Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 2

 

Al Segretariato Generale
Alla Direzione generale della prevenzione sanitaria
Alla Direzione generale della programmazione sanitaria
Alla Direzione generale professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.
Alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
Alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
Alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Alla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativi sanitario e della statistica

Alla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
Alla Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
All'USMAF-SASN Lazio
Agli Uffici della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio
e, p.c.
All'Ufficio di Gabinetto
Alla Segreteria Particolare del Sig. Ministro
Alla Segreteria Tecnica del Sig. Ministro
Alla Segreteria del Vice Ministro
Sen. Pierpaolo Sileri
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato
On. Sandra Zampa
All'Ufficio Legislativo
All'Ufficio Stampa
All'Organismo Indipendente di Valutazione
All'Ufficio centrale di bilancio
C/O Ministero della salute
LORO SEDI
 

O G G E T T O:
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle misure in materia di lavoro agile.


Con il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 19 ottobre u.s., in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, sono state fornite nuove indicazioni in materia di lavoro agile nella P.A. (allegato 1)
Tenuto conto dell'andamento negativo della situazione epidemiologica del Paese e del conseguente prolungamento al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria operato dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, si rende quindi necessario adeguare al nuovo quadro giuridico e all'attuale livello di rischio di contagio, il Protocollo di intesa dell'11 settembre 2020, per l'applicazione dell'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile.
Conseguentemente, sentite in data odierna le organizzazioni sindacali del personale dirigenziale e non dirigenziale, rilevata la primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori e a parziale modifica delle previsioni contenute nel predetto Protocollo, si dispone quanto segue.
Va premesso che il citato decreto ministeriale conferma che il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
Ciò posto, ciascun direttore organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, nella percentuale indicata dal datore di lavoro.
La percentuale di lavoro agile, che rimane modificabile dall'Amministrazione in relazione all'evoluzione della pandemia in atto, è calcolata al netto delle situazioni di fragilità, di isolamento fiduciario e di eventuali assenze dal servizio a qualsiasi titolo (ad esempio congedi parentali o legge 104/92).
I datori di lavoro delle sedi centrali e periferiche del Ministero determinano la percentuale di lavoro agile alla quale allinearsi, che deve essere individuata in almeno il 70% delle attività lavorabili a distanza, in relazione all'andamento delle condizioni epidemiologiche sul territorio, comunicandole preventivamente agli RLS e alle organizzazioni sindacali, assicurando in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.
Per il personale delle sedi centrali, lo scrivente, in qualità di datore di lavoro, individua tale percentuale, fino a nuova indicazione, nel 70%.
In aggiunta ai cicli di lavoro agile già previsti dal citato Protocollo di intesa, è utilizzabile anche una turnazione su quattro giorni di lavoro agile a settimana; il dirigente può prevedere una turnazione su base plurisettimanale, rispettando comunque complessivamente il limite di 4 giorni di lavoro agile settimanali.
Nei confronti dei lavoratori fragili è adottata ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.
Nell'ambito dei criteri di priorità per l'assegnazione del personale ai diversi cicli di lavoro agile, vanno considerate, ad integrazione, le situazioni dei lavoratori che convivono con persona in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Il criterio dell'utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare, è valutato tenendo conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
Al fine di assicurare le necessarie percentuali di lavoro agile a tutela della sicurezza dei lavoratori, per i dipendenti neoassunti in periodo di prova, il direttore dell'ufficio di appartenenza consente lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza, tenendo sempre conto della necessità di garantire la piena operatività del personale di nuova assegnazione.
Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti ovvero le specifiche attività di formazione professionale previste.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 19 ottobre 2020, l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato. Al riguardo saranno fornite ulteriori indicazioni operative.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2020, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Le precedenti disposizioni hanno efficacia immediata. Tutti i direttori d'ufficio sono tenuti alla loro applicazione a decorrere dalla giornata di domani. Le direzioni generali competenti potranno comunque fornire ulteriori indicazioni agli Uffici periferici per le peculiarità del servizio.
La presente nota è trasmessa anche per posta elettronica e pubblicata sulla rete Intranet di questo Ministero.
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giuseppe Celotto