Tipologia: Protocollo d’intesa in tema di Lavoro Agile
Data firma: 8 gennaio 2019
Validità: dal 1° gennaio 2019
Parti: Ministero dell'Interno e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil Pa, Confintesa Fp, Confsal Unsa, Flp
Comparti: P.A., Ministero dell'Interno
Fonte: politichepersonale.interno.it


Sommario:


Protocollo d’intesa in tema di Lavoro Agile tra Ministero dell’interno - Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil Pa, Confintesa Fp, Confsal Unsa, Flp

Premessa
Visto l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
Considerato che la finalità sottesa alla disposizione richiamata è quella di introdurre nel pubblico impiego il lavoro agile o smart working, da intendersi quale modello di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato basato sulla flessibilità, sulla valutazione per obiettivi e sulla rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione tra vita privata e professionale;
Visto il protocollo d’intesa sulla sperimentazione del lavoro agile per il personale dell’Amministrazione civile stipulato, tra il Ministero dell’interno e le Organizzazioni Sindacali in data 7 febbraio 2018; .
Visto il Regolamento interno per l’avvio di un progetto pilota di lavoro agile adottato dal Capo Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie in data 15 febbraio 2018, con il quale è stata avviata una fase di sperimentazione dello smart working presso alcuni uffici, centrali e periferici del Ministero dell’interno;
Preso atto che il progetto pilota di lavoro agile si concluderà il prossimo 31 dicembre 2018;
Considerata la necessità di disciplinare, all’esito della fase sperimentale del modello, l’applicazione del lavoro agile al personale dell’Amministrazione civile attraverso l’adozione di un nuovo atto di regolazione;
Vista la bozza di regolamento sul lavoro agile inviata alle Organizzazioni Sindacali il 30 novembre u.s.;
Esaminate le considerazioni emerse in occasione dell’incontro tra le Parti in data 5 dicembre 2018;
Si conviene

Articolo 1 Oggetto
1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la disciplina del lavoro agile per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Le Parti concordano che, a partire dal prossimo mese di gennaio, l’accesso al lavoro agile e le caratteristiche della nuova modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa saranno disciplinati dal presente Protocollo e dal Regolamento del Capo Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che si allega al presente atto formandone parte integrante (all. 1);

Articolo 2 Destinatari
1. Il contingente di dipendenti da ammettere al lavoro agile è definito annualmente dagli uffici coinvolti nell’applicazione dello smart working di cui al comma 2 alla luce delle proprie esigenze organizzative e funzionali e compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili. Per il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo il contingente è stabilito con un unico provvedimento del Capo Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali è finanziarie.
2. Per l’anno 2019 è prevista la possibilità di accedere al lavoro agile per n. 470 dipendenti, così distribuiti:
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 49 unità;
- Dipartimento della pubblica sicurezza n. 51 unità;
- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 37 unità;
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 33 unità;
- Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e Prefetture-Uffici Territoriali del Governo n. 300 unità, di cui n. 27 posizioni saranno destinate al Dipartimento e n. 273 saranno destinate alle Prefetture, secondo la Suddivisione operata nell’allegato elenco (all. 2).

Articolo 3 Progetto pilota presso tre Questure
1. Al fine di valutare presupposti e condizioni per l’applicazione del lavoro agile al personale in servizio presso gli Uffici territoriali della Polizia di Stato, le Parti concordano l’avvio, entro il 30 luglio 2019, di un progetto pilota di smart working destinato a coinvolgere un campione di n. 3 Questure, una di grandi, una di medie e una di piccole dimensioni, individuate una nell’area dell’Italia settentrionale, una nell’area dell’Italia centrale e una nell’area dell’Italia meridionale.
2. In applicazione dei criteri di cui al precedente comma, sono state selezionate per partecipare alla sperimentazione le seguenti Questure:
- Questura di Milano;
- Questura di Perugia;
- Questura di Brindisi.

