attività di ristorazione può avvenire solo al tavolo, con il servizio della clientela ai posti assegnati;
4) la chiusura degli esercizi di somministrazione di bevande, incluse le gelaterie e le pasticcerie, deve avvenire entro le 23, quella degli esercizi di somministrazione di pasti entro le 24;
5) è vietato lo svolgimento di sport di contatto esercitati come attività sportiva di base o amatoriale all'interno di palestre e centri sportivi comunque denominati;
6) salvo per manifestazioni sportive di livello interregionale, nazionale ed internazionale, non è consentito l'uso delle docce, mentre l'utilizzo degli spogliatoi è consentito nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n.4;
 

E RACCOMANDA

alle cittadine e ai cittadini, di:
1) rinunciare a feste, occasioni di ritrovo con persone non conviventi, nonché incontri anche conseguenti a ricorrenze religiose, ed evitare tutte le forme di assembramento;
2) rinviare, o svolgere tramite videoconferenza, riunioni ed assemblee di qualsiasi tipo, al fine di evitare aggregazioni;
3) rinunciare agli sport di contatto all'aperto, esercitati come attività sportiva di base o amatoriale.
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 19 ottobre 2020 al 30 novembre 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19