Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2020, n. 29585 - Infortunio mortale durante il taglio di una siepe. Mancanza di prova certa di una prassi pericolosa e della responsabilità al di là di "ogni ragionevole dubbio"


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
Data Udienza: 23/09/2020
 

 

Fatto




1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna resa dal Tribunale di Treviso nei confronti di B.L.F. e P.B., in relazione al reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore dipendente DR.A..
L'ipotesi accusatoria, condivisa dai giudici di merito, attribuiva agli imputati - alla B.L.F., legale rappresentante della CE.VI.V. s.r.l. e dell'Azienda Agricola LE RIVE, ed al P.B., esercente di fatto di poteri direttivi - una colpa generica ed una specifica violazione dell'art.111, comma 1, lett.a) D.Lgs.n.81/2008, consistita, in particolare, per il P.B. nell'aver impartito a DR.A., dipendente della CE.VI.V., e a Z.F., dipendente della Azienda Agricola LE RIVE, l'ordine di effettuare il taglio di una siepe alta mt.5, senza fornire loro un'attrezzatura adeguata ed i presidi necessari per eseguire in piena sicurezza il lavoro in quota.
Era quindi accaduto che il giorno 23 giugno 2014, i due lavoratori, per accedere ad un'altezza di mt.2,5 avevano utilizzato un carrello elevatore, guidato dallo Z.F., sulle cui forche era stata posizionata una gabbia composta da quattro pareti in griglia metallica (alte cm.90) appoggiata su un bancale, dalla quale il DR.A. era precipitato, riportando grave trauma cranico che ne aveva provocato il decesso.
2. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso l'istruttoria svolta in primo grado con particolare riguardo a numerose dichiarazioni testimoniali, si è soffermata - rispondendo a specifiche contestazioni della difesa - sull'altezza in cui si stava eseguendo effettivamente il lavoro di potatura della siepe, ritenendo univoci una serie di elementi che confermavano trattarsi di lavori "in quota", tali da rendere necessaria l'adozione dei presidi antinfortunistici.
Valorizzava in particolare le seguenti circostanze: il verbale di Pronto Soccorso redatto all'arrivo dell'ambulanza sul luogo dell'infortunio, nel quale risulta un "politrauma da un'altezza di circa 3 metri"; il documento che registrava l'ingresso del paziente in neurochirurgia che riporta la caduta "da un'altezza di metri 3 mentre stava potando delle piante"; la ricostruzione del quadro del sinistro fatta dai Carabinieri e dal tecnico dello Spisal, i quali, giunti sul posto, su indicazione dello Z.F., collocano la cesta ad un'altezza di 2 metri e mezzo dal suolo; la denuncia di infortunio indirizzata due giorni dopo all'INAIL dal datore di lavoro CE.VI.V. in cui si comunica la caduta del DR.A. da un'altezza di 3 metri. Considerava perciò inattendibili le deposizioni dei testi a difesa, che dopo due anni dai fatti avevano indicato un'altezza minore, di circa due metri.