Articolo 4 Valutazione dei risultati
1. Le Parti concordano sull'opportunità di un confronto sui risultati dell’applicazione del lavoro agile. A tale fine, l’Amministrazione si impegna:
- a trasmettere alle Organizzazioni Sindacali, entro il 10 luglio dell’anno successivo a quello monitorato, la relazione annuale sul lavoro agile redatta, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 dell’allegato Regolamento, dal Gruppo di lavoro interno istituito per l’attuazione dell’articolo 14 legge n. 124/2015;
- ad indire con le Organizzazioni Sindacali, entrò il successivo 30 luglio, una sessione di verifica sull’applicazione dello smart working.

Articolo 5 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento sul lavoro agile allegato al presente atto.

REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE
VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica;
VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante "Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante "l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";
VISTA la direttiva 23 maggio 2007, recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" adottata dal Ministro pro-tempore per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministro pro-tempore per i diritti e le pari opportunità;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183; recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso, e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita é dì lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 sulla "Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale";
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°-giugno 2017, n. 3/17, recante "indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018 e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area 1 quadriennio normativo 2006 - 2009;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4, maggio 2018, n. 66, recante il "Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia";
VISTO il Regolamento interno per l'avvio di un progetto pilota di "lavoro agile" adottato dal Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie in data 15 febbraio 2018, con il quale è stata avviata una fase di sperimentazione dello smart working presso alcuni uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;
PRESO ATTO che il progetto pilota di lavoro agile si concluderà, il prossimo 31 dicembre 2018;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare, all'esito della fase sperimentale del modello, l'applicazione del lavoro agile al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, attraverso l'adozione di un nuovo atto di regolazione;
INFORMATO il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'interno;
INFORMATE le organizzazioni sindacali dell'Amministrazione Civile dell'interno,
ADOTTA
il seguente Regolamento

Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:
a) "Lavoro agile" o "smart working": una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro connotata dalle seguenti caratteristiche:
- svolgimento di parte dell'attività lavorativa all'esterno della sede di lavoro e senza vincoli d'orario, entro i soli limiti di durata massima del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- utilizzo per il lavoro da remoto di strumenti tecnologici messi a disposizione dal dipendente;
- assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti in luogo diverso dalla sede di servizio;
b) "attività espletabili in modalità smart o agile": attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro;
c) "Amministrazione": Ministero dell'interno;
d) "strumenti di lavoro agile": dotazione tecnologica necessaria per l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
e) "sede di lavoro": la sede abituale di servizio del dipendente.

ARTICOLO 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dello smart working al personale dell'amministrazione civile, in attuazione di quanto, previsto dall'art. 14, legge 7 agosto 2015, n. 124 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del l’giugno 2017, n. 3/17.
2. L'accesso al lavoro agile è consentito nei modi e limiti previsti dal presente regolamento e nel rispetto delle procedure di seguito indicate.

ARTICOLO 3
Obiettivi
1. Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:
a) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia ed efficienza detrazione amministrativa;
b) promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
c) ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
d) rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti;
e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro- casa, nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;
f) riprogettare gli spazi di lavoro realizzando economie di gestione.

ARTICOLO 4
Destinatari
1. Il lavoro agile è rivolto al personale di ruolo dell'Amministrazione civile, appartenente alle seguenti categorie:
a) personale della carriera prefettizia;
b) personale dirigente di Area I;
c) personale non dirigente di Area III e II.
2. Lo smart working si applica ai dipendenti in servizio presso i seguenti uffici:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e delia difesa civile;
e) Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie;
f) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
3. Ciascuno degli uffici indicati al precedente comma definisce annualmente, alla luce delle proprie esigenze organizzative e funzionali, il contingente di personale da ammettere al lavoro agile. Per il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo il contingente è stabilito, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, con provvedimento del Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

ARTICOLO 5
Esclusioni
1. Non è ammesso il ricorso al lavoro agile da parte di quei dipendenti che:
a) siano stati destinatari, nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza, di sanzioni disciplinari;
b) in sede di valutazione dell'attività svolta abbiano ottenuto, nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza, una valutazione inferiore ad eccellente, per il personale della carriera prefettizia e per il personale dirigente di Area 1, ovvero un punteggio inferiore a quello corrispondente al livello di giudizio "prestazione adeguata" (punti da 75 a 51), se si tratta di personale non dirigente di Area III e II.

