Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2020, n. 145
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 26 ottobre 2020, n. 159

 

Note per la trasparenza
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

 

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 1, comma 14, dispone che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che sostituisce i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre 2020;
Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 26 ottobre 2020, ore 17, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un incremento di contagi, con un numero di soggetti attualmente positivi pari a 17417, 613 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 77 ricoverati positivi in terapia intensiva, in rilevante e rapido incremento, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 12-18 ottobre 2020 (aggiornati al 20 ottobre 2020), registrano:
- Casi totali: 32210 | Incidenza cumulativa: 656.32 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 5/10-11/10: 2977 | Incidenza: 60.66 per 100000
- Rt: 1.15 (CI: 0.94-1.5) [medio 14gg]
Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato “Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile tra lo scenario 2 e lo scenario 3 del suddetto documento;
Rilevato, relativamente alla previsione di cui all’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM 24.10.2020, che, alla luce dei dati riportati sopra, sussistano, con riguardo a tutto il territorio regionale, le situazioni critiche e di particolare rischio, anche tenuto conto della mobilità degli studenti, che impongono l’incremento del ricorso alla didattica digitale integrata;
Rilevato, peraltro, che appare non giustificata l’alternativa che risulta porre la disposizione della lett. s) predetta tra il mantenimento dell’attività didattica in presenza, in caso di insussistenza delle condizioni ivi descritte per l’attivazione o incremento della didattica digitale integrata e, ove le suddette condizioni sussistano, l’applicazione della didattica digitale integrata nella soglia minima e inderogabile verso il basso del 75%, senza alcuna graduazione intermedia tra la didattica in presenza totale e la suddetta soglia (definita minima nella citata lett. s);
Ritenuto, a fronte di quanto appena sopra osservato, di esprimere comunque l’indirizzo, ferma l’autonomia delle istituzioni scolastiche, per il quale va favorita il più possibile la didattica in presenza relativamente alle prime classi del ciclo di studi delle scuole superiori;
Ritenuto che sussistano ragioni di necessità della tutela della salute dei lavoratori in trasferta plurigiornaliera che impongono l’autorizzazione all’erogazione del servizio di mensa per il tramite degli esercizi di ristorazione anche oltre l’orario delle 18;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
 

ordina
 

A. Attività scolastica. Formazione professionale
1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, a decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti.
2. Per gli istituti di cui al punto precedente, è raccomandata l’applicazione dell’attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime.
3. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al punto 1) e della raccomandazione di cui al punto 2) sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
4. E’, comunque, sempre garantita la didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata, mentre sono favoriti i percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi (cd. alunni “fragili”), secondo quanto previsto dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e successive modifiche.
5. A decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono invitate ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di attività di laboratorio e pratiche e con priorità per le classi prime. Si suggerisce il ricorso alla didattica digitale integrata per il 75% degli studenti e si invita a riservare la quota parte di didattica in presenza alle attività laboratoriali che risultano difficilmente compatibili con la didattica digitale integrata complementare.

B. Mense per lavoratori
In attuazione della lett. ee) dell’art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione dell’allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive modifiche.
L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

C. Disposizioni finali
Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 24 novembre 2020.
Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.
Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020.
Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall’ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Luca Zaia