Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale contingibile ed urgente 25 ottobre 2020, n. 49/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 25 del 14.05.2020, n. 27 del 22.05.2020, n. 40 del 09.10.2020, n. 42 del 13.10.2020, n. 45 del 16.10.2020 e n. 47 del 22.10.2020;
• Il DPCM del 24 ottobre 2020;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che, come evidenziano i dati dell'Istituto Superiore della Sanità l'evolversi della situazione epidemiologica mostra, dall'inizio di ottobre 2020, una crescita continua dei casi Covid-19 e dei relativi ricoveri, e che ciò porta a ritenere di dover introdurre ulteriori misure maggiormente restrittive, limitate temporalmente;
• che a livello nazionale tali misure ulteriormente restrittive sono state adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;
 

ORDINA

1) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esentati dai predetti obblighi:
a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore a sei anni;
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
2) con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità;
3) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
4) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, da lunedì 26 ottobre 2020, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
5) per gli spostamenti consentiti dalle ore 23.00 alle ore 5.00, gli interessati e le interessate hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
6) in attuazione dell'articolo 1, comma 34 della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4, i Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico di strade e piazze nei centri urbani, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti, ai posti di lavoro e alle abitazioni private;
7) è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
8) è fatto obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei criteri di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
9) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie di cui al punto 1); è consentito l'accesso dei minori, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
10) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, con l'ausilio di operatori cui affidarli;
11) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
12) per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, si applicano le disposizioni di cui alle lettere e) ed h) dell'articolo 1 del DPCM 24 ottobre 2020;
13) in occasione delle competizioni sportive consentite, è comunque vietata la somministrazione di cibo e bevande;
14) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; ferma restando la sospensione di attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
15) fatto salvo quanto previsto al punto 12), lo svolgimento di sport di contatto è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico- amatoriale;
16) negli spogliatoi, oltre a quanto stabilito nell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, ove più restrittiva, si applica la regola di 1 persona ogni 5 metri quadrati;
17) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, e nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4; è in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di cibo e bevande;
18) per le castagnate/Torggelen nei locali chiusi di ristori di campagna e di attività di ristorazione presso le aziende agricole, come nelle taverne (Stuben) o cantine tradizionali, oltre alle misure di sicurezza già in vigore, si applica la regola di 1 persona ogni 4 metri quadrati, se più restrittiva;
19) le sindache e i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive in materia di mercati o manifestazioni analoghe di rilevanza comunale o comprensoriale;
20) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
21) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche sono consentiti nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4 e con il numero massimo di 200 spettatori;
22) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere;
23) non hanno luogo manifestazioni, tradizioni e altre ricorrenze che per loro natura comportano maggiore possibilità di contagio, come i mercatini natalizi, sfilate di San Martino, di San Nicola e dei Krampus, e visite in occasione di Halloween;
24) sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
25) le prove e le esibizioni di cori e bande si svolgono nel rispetto della regola di 1 persona ogni 5 metri quadrati, e comunque con un numero massimo di 15 persone; continuano ad applicarsi le ulteriori regole dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, ove compatibili;
26) nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;
27) tenendo costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni sono fin d'ora chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini;
28) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro;
29) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati da 1 a 7, firmati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle relative Comunità religiose, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e le protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
30) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano la modalità di fruizione contingentata e il rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
31) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento in presenza e la didattica a distanza si alternano: fino al massimo del 50% del numero di studenti frequenta la didattica in presenza presso la rispettiva scuola. Questo modello viene adottato obbligatoriamente a decorrere da mercoledì 28.10.2020;
32) qualora un dirigente scolastico sia a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un alunno, di un docente o di un collaboratore all'integrazione della rispettiva scuola, adotta, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, le misure organizzative per passare dall'insegnamento in presenza alla didattica a distanza e, se necessario, avvia la sanificazione;
33) qualora un direttore della scuola dell'infanzia venga a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un bambino, di un collaboratore pedagogico o di un collaboratore all'integrazione, egli dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, la sospensione dell'attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione;
34) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate;
35) per quanto riguarda le Università e gli Istituti di formazione superiore, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere u), v) w) e z) del DPCM;
36) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
37) l'accesso dei visitatori alle strutture sociali e socio-sanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
38) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4 e, salvo farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, rimangono chiuse nei giorni festivi e di domenica;
39) oltre a quanto disposto al punto 38), i centri commerciali ai sensi del codice del commercio provinciale (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12) rimangono chiusi anche il sabato, ad eccezione delle attività di ristorazione e di vendita di generi alimentari;
40) le attività degli esercizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 20.00 per i bar, le gelaterie e le pasticcerie e fino alle ore 22.00 per i ristoranti. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;
41) dalle ore 18.00 la consumazione di pasti e bevande è consentita solo al tavolo con assegnazione di posti a sedere;
42) è vietata la consumazione di pasti e bevande all'aperto, sia in prossimità dei locali, sia sulle vie e sulle piazze; i Sindaci possono emanare disposizioni ulteriori e più restrittive;
43) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
44) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
45) la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea è disposta, in attuazione della legge provinciale 08.05.2020, n. 4 dall'assessore provinciale competente alla mobilità e ai trasporti;
46) gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati da parte di atleti professionisti e non professionisti. I predetti impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o, nelle more dell'adozione delle stesse, nel rispetto delle linee guida provinciali, avendo cura di evitare ogni forma di assembramento;
47) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
 

E REVOCA

le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti
n. 25 del 14.05.2020, n. 27 del 22.05.2020, n. 40 del 09.10.2020, n. 42 del 13.10.2020, n. 45 del 16.10.2020 e n. 47 del 22.10.2020.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata e fino al 24 novembre 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19


Allegati:
1) Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;
2) Protocollo con le Comunità Ebraiche italiane;
3) Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;
4) Protocollo con le Comunità Ortodosse;
5) Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh;
6) Protocollo con le Comunità Islamiche;
7) Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni.
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