Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 21 ottobre 2020, n. 46/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo
52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, nella sua versione vigente;
• Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
• i DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020;
• l'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 45/2020 del 16.10.2020;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che alcune situazioni critiche nell'ambito dell'andamento del contagio da SARS- CoV-2 nella provincia di Bolzano portano a ritenere di dover introdurre ulteriori misure mirate maggiormente restrittive, limitate temporalmente;
 

ORDINA

che per il periodo di riferimento si applichino le seguenti disposizioni:
1) l'attività didattica ed educativa nelle scuole secondarie di secondo grado, in particolare per il triennio, si svolge attraverso la didattica a distanza indicativamente in misura pari al 30% del numero degli alunni che fanno uso di mezzi di trasporto pubblici o dei servizi di trasporto speciali;
2) si vigila affinché nelle scuole di ogni ordine e grado l'ingresso e l'uscita degli alunni siano scaglionati, in modo da evitare assembramenti o sovraffollamento di mezzi pubblici;
3) nei servizi di ristorazione gli esercenti espongono all'ingresso del locale il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in base alle disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
4) per lo svolgimento di castagnate/Torggelen in luoghi chiusi, oltre alle misure di sicurezza già in vigore, si applica la regola di 1 persona ogni 4 metri quadrati, se più restrittiva;
5) la chiusura delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e locali assimilati alle ore 18.00;
6) le prove e le esibizioni di cori e bande si svolgono nel rispetto della regola di 1 persona ogni 5 metri quadrati, e comunque con un numero massimo di 15 persone; continuano ad applicarsi le ulteriori regole dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, ove compatibili;
7) non hanno luogo manifestazioni, tradizioni e altre ricorrenze che per loro natura comportano maggiore possibilità di contagio, come i mercatini natalizi, sfilate di San Nicola e dei Krampus;
8) i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive in materia di mercati o manifestazioni analoghe di rilevanza comunale o comprensoriale;
9) il punto 5) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 45 del 16.10.2020 è così sostituito:
“È vietato lo svolgimento degli sport di contatto al chiuso, esercitati sia in forma individuale che in squadra, che non rientrino nell'attività federale organizzata da associazioni sportive regolarmente affiliate ad una federazione sportiva;”
10) che sono sospese le competizioni sportive regionali e nazionali in forma di campionati, ad eccezione dei campionati delle prime due serie nazionali CONI e CIP nei singoli sport nonché del campionato di promozione e della serie D nel calcio. Le competizioni sportive in forma di manifestazioni singole sono sospese a tutti i livelli, salvo autorizzazione di specifiche competizioni di carattere nazionale o internazionale da parte del Presidente della Provincia. Dopo tre settimane sarà effettuata una valutazione della situazione;
11) restano in ogni caso consentiti gli allenamenti, sia all'aperto che al chiuso, delle attività non vietate dal punto 9), nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
12) in occasione delle competizioni sportive consentite, è comunque vietata la somministrazione di cibo e bevande;
13) il punto 6) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 45 del 16.10.2020 è revocato.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata e producono effetto fino al 30 novembre 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19