Stabilito che si era trattato di lavori ''in quota", i giudici di appello ritenevano evidente la violazione delle cautele di sicurezza di cui agli artt.111 e 115 D.Lgs.n.81/2008, in quanto: il muletto usato dallo Z.F. non era utilizzabile per il trasporto di persone; il DR.A. operava ad un'altezza nettamente superiore ai 2 metri, senza cintura di sicurezza ed imbragatura che ne impedisse la caduta; la gabbia all'interno della quale si trovava il lavoratore era ancorata ad un pallet con delle graffe, non era fissata al gruppo di sollevamento del muletto ma solo attraversata dalle due forche del medesimo; queste dunque sollevavano il tutto (struttura non ancorata e persona all'interno), ma essendo inserite in uno spazio di 10 cm. ed essendo le stesse di 4 cm. avevano uno spazio di appena 6 cm. per oscillare ("brandeggiare"), oscillazione peraltro inevitabile posto che il DR.A., alto mt.1,90 impugnando un tosa siepe di circa 6 kg., non era fermo nella gabbia ma si spostava e si sporgeva per eseguire il taglio; il parapetto era di cm.90, cioè inferiore all'altezza minima di un metro prevista dalla legge, costituendo ulteriore pericolo.
Di qui l'accertato nesso di causalità tra le menzionate irregolarità e la caduta dell'operaio, che lavorando privo di casco e di strumenti di sicurezza personali, su una struttura inadeguata, era precipitato dall'alto dentro la siepe, battendo la testa contro il cordolo che si trovava al lato opposto della stessa.
Rispondeva ancora la Corte di merito all'ulteriore asserto difensivo, con cui si sosteneva che si era trattato di un'iniziativa estemporanea dei lavoratori, presa all'insaputa degli imputati, tale da escludere ogni loro profilo soggettivo di colpa. Rilevava in proposito che nel DVR della CE.VI.V. non era disciplinata l'attività di potatura della siepe - alta, come detto, 5 metri - commissionata sì ad un soggetto esterno, il giardiniere G.L., ma a cui parteciP.G.o anche i lavoratori delle società degli odierni imputati, senza una specifica valutazione del rischio che quella lavorazione in quota comportava. Escludeva la veridicità della "prassi" di cui avevano riferito alcuni testi, in base alla quale vi sarebbe stata di fatto una ripartizione tra i compiti dei lavoratori "interni", che operavano da terra sulla parte inferiore della siepe, ed il G.L., che procedeva invece a tagliare la parte laterale superiore e la sommità, confrontando le dichiarazioni dei vari testi sul punto e considerando illogica, come tale non credibile, una iniziativa dei lavoratori che, incaricati di un lavoro da terra privo di pericoli, si fossero autonomamente determinati ad eseguirne uno assai più lungo e faticoso, con un mezzo non sicuro e privi di qualunque presidio di sicurezza.
Su questo tema la Corte ha valorizzato la deposizione della vedova del DR.A., P.G., la quale aveva ricordato che la mattina dell'incidente il marito le aveva parlato del lavoro di potatura della siepe, per eseguire il quale avrebbe utilizzato una struttura già pronta - un muletto con sopra un box - che gli consentiva di lavorare in sicurezza "in una specie di recinto", e che, la sera stessa del tragico evento, ella aveva telefonato alla B.L.F. per riferirle il dialogo avuto la mattina con il marito. Tale teste, sentita come persona offesa al termine dell'istruttoria dibattimentale, dopo l'invio al Tribunale di due lettere-memorie, è stata ritenuta credibile, perché priva di interesse ad un risarcimento del danno, avendo già rinunciato, unitamente ai figli, alla. costituzione di parte civile.

Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello, avverso la quale gli · imputati, tramite i difensori di fiducia, propongono distinti ricorsi.

4. Il ricorso di B.L.F. consta dei seguenti sei motivi.
I) Vizio di motivazione e violazione di norme processuali, sotto il duplice profilo della utilizzazione di una prova inesistente e della omessa valutazione di prove di rilievo decisivo. La Corte ha richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal giudice di primo grado, in particolare il DVR della CE.VI.V., alcune dichiarazioni dei testi Z.F., G.L. e B., la testimonianza della vedova della vittima. Poiché l'attività dei dipendenti dell'azienda non avveniva in quota ma solo fino all'altezza di due metri, mentre sulla restante parte più alta operava il giardiniere G.L. con una piattaforma aerea, tale attività non rientrava tra quelle normativamente soggette alla valutazione del rischio. Queste modalità di lavoro erano emerse dalle deposizioni testimoniali a cui la Corte non ha inteso attribuire credibilità, senza alcuna logica motivazione, mentre la completa analisi delle risultanze probatorie acquisite portava alla incontrovertibile conclusione che il montaggio di quella attrezzatura (muletto con gabbia) era avvenuta per la prima volta su iniziativa esclusiva dei due dipendenti, all'insaputa del datore di lavoro ed in sua assenza, concretizzando così quella manovra abnorme ed eccentrica, costituente causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento. La vedova della vittima, sentita alla ·fine dei dibattimento ex art.507 cod.proc.pen. dopo che aveva presenziato a tutte le udienze, aveva reso dichiarazioni non veritiere in quanto: la disposizione di tagliare la siepe era stata data dal preposto BE. solo a mezzogiorno con inizio del lavoro dopo la pausa pranzo, e dunque non era possibile che il DR.A. ne avesse parlato con la moglie la mattina prima di uscire per recarsi a lavoro; la circostanza riferita dalla teste era del tutto "nuova" in quanto non capitolata nella lista dei testimoni della parte civile, nuova altresì la circostanza che la P.G. ne avesse parlato la sera con l'imputata, dialogo mai esistito proprio perché la mattina nulla era stato ancora disposto per il taglio della siepe.
II) Vizio di motivazione e violazione di norme processuali in relazione alla ritenuta effettuazione del taglio della siepe in quota (altezza superiore a metri 2). Osserva che gli elementi probatori valorizzati dalla .Corte non possono assurgere a rango di prova, mentre sono state ignorati alcuni dati certi, desunti dalle risultanze processuali, e segnatamente: dalle fotografie - dalle quali si ricava che il taglio della siepe era arrivato almeno ad un metro sotto la parte sommitale, e dunque, poiché l'altezza della siepe era stata indicata tra i 4,50 e i 5 metri, il lavoratore stava operando il taglio non oltre i metri 3,70; dall'esito della consulenza di parte dell'Ing. De Angeli, il quale, considerando l'altezza dell'uomo e la lunghezza della lama (metri l,20) comprova che nella fase di taglio era stata raggiunta un'altezza massima di metri 3,70; le deposizioni dei testi C. (che aveva riferito che era stata tagliata la parte bassa della siepe e per più di metà la parte alta, mancando solo una parte finale), quella del teste B., che aveva indicato l'altezza della cesta al livello della sua testa, cioè a metri 1,82, ed ancora la deposizione di Z.F., che dopo aver riferito di un'altezza "sui 2 metri e qualcosina" ha precisato che vedeva la parte bassa della cesta (che non avrebbe potuto vedere se fosse stata ad un'altezza superiore all'altezza del tettuccio del muletto).
III) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte esclude una iniziativa àutonoma dei lavoratori, mentre era dimostrato che gli stessi stavano provvedendo al taglio della siepe anche sulla parte alta.
IV) Medesimo vizio riguarda l'autorizzazione al taglio asseritamente rilasciata dal preposto BE., a riprova di un comportamento del tutto abnorme ed eccentrico, al quale il datore di lavoro era estraneo;
V) Violazione di legge in relazione all'art.220 cod.proc.pen. e al T.U. n.81/2008, nonché vizio della motivazione. La Corte ha travisato le conclusioni del consulente tecnico Ing. De Angeli, il quale aveva spiegato le ragioni per le quali la caduta era avvenuta ad un'altezza inferiore a 2 metri, e che le cause non erano da porsi in relazione alla instabilità del mezzo, dotato di una cesta adeguata, del tutto adatta al sollevamento, sia pure eccezionale, di persone.
VI) Violazione dell'arL533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, non essendo stata raggiunta la prova della responsabilità degli imputati, oltre ogni ragionevole dubbio, tanto che anche il Procuratore Generale di udienza ne aveva chiesto l'assoluzione.

