Regione Liguria
Ordinanza 25 ottobre 2020, n. 73/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020: adeguamento delle misure già adottate con ordinanze del Presidente della Regione Liguria.

Il Presidente della Giunta Regionale

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
L’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»),
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
RICHIAMATE:
le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data ed adottate dal Presidente della regione Liguria con propria ordinanza in data 8 agosto 2020 n. 52;
l’ordinanza 16 ottobre 2020 n. 72 recante: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020: misure flessibili dell’organizzazione dell’attività didattica con riferimento alle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado, Statali e Paritarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6) ed ulteriori misure di contenimento sul territorio della Regione Liguria.
l’ordinanza 14 ottobre 2020 n. 68/2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova”;
ATTESO CHE:
il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 ha confermato:
- all’art. 1 comma 3: delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
all’art. 1 comma 9 lett. i): lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
il medesimo d.P.C.M. ha introdotto ulteriori misure restrittive come di seguito riportate aU’art. 1 comma 4: è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
all’art. 1 comma 5: è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
all’art. 1 comma 9 lett. c): sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
all’art. 1 comma 9 lett. e): sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale (omissis);
- all’art. 1 comma 9 lett. f): sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento della efficienza operativa in uso al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico che si svolgono nei rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
all’art. 1 comma 9 lett. g): fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
all’art. 1 comma 9 lett. i): sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, e sale bingo e casinò;
all’ art. 1 comma 9 lett. m): sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
all’art. 1 comma 9 lett. n): restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza . Sono vietate le sagre, e le fiere di qualunque genere o gli altri analoghi eventi;
all’art. 1 comma 9 lett. o): sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelle quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- all’art. 1 comma 9 lett. s): fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. (omissis);
all’art. 1 comma 9) lett. ee): le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito con consumo al tavolo e con per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
RICHIAMATI:
l’art. 1 comma 2 del d.l. 125/2020 con il quale è stata apportata tra l’altro al decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la seguente modificazione: “ all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
la comunicazione in data 25 ottobre del Ministero dell’istruzione n. 1927 in ambito della quale si precisa che: “in considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo.
RILEVATO CHE:
il d.P.C.M. in data 24 ottobre 2020 ha confermato alcune misure già disposte ed integrato con ulteriori misure restrittive come già richiamate;
si rende necessario adeguare le ordinanze adottate con le novelle disposizioni da ultimo adottate con d.P.C.M. 24 ottobre 2020:
in ragione delle intervenute disposizioni cessano di avere efficacia relativamente alla ordinanza 72/2020 le limitazioni di seguito indicate:
le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, debbano adottare con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione;
le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 5,00 alle ore 18,00;
le manifestazioni private sono vietate;
chiusura dei centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi consentendo dalle 5,00 alle 24:00 esclusivamente i servizi di bar e ristorazione nel pieno rispetto per tali attività delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data ed adottate dal Presidente della regione Liguria con propria ordinanza in data 8 agosto 2020 n. 52;
Rilevato altresì che non risultano in contrasto le misure già adottate sul territorio del Comune di Genova con l’ordinanza 68/2020 e di seguito indicate:
a) di chiusura delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente. L’attività di vendita è inibita in tale modalità per qualsiasi genere merceologico;
b) di chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e delle grandi strutture di vendita di alimentari dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra in cui sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione. È, comunque, sempre ammessa la vendita tramite consegna a domicilio.
le misure come sopra individuate garantiscono il divieto di assembramento e il distanziamento sociale some determinato dalle disposizioni anti COVID;
differenti modalità non garantirebbero il divieto di assembramento;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

1) le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, per una quota pari almeno al 75%, la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza;
2) rimane fermo per gli alunni con disabilità, gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate con decreto del Ministro per l’istruzione n. 80 del 7 agosto 2020;
3) le Istituzioni Scolastiche nella loro autonomia individuano le misure che riterranno più idonee, tenuto conto dell’organico e del contesto organizzativo interno;
4) la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate saranno garantite attraverso le previste riunioni periodiche del Tavolo Regionale Operativo costituito ai sensi del D.M. n. 22 del 26.06.2020 in conformità a quanto previsto dal d.P.C.M. 18.10.2020 già richiamato;
5) il divieto delle manifestazioni pubbliche sull’intero territorio regionale;
6) la chiusura nel territorio del Comune di Genova delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente. L’attività di vendita è inibita in tale modalità per qualsiasi genere merceologico;
7) di chiusura nel territorio del Comune di Genova degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e delle grandi strutture di vendita di alimentari dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra in cui sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione. È, comunque, sempre ammessa la vendita tramite consegna a domicilio.
8) La vigenza delle previgenti ordinanze laddove non in contrasto con le disposizioni di ci al d.P.C.M. 24 ottobre 2020.
Le misure di cui alla presente ordinanza dal punto 1 al punto 4 decorrono dal 27 ottobre 2020 ed hanno efficacia fino al 24 novembre 2020 fatte salve diverse e successive disposizioni.
La misure di cui alla presente ordinanza dal punto 5 al punto 8 decorrono dal 26 ottobre 2020 ed hanno efficacia fino al 24 novembre 2020 fatte salve diverse e successive disposizioni.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero dell’istruzione;
al Ministero della Salute;
al Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona; al Sindaco della Città Metropolitana.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all’ANCI.
Le ordinanze 68/2020 e 72/2020 sono abrogate
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 25 ottobre 2020