Tipologia: CCNL
Data firma: 7 ottobre 2020
Validità: 01.07.2020 - 30.06.2023
Parti: Aris e Cimop
Settori: Sanità privata, Dirigenza medica
Fonte: cnel


Sommario:

 

Verbale
Ipotesi di accordo
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio
Titolo II Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Norme per l'assunzione in servizio
Art. 4 - Documenti di assunzione
Art. 5 - Visite mediche
Art. 6 - Periodo di prova
Titolo III Inquadramento ed incarichi
Art. 7 - Qualifica dirigenziale
Art. 8 - Tipologia degli incarichi
Art. 9 - Affidamento degli incarichi dirigenziali
Art. 10 - Rinnovo e revoca dell’incarico
Art. 11 - Tabella di primo inquadramento
Titolo IV Codice disciplinare
Art. 12 - Comportamento in servizio
Art. 13 - Codice disciplinare
Titolo V Rapporto di lavoro

Art. 14 - Orario di lavoro
Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Art. 16 - Libera professione
Art. 17 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Lavoro straordinario
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Guardia medica
Art. 24 - Pronta disponibilità
Titolo VI Permessi
Art. 25 - Permessi straordinari
Art. 26 - Trattamento di malattia e infortuni
Art. 27 - Responsabilità civile

 

Art. 28 - Vitto
Art. 29 - Abiti di servizio
Titolo VII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Preavviso
Art. 31 - Cessazione del rapporto
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 33 - Indennità in caso di morte
Titolo VIII Diritti sindacali
Art. 34 - Rappresentanza sindacale medica
Art. 35 - Assemblea
Art. 36 - Permessi per cariche sindacali
Art. 37 - Contributi sindacali
Titolo IX Trattamento economico
Art. 38 - Trattamento economico
Art. 39 - Tabelle retributive
Art. 40 - Indennità specifiche.
Art. 41 - Indennità per prestazioni aggiuntive
Art. 42 - Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 43 - Indennità di rischio
Art. 44 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Art. 46 - Assegni familiari
Art. 47 - Retribuzione di risultato o premio di incentivazione
Art. 48 - Paga giornaliera ed oraria
Titolo X Previdenza complementare

Art. 49 - Fondo di previdenza complementare
Art. 50 - Importi e modalità dei versamenti
Art. 51 - Iscrizione al Fondo Pensione: libertà di adesione
Titolo XI Disposizioni transitorie e finali
Art. 52 - Decorrenza e durata
Art. 53 - Commissione paritetica nazionale di interpretazione
Art. 54 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali


CCNL Dirigenza Medica 2020-2023

Verbale
Il giorno 7 ottobre 2020, presso la sede nazionale Aris in Roma, Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) […], e Cimop (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) […], hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2023, che regolamenta il rapporto di lavoro dei dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato.

Ipotesi di accordo
Il giorno 16 giugno 2020, Aris […], Cimop […], hanno raggiunto la totale intesa su ogni aspetto e quindi procedono con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che regolamenterà il rapporto di lavoro della dirigenza medica della sanità privata per il periodo dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.
Le parti - auspicando che l’ipotesi di accordo sia siglata in tempi rapidi anche da Aiop, che ha partecipato all’intera fase negoziale, fino alla definizione del testo finale si danno atto:
1. del grande sforzo che ognuna di esse ha compiuto per giungere alla definizione di un contratto collettivo molto complesso, soprattutto per la situazione di forte disagio in cui versano le Istituzioni sanitarie di diritto privato, a causa delle difficoltà e degli ostacoli frapposti al sostanziale riconoscimento del ruolo essenziale che dette Istituzioni ricoprono nel servizio sanitario nazionale;
2. che la disciplina contenuta nel nuovo CCNL, introducendo la qualifica dirigenziale per i medici della sanità privata, rimuove un ulteriore ostacolo al comune obiettivo delle parti di assicurare anche ai medici della sanità privata l’equiparazione dei titoli e dei servizi;
3. che la disciplina normativa del rapporto di lavoro introdotta dal nuovo CCNL - realizzando una sostanziale uniformizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza di area privata e della dirigenza del SSN - riconosce comunque il ruolo centrale che è affidato ai dirigenti medici per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo delle Istituzioni e di miglioramento dell’efficienza dei servizi, nell’interesse dei cittadini che tali servizi utilizzano;
4. che il presente CCNL - ferma restando la decorrenza dal 1° luglio 2020 - è comunque sottoposto alla ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti, che dovrà intervenire entro il prossimo mese di luglio 2020;
5. che, nelle more, le parti provvederanno alla correzione di eventuali errori materiali e refusi.