5) Il ricorso di P.B. è affidato a quattro motivi.
I) Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione per avere la Corte utilizzato quale prova della colpevolezza dell'imputato le spontanee dichiarazioni rese dalla persona offesa P.G. alla udienza del 13/9/2017. La persona offesa è stata processualmente valorizzata come testimone in danno dell'imputato, mentre ha reso solo dichiarazioni spontanee, senza previo giuramento e senza essere stata sottoposta ad interrogatorio: la difesa dunque non doveva prendere posizione né smentire quanto riferito circa il dialogo con la B.L.F. la sera dell'infortunio.
Il) Vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ritiene provata la prassi elusiva delle norme antinfortunistiche sul luogo di lavoro. e disattende le testimonianze favorevoli all'imputato. La Corte ritiene artatamente alterato lo stato dei luoghi prima dell'arrivo dei Carabinieri con lo spostamento del muletto, mentre era stato spostato il solo decespugliatore, e seguendo questa "cultura del sospetto" non tiene conto di quanto emerso dalle deposizioni del G.L. e dell'enologo B. sul fatto che la prassi aziendale era quella di demandare al giardiniere la potatura della parte alta della siepe con un carrello elevatore ed ai lavoratori dell'azienda la parte bassa, ad altezza d'uomo; dello stesso Z.F. che, nella dichiarazione effettuata davanti alla P.G. il 23/6/2014 nell'immediatezza dell'infortunio, aveva affermato che era la prima volta che lui ed il DR.A. svolgevano una simile lavorazione; della P.G., che, a parte l'inutilizzabilità della sua deposizione, non poteva aver appreso la mattina dal marito del taglio della siepe in quanto l'ordine era stato dato dal BE. solo a mezzogiorno; del BE., che ha negato di aver dato l'autorizzazione ad operare con il muletto e la sovrastante gabbia.
III) Violazione di norme processuali e vizio motivazionale laddove si afferma che si trattava di lavori in quota e dovessero essere dunque rispettate le cautele di legge. Argomenti analoghi a quelli sviluppati dalla difesa della B.L.F. nel secondo motivo di ricorso.
IV) Violazione dell'art. 533 cod.proc.pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Cotte di merito pronunciato una condanna pur in presenza di un "ragionevole dubbio".

 

Diritto
 



1. I ricorsi prospettano entrambi varie tematiche comuni, in ordine alle quali si impongono le considerazioni che seguono.

2. Non è fondata la questione in rito riguardante la eccepita inutilizzabilità della testimonianza resa da P.G..
Viene in esame l'art.199 cod.proc.pen., intitolato alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti, che stabilisce che i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre, ma devono farlo quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato; il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi, chiedendo loro se intendano avvalersene.
Sulle conseguenze di tale mancato avviso e dell'ulteriore avviso da rivolgere al teste riguardante l'obbligo di dire la verità sancito dall'art.497, comma 2, cod.proc.pen., si è statuito però che la deposizione comunque resa non è inficiata da una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ovvero dall'inutilizzabilità c.d. patologica, ma da una nullità relativa, che avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell'atto, ovvero Immediatamente dopo. In questo senso, che si sia in presenza di una nullità relativa, depone la previsione processuale recata dall'art.497, comma 3, cod.proc.pen. e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.6, n.41260 del 11/09/2019, Raffaelli, Rv.277284-01; Sez.3, n.21374 del 16/01/2018, Rv.273219-01; Sez.S, n.44860 del 07/09/2015, Piccinini, Rv.265686).
L'impugnata sentenza perciò non merita censure nella parte in cui tiene conto di quanto dichiarato in udienza dalla vedova del DR.A..
3. Anche in ordine all'accertamento operato dai giudici di merito circa il lavoro che si stava eseguendo in quota, non sussiste il denunciato vizio motivazionale della pronuncia di appello.
Sul punto va preliminarmente ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato altresì che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopièa evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente inco patibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007· sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. li giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
In realtà i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di , motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
3.1. Fatta tale doverosa premessa in punto di diritto, ritiene il Collegio che l'accertamento dell'altezza superiore ai due metri da cui stava operando il lavoratore rimasto vittima dell'infortunio é stato adeguatamente supportato dalla Corte territoriale, la quale, giova ripetere, ha fatto espresso richiamo ad acquisizioni probatorie incontrovertibili, a fronte delle quali gli odierni ricorrenti hanno opposto dichiarazioni testimoniali non univoche nel contenuto, raccolte a distanza di circa due anni dai fatti, e basate su valutazioni meramente soggettive, posto che nessuno aveva assistito all'incidente, a parte lo Z.F. che manovrava il muletto. Sostanzialmente, la difesa ha proposto una lettura meramente assertiva dell'altezza in cui operava il DR.A. per arrivare poi ad una differenza di pochi centimetri, appena al dì sotto dei due metri, circostanza che, in ogni caso, - sotto il profilo della comune prudenza - rendeva ugualmente necessari dispositivi di protezione, anche perché si stava adoperando una struttura in movimento, non stabile ed allestita in maniera approssimativa dagli stessi operai.
Di contro, come già detto nella esposizione del fatto, la Corte di Venezia ha in maniera approfondita valorizzato le seguenti circostanze: il verbale di Pronto Soccorso redatto all'arrivo dell'ambulanza sul luogo dell'infortunio, nel quale risultava un "politrauma da un'altezza di circa 3 metri"; il documento che registrava l'ingresso del paziente in neurochirurgia che riportava la caduta "da un'altezza di metri 3 mentre stava potando delle piante"; la ricostruzione del quadro del sinistro fatta dai Carabinieri e dal tecnico dello Spisal, i quali, giunti sul posto, su indicazione dello Z.F., collocavano la cesta ad un'altezza di 2 metri e mezzo dal suolo; la denuncia di infortunio indirizzata due giorni dopo all'INAIL dal datore di lavoro CE.VI.V. in cui si comunicava la caduta del DR.A. da un'altezza di 3 metri.

