Ministero della Salute
Ordinanza 23 ottobre 2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. 26 ottobre 2020, n. 266

IL MINISTRO DELLA SALUTE
d'intesa con
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato che in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT medio calcolato dall'Istituto superiore di sanità per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.39 e che per la settimana 12-18 ottobre 2020 si stima in aumento fino a 1.83; il dato dei nuovi casi segnalati nei sette giorni è stato di 2528 per la settimana 5-11 ottobre 2020 ed è di 5855 per il periodo 12-18 ottobre; il numero complessivo degli attualmente positivi al 23 ottobre è 16462, di cui 1362 in regime di ricovero non in terapia intensiva e 84 in terapia intensiva; per il periodo 12-18 ottobre 2020 l'incidenza settimanale è di 134,87 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Piemonte;
Considerato che in data 23 ottobre il gruppo di monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. 1-1314 del 4 maggio 2020 «Costituzione del gruppo regionale di monitoraggio fase 2» finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown, ha relazionato alla giunta regionale in merito al significativo peggioramento degli indicatori, indicando la necessità di un tempestivo innalzamento delle misure di contenimento;
Considerato pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento che, comportando misure limitative delle libertà personali di circolazione, rendono opportuna la condivisione dell’autorità sanitaria nazionale e dell’autorità sanitaria regionale nonché il concorso attivo degli organi statali preposti al controllo sull'osservanza delle misure stesse;
Informate preventivamente le prefetture piemontesi;
Sentite e ottenuta l'intesa in data 23 ottobre 2020 dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
Sentiti e ottenuta l'intesa in data 23 ottobre 2020 dai presidenti delle Province di Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Biella, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola e del sindaco della Città metropolitana di Torino e dai sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte: Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella e Verbania;
Sentito il DIRMEI (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive della Regione Piemonte) che ha espresso parere favorevole in merito all’opportunità di assumere l'atto in oggetto;
Vista la nota del 23 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Regione Piemonte, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nel predetto incontro del 23 ottobre 2020, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 19/2020;
 

Emana
la seguente ordinanza:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
5. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel portale internet della Regione Piemonte.

Roma, 23 ottobre 2020

Il Ministro della salute Speranza
Il Presidente della Regione Piemonte Cirio
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Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.