ARTICOLO 6
Ambito oggettivo di applicazione -
1. La prestazione può essere eseguita in modalità agile quando sussistono le seguenti condizioni:
a) è possibile delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato;
d) il dipendente gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;
e) è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
2. Ciascuno degli uffici coinvolti nell'applicazione dello smart working di cui all'articolo 4 comma 2 svolge, annualmente, una ricognizione interna preordinata ad individuare le attività che, ricorrendo i presupposti e le condizioni indicate al comma precedente, possono essere espletate in modalità agile. L'elenco di tali attività è allegato al bando annuale per la selezione dei progetti di smart working di cui al successivo articolo 9.

ARTICOLO 7
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
1. Il dipendente ammesso al lavoro agile può svolgere la prestazione al di fuori della sede di lavoro per un massimo di 5 giorni al mese, non frazionabili ad ore, secondo un calendario da concordare preventivamente con l'ufficio di appartenenza.
2. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’ufficio e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica non dirigenziale deve garantire nell’arco della giornata di lavoro agile la contattabilità per almeno 3 ore, in fasce orarie anche discontinue, indicate nel progetto individuale di cui all'articolo 9.
3. Il luogo in cui espletare l’attività lavorativa è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto di quanto indicato nell’informativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’articolo 12. e ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati dell'Amministrazione contenute nel documento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, affinché non sia pregiudicata la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati di cui dispone per ragioni d'ufficio.
4. Il dipendente è tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate.
5. L'Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio.
6. Non è ammessa la fruizione, senza soluzione di continuità, di giornate di smart 'working e assenze per congedi o permessi. Tra il periodo di lavoro agile ed eventuali assenze per congedi o permessi deve intercorrere almeno un giorno dì servizio presso la sede dì lavoro. Le giornate di lavoro agile possono essere fruite, previo accordo tra le parti, anche immediatamente prima o immediatamente dopo i giorni festivi e non lavorativi.
7. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma 2, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.

ARTICOLO 8
Strumenti del lavoro agile
1. Il dipendente svolge l'attività lavorativa in modalità smart avvalendosi della propria dotazione informatica, composta da:
- Pc o analogo strumento tecnologico;
- connessione dati.
2. Gli uffici responsabili dei sistemi informatici presso ciascun Dipartimento adottano le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e/o ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento delle proprie attività dal proprio dispositivo esterno, salvaguardando, in ogni caso, la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione, nel rispetto del regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR). I predetti uffici adottano le misure necessarie a proteggere documenti e informazioni trattati dal dipendente in smart working da attacchi informatici esterni e a consentire al lavoratore agile la comunicazione sicura dal remoto. Per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo è competente l'ufficio responsabile dei sistemi informatici presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
3. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente.

