Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Decreto 20 ottobre 2020, n. 111
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
• l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020;
• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 10 agosto 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 27 agosto 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DM Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno educativo 2020-2021”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 7 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 30 settembre 2020 con modifiche e integrazioni dell'ordinanza di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 9 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rettifica del D.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 settembre 2020, “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 19 settembre 2020, “Presenza del pubblico durante le competizioni sportive del campionato di calcio di serie A. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 2 ottobre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico”;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 7 ottobre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 15 ottobre 2020 delle ordinanze di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020, modificato e integrato con i DD.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020 e n. 94 del 9 settembre 2020, e al D.P.G.R. n. 99 del 19 settembre 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, “Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che, in data 16 ottobre 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 22” aggiornato al 6 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha indicato, fra il resto:
- che in Italia si osserva una accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da undici settimane che si riflette in un carico di lavoro non più sostenibile sui servizi sanitari territoriali e che, per la prima volta si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese;
- che si fa appello alla popolazione di evitare quanto più possibile eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, ricordando che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell'epidemia;
che la trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto segnalati in ambito domiciliare/familiare e che rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento ormai chiaro e più rapido della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico;
che sono in lieve aumento focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito intra-scolastico e che rimane quindi essenziale mantenere l'attenzione sulle misure già introdotte per prevenire trasmissione intra- scolastica come la rilevazione della temperatura giornaliera e le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico;
che il tracciamento dei casi e dei loro contatti e la conseguente riduzione nei tempi tra l'inizio della contagiosità e l'isolamento restano elementi fondamentali per il controllo della diffusione dell'infezione che devono essere assolutamente perseguiti e che l'aumento di focolai e di casi non associati a catene di trasmissione evidenzia la criticità nell'impegno dei servizi territoriali (Dipartimenti di Prevenzione) per far sì che i focolai presenti siano prontamente identificati ed indagati e che è importante il rafforzamento dei servizi territoriali, attraverso un coinvolgimento straordinario di risorse professionali di supporto ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici come la “app” Immuni, nelle attività di diagnosi e ricerca dei contatti in modo da identificare precocemente tutte le catene di trasmissione e garantire una efficiente gestione, inclusa la quarantena dei contatti stretti e l'isolamento immediato dei casi secondari;
che si richiama l'importanza dell'uso appropriato degli strumenti diagnostici e di screening, nel contesto di una valutazione del rischio epidemiologico, e della corretta esecuzione delle procedure di isolamento e quarantena quando indicate;
che si ribadisce la necessità di rispettare i provvedimenti quarantenari e le altre misure raccomandate dalle autorità sanitarie sia per le persone che rientrano da paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell'autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso; che, sebbene i servizi territoriali siano riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus, viene ripetutamente segnalato un carico di lavoro eccezionale che in molti casi compromette la tempestiva gestione dei contatti oltre che non assicurare le attività non collegate a questa emergenza;
che la situazione descritta nel report evidenzia importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione;
- che si evidenzia una nuova fase epidemiologica con un sovraccarico dei servizi territoriali che potrebbe riflettersi in breve tempo in un sovraccarico dei servizi assistenziali;
- che si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l'infezione in tutti i casi di mancato rispetto delle misure raccomandate e che si invita a rispettare tutte le norme comportamentali previste di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili;
- che si invitano le Regioni/PA a realizzare una rapida analisi del rischio, anche a livello sub-regionale, e di valutare il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette in base al livello di rischio e sulla base delle linee di indirizzo fornite nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”;
e che il Piemonte è regione con indicatore Rt (punto 3.2 del report) pari a 1,43, con classificazione di rischio moderato per aumento di trasmissione, basso per impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali e moderato con probabilità di progressione nel complesso;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
RILEVATO che il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;
DATO ATTO la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per ‘Impianti a fune'”, adotta la specifica scheda tecnica relativa a “Impianti a fune”, allegata sub 2 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 7-1575 del 26 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19”, adotta per la Regione Piemonte la specifica scheda tecnica relativa a “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici”, allegata sub 3 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
DATO atto che il citato decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto la scadenza dello stato di emergenza correlato al virus COVID-19 al 31 gennaio 2021;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di piena normalità;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza delle tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, “Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ha confermato quanto già contenuto nei precedenti DD.P.C.M. del 17 maggio 2020, del 11 giugno 2020 e del 7 agosto 2020, in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel medesimo D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 sono efficaci fino al 13 novembre 2020;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:
- il parere datato 20 ottobre 2020 del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che valutato alla luce del monitoraggio Fase 2, report n. 22, settimana dal 5 ottobre 2020 al 11 ottobre 2020, i cui risultati evidenziano nell'ultima settimana rispetto alla precedente, in linea con il quadro nazionale, un significativo aumento dei focolai e dei casi che hanno richiesto l'adozione di misure di riorientamento del sistema regionale di contact tracing con l'adozione di misure di quarantena di coorte per le catene di contagio a minor rischio di diffusione dell'infezione ed una focalizzazione degli interventi sui soggetti sintomatici; resta al momento sostenibile l'impegno delle strutture ospedaliere, tenuto conto che i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID- 19 svolto dalle strutture regionali confermano che l'aumento dei casi rimane per la maggior parte legato a focolai familiari e di comunità con la circolazione del virus in situazioni di assembramento e sovraffollamento e che l'elevato numero di contatti tracciati e l'aumento del numero di tamponi effettuati conferma l'attuale tenuta del sistema di identificazione dei contatti e di controllo dei focolai,
conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con le misure previste dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come aggiornato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e nel rispetto delle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute,dall'Istituto Superiore della Sanità, dalla Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome e dalle relative disposizioni regionali in vigore, per le quali occorrerà incrementare i controlli, per lo svolgimento delle attività:
- di sale giochi, sale scommesse e sale Bingo (lettera l)
- dei centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali (lettera z)
- dei servizi di ristorazione (lettera ee)
- inerenti i servizi alla persona (lettera gg)
- degli stabilimenti balneari (lettera mm)
fermo restando che, sulla base delle esigenze che si manifestassero, potranno essere emanate, da parte della Regione Piemonte, indicazioni più restrittive o fornite ulteriori interpretazioni operative;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020, attualmente in vigore, contiene disposizioni formulate in considerazione del citato D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 è modificato ed integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
RITENUTO pertanto necessario revocare anticipatamente il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020, riassumendo, aggiornando ed integrando i suoi contenuti nella considerazione delle nuove disposizioni nazionali e dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
SENTITO il Comitato per l'ordine e la sicurezza in data 16 ottobre 2020;
SENTITO preliminarmente il Ministro della Salute e ottenuta la preventiva condivisione;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi;
INFORMATE preventivamente le associazioni di categoria del commercio;
OTTENUTA l'intesa dalle associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
OTTENUTA l'intesa dai Presidenti di Provincia e dai Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;
INFORMATA la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;
SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
 