4. Posto allora che si trattava di lavoro "in quota" e che agli operai. non era stata fornita alcuna dotazione di sicurezza, assume rilievo determinante l'esame dei motivi di ricorso con i quali entrambi gli imputati deducono il comportamento "abnorme" dei lavoratori, tale da escludere il nesso di causalità tra le omissioni ascritte agli imputati e l'evento per cui è processo.
E' noto infatti che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (ex multis, Sez.4, n.7188 del 10/01/2018, Rv.272222; Sez.4, n.7267 del 10/11/2009 - dep.23/02/2010, Rv.246695).
Si è osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di incidenza causale della negligenza del lavoratore in occasione dell'infortunio di cui rimane vittima, ha raggiunto approdi consolidati.
In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre · l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez.4, n.21587 del 2007, Rv.236721).
Si è successivamente affermato - sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritta a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante - che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicaJmerite e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez.4, n.5007 del 28/11/2008, Rv.275017 Sez.4, n.15124 del 13/12/2016, Rv.269603).
Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Nel caso di specie va dunque valutato se la condotta tenuta dalla vittima fosse o meno prevedibile per i titolari delle imprese coinvolte nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale a loro eventuali omissioni.

5. La soluzione offerta dalla Corte di Venezia non è sufficiente ed adeguata a sostenere una pronuncia di responsabilità degli imputati "aldilà di ogni ragionevole dubbio".

E' noto che la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art.533, comma 1, cod.proc.pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez.5, n.1282 del 12/11/2018, Rv.275299; Sez.1, n.23813 del 08/05/2009, Rv.24"3801; Sez.1, n.31456 del 21/05/2008, Rv.240763).
Il procedimento logico conforme a tale canone legislativo - ispirato alla regola b.a.r.d. (beyond any reasonable doubt) di derivazione anglosassone - deve condurre dunque ad una conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale e, quindi, alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio (in tal senso Sez.1, n.17921 del 03/03/2010, Rv.247449).