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio
[…]
I dirigenti medici, inoltre, devono osservare le norme regolamentari emanate dalle Istituzioni di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabile.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l’interpretazione autentica della norma, ai sensi dell’art. 53 del presente CCNL.

Titolo II Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 5 - Visite mediche

Prima dell'assunzione in servizio del dirigente medico, il datore di lavoro potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di Strutture pubbliche o private accreditate. Comunque, il medico all’atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo IV Codice disciplinare
Art. 12 - Comportamento in servizio

Il dirigente medico, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il dirigente medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dal datore di lavoro secondo il modello organizzativo adottato, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contratto e del regolamento interno.

Art. 13 - Codice disciplinare
I provvedimenti disciplinari sono adottati in conformità all’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n° 300 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodifìcabilità della contestazione disciplinare. La contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni lavorativi dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari conservativi:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali;
I. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
II. rilevanza degli obblighi violati;
III. responsabilità connesse all’incarico assegnato;
IV. grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato alla struttura, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
V. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del dirigente medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il dirigente medico che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne motivata comunicazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa ovvero abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) sospenda l’attività lavorativa senza giustificato motivo;
c) commetta negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla direzione sanitaria;
[...]
e) svolga le funzioni a lui affidate con negligenza e/o senza attenersi alle linee-guida ed ai protocolli adottati dalla struttura e/o dall’unità/servizio di appartenenza;
f) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
k) violi il divieto di fumare entro il perimetro della Struttura, ove previsto;
[…]
m) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
[…]
s) introduca persone estranee nella Struttura, senza giustificata motivazione.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento nelle seguenti ipotesi:
A. nei casi previsti dai punti a) ad s) qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
C. recidiva (anche generica) in qualunque mancanza, quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare, ancorché impugnati, nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione;
[…]
E. abbandono del posto di lavoro, ivi inclusa l’ingiustificata irreperibilità presso la Struttura;
F. il dirigente medico compia comportamenti che alterino la rilevazione della propria presenza in servizio;
[…]
I. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza;
[…]
L. il dirigente medico compia volontariamente infrazioni alla legge sulla detenzione e sull’uso degli stupefacenti;
M. il dirigente medico compia, all’interno della Struttura, atti contrari alla pubblica decenza;
N. per violazione di quanto previsto dal successivo art. 15 del presente CCNL;
O. per stato di ebbrezza durante il turno di servizio;
P. per aver posto in essere molestie, anche di carattere sessuale, lesive della persona;
Q. per aver provocato rissa o alterchi con vie di fatto o per aver reagito in maniera sproporzionata ad aggressioni di terzi;
R. per gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale della Struttura per quanto di riferimento alle normative in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti (1. 8 giugno 2001 n. 231);
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Titolo V Rapporto di lavoro
Art. 14 - Orario di lavoro

Il dirigente medico assicura la propria prestazione:
- a tempo pieno, per 38 ore settimanali;
- a tempo definito, fissato in 32 ore settimanali, con l’obiettivo di giungere alla soppressione in occasione dei prossimi rinnovi;
- a tempo parziale, secondo quanto previsto dal successivo art. 18.
I dirigenti medici assicurano l’orario di servizio disposto dal datore di lavoro; l’orario settimanale è articolato, per le varie strutture organizzative, nel numero di turni e con l’orario di massima richiesti dalla Struttura, sentiti i singoli dirigenti medici collaboratori, e si uniformerà ai criteri generali stabiliti dalla Direzione d’intesa con la RSM.
Qualora la Struttura ravvisi la necessità, detti turni potranno essere modificati, d’intesa con la RSM, anche nel corso dell’anno.
I dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa garantiscono la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, assicurando il completamento dell’orario di servizio e correlandolo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, e coordinano altresì la flessibilità oraria dei propri collaboratori d’intesa con i medesimi eventualmente compensando così il maggiore o minore orario rispetto al turno giornaliero.
Il dirigente medico è tenuto a rispettare il proprio orario di lavoro rilevato dai sistemi obiettivi di controllo attivi e, pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale, eventuali ritardi ed assenze dovranno essere segnalati all’ufficio a ciò preposto, prima dell’inizio del turno in modo da consentire l’organizzazione delle dovute sostituzioni.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell’arco dell’anno, con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 38 ore per i medici a tempo definito.
Con riferimento all’ipotesi di cui al comma precedente, la durata media dell’orario non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario; tale media in ragione delle peculiari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria potrà essere riferita ad un periodo di dodici mesi.
Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle Strutture.
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il dirigente ha diritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Qualora l’orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il medico dirigente ha diritto a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno stabilite in sede aziendale d’intesa con la RSM.
Al fine di garantire l’assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici ed il diritto al riposo, le parti stabiliscono di calcolare il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 come media in un arco temporale di sette giorni, non potendo però il singolo turno notturno superare le 12 ore oltre la pausa minima prevista dalla normativa vigente.

Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno (38 ore settimanali) a tempo definito (32 ore settimanali) o a tempo parziale e comporta la disponibilità del dirigente allo svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
[…]

Art. 19 - Lavoro straordinario
In considerazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, eventuali protrazioni dell’orario s’intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonché dalla retribuzione di risultato laddove esistente.
L’orario eccedente le 38 ore settimanali per i medici a tempo pieno e le 32 per quelli a tempo definito darà luogo a retribuzione straordinaria solo nei seguenti casi:
- prestazione lavorativa durante la pronta disponibilità;
- autorizzazione scritta della direzione o del superiore gerarchico.
[…]
È ammesso il ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi disciplinate al comma 2 del presente articolo, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun dirigente; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra la Struttura e la RSM e con l’assenso del dirigente interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.

Art. 20 - Riposo settimanale
Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica.
Il suddetto riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro […]

Art. 23 - Guardia medica
La guardia medica deve essere permanente ed interna alla Struttura e può essere svolta da tutti i dirigenti medici dei reparti e dei servizi.
Ove il datore di lavoro ravvisi discrezionalmente la necessità, la guardia medica può essere svolta da medici ad hoc con rapporto di lavoro dipendente o libero-professionale.
Il datore di lavoro potrà organizzare il servizio di guardia come servizio interdivisionale per branche affini.
Sono fatte salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del Direttore Sanitario.
I dirigenti medici dipendenti hanno il diritto e il dovere di espletare paritariamente il servizio di guardia secondo i termini fissati dal Direttore Sanitario, sentita la RSM. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative possono essere esentati dal servizio di guardia, a domanda, i dirigenti medici di età superiore ai 60 anni.
[…]
Il dirigente medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.

Art. 24 - Pronta disponibilità
Ove ne ravvisi la necessità il datore di lavoro può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate con la RSM.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto non può superare i 10 giorni al mese […]
I criteri per i turni di pronta disponibilità devono comunque essere prefissati dal datore di lavoro d’intesa con la RSM.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 21 del presente CCNL, al dirigente medico spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro straordinario o come recupero orario (su richiesta del medico); comunque il dirigente medico chiamato in servizio deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle ore di riposo.

Titolo VI Permessi
Art. 28 - Vitto

Nelle Strutture ove esiste il servizio di mensa per il personale dipendente, il medico dirigente ha diritto di usufruire del servizio stesso nei giorni di effettiva presenza al lavoro, comunque al di fuori dell’orario di lavoro.
[…]

Art. 29 - Abiti di servizio

Quando è fatto obbligo ai medici dirigenti di indossare divisa, cartellino di riconoscimento, indumenti di lavoro e calzature appropriate, la relativa spesa (compresa quella della manutenzione ordinaria) è a carico della Struttura.

Titolo VIII Diritti sindacali
Art. 34 - Rappresentanza sindacale medica

La rappresentanza sindacale medica viene costituita ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 lettera b); detta rappresentanza per la Struttura fino a 15 medici dipendenti non potrà essere superiore a 3 membri.
Alla RSM competono i compiti di tutela degli interessi dei medici per la corretta applicazione delle leggi e del presente contratto, nonché il mantenimento dei rapporti con il datore di lavoro e lo svolgimento delle funzioni previste nella legge n. 300/70.
[…]
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro, la rappresentanza sindacale è costituita dalla RSM e dalla articolazione territoriale della O.S. firmataria del presente CCNL.

Art. 35 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, i dirigenti medici hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 14 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni possono essere indette dalla RSM, che dovrà dame comunicazione al datore di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore, nella misura massima di 10 ore e per le restanti 4 (con le medesime modalità) dalla organizzazione sindacale medica firmataria del presente CCNL.
Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dell’organizzazione sindacale firmataria del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato in modo da non creare pregiudizi alle esigenze assistenziali.
Per tutta la durata dell'assemblea, i dirigenti medici sono tenuti a mantenere i turni di guardia e a fornire le eventuali prestazioni di emergenza richieste nel corso della riunione stessa.

Titolo IX Trattamento economico
Art. 42 - Indennità di servizio notturno e festivo

Al dirigente medico il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne, spetta una “indennità notturna" di 3,36 euro lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
[…]

Art. 43 - Indennità di rischio
Al dirigente medico classificato di categoria ‘‘A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del d.lgs. n. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni […]
Detta indennità è comunque riconosciuta ai dirigenti medici radiologi.
Ai dirigenti medici sopra individuati compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.