Categoria: Normativa statale
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Decreto ministeriale 22 maggio 1992, n. 466 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 2 dicembre 1992


 

 

Preambolo
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
 

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che fissa i requisiti cui devono soddisfare le cinture di sicurezza ed i relativi ancoraggi;
Tenuto conto che durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici, in corrispondenza del piano in fase di montaggio o smontaggio, il montatore, a protezione contro il rischio di caduta dall'alto, può disporre unicamente di mezzi di trattenuta che, in caso di caduta, lo trattengono, mantenendolo in sospensione, quali gli apparecchi anticaduta e le cinture di sicurezza;
Considerato inoltre che questo particolare impiego della cintura di sicurezza, in rapporto alla posizione obbligata dell'ancoraggio dell'organo di trattenuta ed alla lunghezza per quest'organo richiesta allo scopo di consentire al montatore la mobilità necessaria alle operazioni di montaggio e smontaggio, comporta il rischio di cadute libere di altezza, in ogni caso, maggiore di metri 1,50;
Considerato che le indicazioni desumibili dalle norme di buona tecnica, adottate dai competenti organismi di altri Paesi della Comunità economica europea, consentono di prendere in considerazione cinture di sicurezza speciali, con freno a dissipazione di energia incorporato nell'organo di trattenuta, che permettono di affrontare altezze di caduta libera fino a 4 metri, contenendo le decelerazioni e le conseguenti sollecitazioni dinamiche, in fase di arresto della caduta, entro limiti confrontabili con i valori che i suddetti parametri possono assumere nelle cinture di sicurezza ordinarie, in conseguenza di cadute libere di altezza fino a metri 1,50;
Visto l'esito delle prove preliminari effettuate presso il laboratorio di Monteporzio Catone dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, per accertare:

a ) l'utilizzazione pratica, nel montaggio e smontaggio di un comune ponteggio, di una attrezzatura protettiva comprendente, oltre ad una cintura di sicurezza, una guida rigida, vincolata ai montanti interni di un ponteggio in prossimità del traverso, ed un organo di ancoraggio scorrevole lungo la guida stessa;

b ) la capacità di un comune ponteggio a telai, regolarmente ancorato alla costruzione, di sopportare le sollecitazioni dinamiche indotte senza che si determinino condizioni di instabilità della struttura;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e della regolamentazione tecnica a seguito della quale il decreto 28 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28 giugno 1985, deve ritenersi abrogato; Ravvisata la necessità di procedere al riconoscimento dell'efficacia di detta nuova attrezzatura protettiva, da utilizzare nel montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi, la cui adozione consenta di derogare dalla limitazione di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991;
 

Adotta il seguente regolamento:
 

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'articolo 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per le attrezzature di cui ai successivi articoli, è ammessa deroga all'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente le cinture di sicurezza, limitatamente all'impiego delle attrezzature stesse nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi (di cui al capo V del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956) e quando non risultino utilizzabili altri mezzi protettivi capaci di contenere l'altezza di caduta libera entro il limite massimo di m 1,50 senza pregiudizio per la mobilità del lavoratore richiesta dalle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi.

Articolo 2

1. Le attrezzature di cui al presente decreto sono costituite da:
a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia;
b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato;
c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza.

Articolo 3

1. Tutti i componenti dell'attrezzatura considerata all'art. 2 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento dell'attrezzatura.
2. I singoli componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso delle attrezzature di cui al presente regolamento indossino, quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. È fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione.

Articolo 5

1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta l'inefficacia delle deroghe ivi previste.

Allegato 1
Allegato unico.
(Omissis).