ARTICOLO 9
Procedura di accesso al lavoro agile
1. L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli uffici di cui all'articolo 4 pubblicano un bando per la selezione dei progetti individuali di smart working, predisposto secondo il modello allegato (all. 1.1 per i Dipartimenti e all. 1.2 per le Prefetture). Il bando indica il contingente massimo di dipendenti da ammettere allo smart working e, ove ritenuto opportuno, la distribuzione delle posizioni disponibili tra le unità organizzative interne alla struttura. Al bando è accluso l'elenco di attività suscettibili di essere espletate in modalità agile.
3. Il dipendente di cui all'articolo 4 che intende aderire allo smart working presenta, nei termini indicati dal bando, al dirigente dell'ufficio al quale è assegnato - ovvero, ove il fruitore del progetto rivesta qualifica dirigenziale, al Direttore Centrale per i dirigenti in servizio presso le Direzioni Centrali, al Capo Dipartimento per i dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, al Prefetto titolare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governò per 1
. dirigenti in servizio presso gli uffici periferici - una manifestazione d'interesse, da predisporre secondo il modello allegato (all. 2).
4. Il dirigente dell'ufficio verifica:
a) che la tipologia di attività svolta dal dipendente interessato rientra tra quelle individuate nel bando di cui al comma.2 come espletabili in modalità agile;
b) che non ricorre alcuna delle cause dì esclusione indicate al precedente articolo 5;
c) che la manifestazione d'interesse di cui al comma 3 è redatta ‘m modo completo e puntuale;
d) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal dipendente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella manifestazione d'interesse.
5. Completate le verifiche di cui al comma precedente - o nelle more degli accertamenti di cui alla lettera d), qualora si renda necessario acquisire informazioni da altra Amministrazione - il dirigente dell'ufficio predispone, in accordo con il dipendente, un progetto individuale, la cui durata può oscillare da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno, da redigere secondo il modello allegato (all.ti 3.1 e 3.2). 1 progetti di durata inferiore a dodici mesi possono, su accordo delle parti, essere prorogati fino a un anno.
6. Il progetto individuale stabilisce:
a) processo o settore di attività da espletare in smart working;
b) strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
c) durata del progetto (da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno);
d) obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile e forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
e) individuazione delle giornate di lavoro agile;
f) fasce di contattabilità;
g) risultati attesi;
h) indicatori per la valutazione del progetto.
7. Il progetto dev'essere sottoscritto dal lavoratore agile e dal dirigente al quale compete, altresì, la verifica della fattibilità tecnica per il tramite dei responsabili dei sistemi informatici presso ciascun ufficio.
8. Al progetto individuale sono allegati, costituendone parte integrante:
- il documento contenente le prescrizioni in materia di sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3;
- l'informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
9. I progetti, sottoscritti e corredati del parere di fattibilità tecnica di cui al comma 7, sono sottoposti, nel termine di quindici giorni dalla presentazione della manifestazione d'interesse, all'approvazione del Direttore Centrale per gli uffici delle Direzioni Centrali, del Capo Dipartimento per gli uffici di diretta collaborazione, del Prefetto titolare delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo per gli uffici delle sedi periferiche.
10. Il Capo Dipartimento o il Direttore Centrale o il Prefetto in sede accerta, in fase di approvazione, nel termine di sette giorni, la coerenza del progetto individuale con le strategie e le complessive esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio e con gli obiettivi gestionali delle unità organizzative interessate,
11. Qualora i progetti approvati siano superiori al numero dei posti disponibili per l'accesso al lavoro agile; ciascun Dipartimento o Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo procede, nel termine di sette giorni, alla redazione di una graduatoria, predisposta secondo i seguenti criteri e punteggi, tra loro cumulabili:
a) situazione di disabilita psico-fisica, anche transitoria, ovvero particolari condizioni di salute del dipendente che rendano disagevole il raggiungimento della sede di lavoro, documentate attraverso la produzione di certificazione proveniente da medici di una struttura pubblica: punti 2;
b) stato di gravidanza: punti 1;
c) esigenze di cura nei confronti di figli minori: punti 0,5 per ciascun figlio; nel caso di figli di età inferiore a tredici anni: punti 1 per ciascun figlio;
d) esigenze di assistenza nei confronti di uno o più dei seguenti familiari, anche se non conviventi, affetti da patologie che ne compromettono l'autonomia, documentate attraverso la produzione di certificazione proveniente da medici di una struttura pubblica: coniuge, partner di un'unione civile, convivente stabile more uxorio, genitori, figli anche maggiori di età: punti 1;
e) distanza tra il domicilio dichiarato all'Amministrazione e la sede di lavoro superiore a 50 km: punti 1;
f) contratto di lavoro a tempo pieno: punti 3;
g) mancata titolarità di agevolazioni In termini di congedi o permessi giornalieri e /o orari retribuiti (per esempio i permessi previsti dalla 1. 5 febbraio 1992, n. 104 o il congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. 151/2001) o di altre misure, quali assegnazioni temporanee o missioni saltuarie (per esempio l'assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42-bis d.lgs. 151/2001) concesse dall'Amministrazione al fine di venire incontro a documentate esigenze personali o familiari: punti 3.
12. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione d'interesse.
13. In caso di parità di punteggio, la precedenza viene riconosciuta al dipendente più anziano d'età.
14. Perfezionata la graduatoria, ciascun ufficio procede a darne tempestiva comunicazione a tutto il personale interessato.
15. I progetti individuali utilmente collocati in graduatoria devono essere avviati entro il 31 marzo di ciascun anno e devono concludersi, al massimo, entro il 30 marzo dell'anno successivo.
16. Nel caso di rinuncia da parte del dipendente prima dell'avvio del progetto individuale, la posizione rimasta libera viene riassegnata attraverso lo scorrimento della graduatoria.
17. Ciascun Dipartimento o Prefettura-Ufficio Territoriale del Governò cura la comunicazione on-line all'INAIL, tramite l'applicativo messo a disposizione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei dati dei dipendenti che si avvalgono di modalità di lavoro agile in servizio presso i propri uffici.

