Tipologia: Accordo Istituzione Comitato Unico
Data firma: 15 luglio 2020
Parti: Gruppo Megamark e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Gruppo Megamark
Fonte: filcams.cgil.it


Accordo Sindacale Istituzione del Comitato Unico del Gruppo Megamark per il contrasto e il contenimento della diffusione virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di cui all'art. 13 del Protocollo del 24 aprile 2020.

In data 15 luglio 2020 alle ore 9:00 si sono riuniti in videoconferenza i sigg.: R.M., S.G. e F.T., in rappresentanza delle aziende appartenenti al Gruppo Megamark; J.M. per la segreteria nazionale della Filcams - Cgil; S.C. per la segreteria nazionale della Fisascat - Cisl; G.Z. per la segreteria nazionale della Uiltucs - Uil

Premesso che:
- il 14 marzo 2020 le parti sociali hanno sottoscritto alla presenza del Governo il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus COVID-19 negli ambienti di lavoro";
- il 24 aprile 2020 sono state apportate ulteriori integrazioni al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, prevedendo, tra l'altro, al punto 2 dell'art. 13, "Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di Comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei Rappresentanti delle parti sociali.";
- il predetto protocollo è stato recepito nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 pubblicato nella G.U. 108 del 27/04/2020
Considerato che:
- la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano e alla clientela adeguati livelli di protezione;
- la mancata attuazione del protocollo del 24 aprile u.s. di cui in premessa, che non assicuri adeguati livelli di protezione, può determinare anche la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- è obiettivo prioritario che io svolgimento delle attività produttive sia attuato garantendo condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
- è costituito ed operante da tempo in tutte le aziende del Gruppo un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, comprendente anche un autonomo Organismo di Vigilanza sulla prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, nel comune intento di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, dei terzi, del pubblico e dei fornitori, che dovessero interagire nei locali aziendali, concordano di costituire il Comitato Unico per tutte le aziende del Gruppo Megamark, per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo, previsto all'art. 13, del protocollo del 24 aprile 2020.
Il presente Comitato opererà in favore e nell'ambito delle seguenti aziende:
- Megagest srl;
- Mediadis srl;
- Perimetro Sud srl;
- Riccardi srl;
- Mida 3 srl;
- Bauzaar srl;
- Joe Zampetti srl;
- Piramide Commerciale Italiana spa;
Il Comitato è composto dall'RSPP, dal Medico competente e, per ogni azienda, dal Datore di lavoro o dal Delegato ex art. 16, D.Lgs. 81/2008 nonché da 18 membri nominatati dalle OO.SS. (6 per ogni sigla firmataria del presente accordo) in modo che vengano rappresentanti i territori regionali.
Il Comitato è costituito con l'obiettivo di:
1) fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali dì contenimento adottate per contrastare l'epidemia di "COVID-19", che tuttavia continua ad essere considerato un "rischio biologico generico";
2) proporre l'eventuale adozione di azioni che vadano ad integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia;
3) indicare eventuali percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti dalle procedure di contrasto al contagio da COVID 19 e valutarne la rispondenza agli obiettivi del presente protocollo.
Il Comitato potrà avvalersi di esperti (medico del lavoro, psicologo del lavoro, tecnico RSPP, esponenti ASL e INAIL territoriali) se e in quanto messi a disposizione dal Gruppo aziendale.
Il Comitato si riunirà in modalità telematica utilizzando la piattaforma google meet.
Viene istituito un indirizzo di posta elettronica che verrà pubblicizzato in tutte le filiali aziendali per dare l'opportunità ai lavoratori di inoltrare eventuali segnalazioni su cui il comitato potrà intervenire. L'indirizzo mail è: ***@gruppomegamark.it
Le parti richiamano quanto definito nel protocollo del 24 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamato, nonché gli ulteriori accordi sindacali definiti ad ogni livello dalla contrattazione collettiva interconfederale e di categoria nonché le linee guida elaborate dall'INAIL, come percorso tecnico da tenere a riferimento nella predisposizione delle misure organizzative, di quelle relative alla prevenzione e protezione, nonché di quelle specifiche per la prevenzione di focolai epidemici.
Laddove si riscontrassero difformità e/o necessità di modifiche/integrazioni il Comitato ne informerà l'azienda nonché l'organismo di Vigilanza ex Modello 231; l'Azienda, ove condivida il suggerimento, provvederà al relativo aggiornamento dandone conseguente comunicazione al Comitato e all'ODV. A tal fine, il Comitato potrà anche raccogliere le segnalazioni delle Rappresentanze Sindacali, dei RLS o di singoli lavoratori, clienti o fornitori.
Il Comitato, in caso di nuove disposizioni legislative e/o provvedimenti locali che dovessero intervenire sulla disciplina ad oggi vigente in materia di contrasto al contagio da COVID19, potrà darne comunicazione all'Azienda e potrà promuoverne la diffusione fra i lavoratori.
Il Comitato si riunirà periodicamente almeno ogni quindici giorni, su convocazione del Datore di Lavoro o del Delegato, al fine di verificare l'andamento delle attività di prevenzione epidemiologica. Le ore che i rappresentanti nominati dalle OO.SS. Dedicheranno alla partecipazione al Comitato, non saranno defalcate dal monte ore permessi definito dalla L. 300/1970 e dal D.Lgs. 81/2008 e saranno integralmente retribuite da parte dell'azienda.
Quanto discusso e condiviso dal Comitato sarà verbalizzato ed inoltrato all'organismo di Vigilanza 231, a tutte i RLS e alle RSA nonché esposto in bacheca in tutti ì punti vendita.
Per tutto quanto non previsto nel presente Verbale, si rinvia ai Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020.

Letto, approvato e sottoscritto, oggi 15 luglio 2020