RACCOMANDA

1) l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
2) l'utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus, nelle situazioni indicate dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
3) è fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza;
 

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
a far data dal 21 ottobre 2020 cessa anticipatamente l'efficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020 ed entrano in vigore le seguenti disposizioni:
1) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
2) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione è comunque da rispettare sui mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi), in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nelle fasi di entrata e di uscita, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; sono fatti salvi dagli obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero i soggetti che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
3) ai fini di cui al precedente punto 2), possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
4) è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, secondo quanto disposto all'art. 1, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
5) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati all'aperto e al chiuso;
6) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
7) sono rigorosamente applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nell'articolo 3 e nell'allegato 19 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
8) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera b, e dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
9) l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettere c e r, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato A del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
10) l'attività sportiva o motoria all'aperto è autorizzata nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera d, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
11) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite - salvo che contrastino con i divieti relativi agli sport di contatto di cui all'articolo 1, comma 6, lettera g, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 - nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera f, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e delle schede tecniche “Piscine” e “Palestre” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
12) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Impianti a fune” allegata sub 2 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
13) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera i, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
14) assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera l, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
15) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera m, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Cinema e spettacoli dal vivo” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
16) nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
17) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera o, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
18) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera p, e degli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
19) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera q, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
20) assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera z, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e delle schede tecniche “Strutture termali e centri benessere” e “Circoli culturali e ricreativi” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
21) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera aa, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
22) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera bb, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
23) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera dd, e dell'allegato 11 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
24) assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la ristorazione con asporto e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera ee, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"” allegate sub 1 al presente provvedimento, disponendo che i ristoranti devono integrare l'elenco dei soggetti con prenotazione con l'elenco dei soggetti che non hanno prenotato, mantenendolo per un periodo di 14 giorni;
25) la ristorazione con consegna a domicilio è consentita nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera ee, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
26) è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche - anche tramite apparecchi automatici - dalle ore 21,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali e sociali;
27) è confermata la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio (compresi i pubblici esercizi) - anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio - dalle ore 0,00 alle ore 5,00, salva l'attività delle farmacie, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
28) è vietata l'apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio, nel rispetto delle schede tecniche “Ristorazione e commercio al dettaglio” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato,disponendo che i ristoranti devono integrare l'elenco dei soggetti con prenotazione con l'elenco dei soggetti che non hanno prenotato, mantenendolo per un periodo di 14 giorni;
29) assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera gg, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative ” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
30) i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi sono consentiti nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera hh, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
31) assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera mm, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
32) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera nn, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
33) nell'ambito delle attività delle strutture ricettive esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera nn, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e in coerenza a quanto disposto al precedente punto 32, le attività ricettive dei rifugi alpini ed escursionistici devono essere conformate alle previsioni contenute nella scheda tecnica “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici”, allegata sub 3 al presente provvedimento, in luogo di quanto contenuto nella scheda “Attività ricettive”, richiamata dal citato punto 32;
34) le attività del ballo sono sospese nel rispetto di quanto disposto all'articolo 1, comma 6, lettera n, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
35) è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e del presente provvedimento;
36) l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
37) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, rimane autorizzato lo svolgimento di attività ludiche con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco, nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
a. è fatto obbligo di utilizzo della mascherina;
b. è fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani e le superfici di gioco;
c. è fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra i giocatori di tavoli adiacenti;
e della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
38) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, rimane consentita la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
a. è fatto obbligo da parte dei gestori dei locali di assicurare la sanificazione delle mani da parte degli utenti prima e dopo il contatto con i giornali;
b. è fatto obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali cartacei;
c. è raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al termine della giornata; si raccomanda analogo trattamento per gli altri periodici cartacei;
e della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato;
39) l'attività di trasporto pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” allegate sub 15 al D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difformi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi;
40) le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 - Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
41) l'attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24;
42) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto ha efficacia sino alla data del 13 novembre 2020.
 

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
 

on. Alberto Cirio