ARTICOLO 10
Trattamento giuridico ed economico
1. L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione dèi dipendente a progetti di smart working non incide sulla natura giuridica del rapporto dì lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d'orario.
4. Nelle giornate di attività in lavoro agile il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto.

ARTICOLO 11
Obblighi afferenti alla riservatezza e alla sicurezza dei dati
1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente. Il dipendente è, altresì, personalmente responsabile della sicurezza dei dati trattati, anche in relazionò ai rischi collegati alla scelta di un'adeguata postazione di lavoro.
2. Le strutture competenti in materia di sistemi informatici adottano soluzioni tecnologiche idonee a consentire il collegamento dall'esterno alle risorse informatiche dell'ufficio necessarie allo svolgimento delle attività previste nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti à quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell'Amministrazione.
3. Le medesime strutture determinano, altresì, le prescrizioni tecniche per la protezione della rete e dei dati, alle quali il dipendente deve attenersi nello svolgimento dell'attività fuori dalla sede di lavoro. Tali prescrizioni confluiscono in un allegato al progetto individuale, costituendone parte integrante e sostanziale.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è dal decreto ministeriale 8 agosto 2016 recante il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'interno, che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori agili.

ARTICOLO 12
Sicurezza sul lavoro
1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine,, al momento della sottoscrizione del progetto individuale di cui all'articolo 9 viene consegnata a ciascun dipendente un'informativa scritta, redatta a cura dei Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell'ufficio di appartenenza, con l'indicazione delle prescrizioni concernenti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, alle quali il dipendente deve attenersi nella scelta del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
3. L'informativa è allegata al progetto individuale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
5. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa, della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell'informativa.

ARTICOLO 13
Valutazione della performance
1. L'adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.

ARTICOLO 14
Recesso
1. Durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile, sia l'Amministrazione che il dipendente possono, con un preavviso non inferiore a 20 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.
2. L'Amministrazione può recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso, laddove l'efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri stabiliti.

ARTICOLO 15
Monitoraggio
1. Il dirigente dell'ufficio presso il quale è assegnato il lavoratore agile redige, a conclusione del progetto Individuale, un report sui risultati dello smart working, utilizzando a tal fine il format allegato (all. 4).
2. I dirigenti responsabili in materia di pianificazione programmazione e controllo di gestione presso ciascun ufficio curano la raccolta dei dati inseriti nei format di cui al comma precedente, nonché la redazione di una relazione annuale sull'andamento del lavorò agile nel proprio Dipartimento o Prefettura che, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello monitorato, viene sottoposta all'esame e alla valutazione del Gruppo di lavoro interno istituito per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 124/2015 con decreto del 26 settembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Gruppo di lavoro interno cura, annualmente, la predisposizione di un documento che raccoglie e analizza gli esiti del monitoraggio dello smart working presso tutti gli uffici dell'Amministrazione e lo presenta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello monitorato, al Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

ARTICOLO 16
Formazione
1. L'Amministrazione definisce, in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione, specifici percorsi di formazione rivolti al personale che accede al lavoro agile, anche con riferimento ai profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 17.
Clausola d'invarianza
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 18
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente il regolamento interno per l'avvio di un progetto pilota di "lavoro agile" del 15 febbraio 2018.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni che regolano gli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Roma, 8 gennaio 2019
IL CAPO DIPARTIMENTO
Varratta

ALL 2
Il lavoro agile nelle Prefetture-UTG e nei Commissariati del Governo di Trento e Bolzano Contingente di personale ammesso nei 2019

 PREFETTURA PERSONALE IN SERVIZIO AL 10/11/2018 UNITA' DI DIPENDENTI DA AMMETTERE AL LAVORO AGILE (PARI AL 3% DEL PERSONALE IN SERVIZIO
AGRIGENTO 73 2
ALESSANDRIA 67 2
ANCONA 110 3
AREZZO 68 2
ASCOLI PICENO 57 2
ASTI 56 2
AVELLINO 97 3
BARI 190 6
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 28 1
BELLUNO 43 1
BENEVENTO 83 2
BERGAMO 82 2
BIELLA 32 1
BOLOGNA 149 4
BOLZANO 65 2
BRESCIA 89 3
BRINDISI 61 2
CAGLIARI 129 4
CALTANISSETTA 65 2
CAMPOBASSO 107 3
CASERTA 137 4
CATANIA 151 5
CATANZARO 116 3
CHIETI 59 2
COMO 62 2
COSENZA 86 3
CREMONA 54 2
CROTONE 73 2
CUNEO 71 2
ENNA 57 2
FERMO 20 1
FERRARA 64 2
FIRENZE 139 4
FOGGIA 94 3
FORLÌ 69 2
FROSINONE 81 2
GENOVA 147 4+10*
GORIZIA 60 2
GROSSETO 64 2
IMPERIA 53 2
ISERNIA 52 2
L'AQUILA 114 3
LA SPEZIA 59 2
LATINA 94 3
LECCE 118 4
LECCO 46 1
LIVORNO 87 3
LODI 40 1
LUCCA 67 2
MACERATA 46 1
MANTOVA 56 2
MASSA 52 2
MATERA 65 2
MESSINA 106 3
MILANO 230 7
MODENA 61 2
MONZA E DELLA BRIANZA 31 1
NAPOLI 271 8
NOVARA 64 2
NUORO 51 2
ORISTANO 56 2
PADOVA 93 3
PALERMO 194 6
PARMA 59 2
PAVIA 59 2
PERUGIA 105 3+1*
PESARO E URBINO 51 2
PESCARA 70 2
PIACENZA 49 1
PISA 63 2
PISTOIA 53 2
PORDENONE 56 2
POTENZA 87 3
PRATO 55 2
RAGUSA 64 2
RAVENNA 72 2+1*
REGGIO CALABRIA 130 4
REGGIO EMILIA 54 2
RIETI 63 2
RIMINI 59 2
ROMA 329 10
ROVIGO 60 2
SALERNO 157 5
SASSARI 69 2
SAVONA 57 2
SIENA 57 2
SIRACUSA 87 3
SONDRIO 51 2
TARANTO 66 2
TERAMO 63 2
TERNI 67 2
TORINO 198 6
TRAPANI 86 3
TRENTO 48 1
TREVISO 70 2
TRIESTE 103 3
UDINE 71 2
VARESE 72 2
VENEZIA 97 1 3
VERBANIA 38 1
VERCELLI 55 2
VERONA 88 3
VIBO VALENTIA 61 2
VICENZA 75 2
VITERBO 69 2
Totale complessivo 8704 261

*All'esito di una puntuale verifica dei costi unitari e di una parallela analisi preordinata al reperimento, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, di fondi da destinare al progetto di lavoro agile, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - dal quale dipendono sotto questo profilo le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo - ha Individuato per il 2019 risorse sufficienti per consentire l'accesso allo smart working di n. 300 unità di personale.
Tali posizioni sono state ripartite tra il Dipartimento e le Prefetture in proporzione ai rispettivi organici. In particolare: n. 27 unità sono state assegnate al Dipartimento (che conta al 19 novembre 2018 n. 878 dipendenti); n. 273 unità sono state assegnate alle Prefetture (che contano al 19 novembre 2018 n. 8.704 dipendenti), secondo la suddivisione risultante dalla tabella sopra riportata.
A ciascuna Prefettura è stato assegnato un numero di posizioni corrispondente al 3% del personale in servizio, con le seguenti eccezioni: n. 1 posizione in più è stata attribuita alle Prefetture di Perugia e di Ravenna, al fine di mantenere il numero fruito in occasione della precedente fase sperimentale alla quale quegli uffici hanno partecipato quali strutture pilota; n.10 posizioni in più sono state assegnate alla Prefettura di Genova, allo scopo di venire incontro, come peraltro richiesto dalle organizzazioni sindacali,, alle esigenze del personale di quell'ufficio connesse ai gravi problemi di mobilità provocati dal crollo del ponte Morandi.