6. La Corte di Venezia, nel pronunciare la condanna degli odierni imputati, non ha fatto buon governo dei due enunciati principi di diritto (esclusione del nesso di causalità in caso condotta "abnorme" del lavoratore e necessità di una prova della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio").
Occorre prendere le mosse da alcuni dati di fatto riportati dai giudici di merito.
Nel riassumere le dichiarazioni rese da Z.F. il Tribunale afferma che questi, dopo essere stato avvisato da BE. che al rientro dalla pausa pranzo avrebbe dovuto provvedere al taglio della siepe insieme al DR.A., aveva raggiunto il DR.A. che stava tagliando la siepe fino all'altezza in cui era in grado di arrivare da solo e ciò non solo tenendo i piedi a terra ma anche salendo sopra il rimorchio di un camion della ditta. Quest'ultima modalità risultava essere una prassi consolidata nel taglio della siepe, avendo il teste riferito che veniva sovente utilizzata la parte scoperta di un camion a mò di piano rialzato, sì da riuscire a raggiungere un'altezza maggiore della siepe rispetto a quella cui si arrivava "stando con i piedi per terra", ed oltre la quale comunque provvedeva il giardiniere, G.L.. Il giorno 23 giugno 2014 - si legge ancora nella sentenza di primo grado - posto che era la prima volta che lo Z.F. doveva provvedere alla potatura insieme al DR.A., i due operai avevano deciso di utilizzare una struttura presente sul posto, composta da un bancale sopra il quale vi era una gabbia metallica,. che veniva inforcata mediante le zanche di un muletto in dotazione, creando una sorta di carrello elevatore (Il teste così si esprime "abbiamo preso la gabbia con il muletto e abbiamo cominciato il lavoro...abbiamo preparato il muletto insieme, non era niente pronto...la gabbia non era già pronta sul muletto, l'abbiamo preparata insieme...abbiamo deciso di fare così, abbiamo visto una cosa sicura").
Riporta poi il Tribunale le dichiarazioni del teste B., accorso dopo l'infortunio mortale, il quale, sentito sulle modalità con le quali veniva effettuato il taglio della siepe, aveva risposto che il G.L. utilizzava "un camion con il braccio e la testa in cima", mentre i dipendenti dell'azienda agricola operavano "o da per terra o al massimo sopra il furgone aziendale per avere un po' più di raggio d'azione", chiarendo che la struttura utilizzata quel giorno da Z.F. e DR.A. era, per quanto a sua conoscenza, "la prima volta" che veniva adoperata.
La Corte territoriale, in base a tale materiale probatorio, ha escluso l'imprevedibilità del comportamento dei dipendenti dell'azienda, sottolineando l'esistenza di una prassi - cioè non il solo taglio basso della siepe effettuato da terra ma anche un taglio più in alto utilizzando il pianale di un camion -· sotto gli occhi dì tutti, senza che nessuno rilevasse alcunché o impedisse tale improprio comportamento.
Secondo i giudici di appello dunque, il fatto che gli imputati avessero sostenuto di non avere avuto conoscenza della modalità rischiosa con cui avveniva il taglio della siepe, non poteva costituire causa di esonero da responsabilità.
E' corretto affermare - anche se la impugnata sentenza non si dilunga sul punto ed anzi è assai sintetica nell'affrontare il tema dell'interruzione del nesso causale, limitandosi a richiamare l'assenza di dispositivi di protezione individuale nonostante l'accertata prassi di non lavorare "con i piedi per terra" - che incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro (cfr. in argomento Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608 - 01, così massimata: «In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem" foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche»).
Ma la prassi di cui si parla in sentenza non corrisponde alla modalità operativa seguita il giorno del fatto.
Infatti, la Corte di Venezia, quando parla della prassi, (pagg.10 e 11) si riferisce ad altro, al fatto cioè che i lavoratori interni operavano da terra o al massimo sul furgone aziendale sulla parte bassa della siepe ed il giardiniere sulla parte alta con il carrello elevatore.
L'utilizzo del muletto con sovrastante gabbia costituisce modalità operativa assai diversa e sicuramente ben più rischiosa, data la instabilità del mezzo, non utilizzabile per il sollevamento di una persona, dato il non improbabile brandeggio dell'intera struttura. Di ciò ha riferito il consulente della difesa Ing. Franco De Angeli, il quale ha affermato (pag.8 della sentenza di primo grado) che solo per situazioni contingenti era possibile usare un dispositivo non destinato al sollevamento delle persone, a condizione del rispetto delle garanzie di sicurezza, garanzie che nella specie sono risultate assolutamente mancanti.
La sentenza impugnata presenta allora un vuoto motivazionale nell'equiparazione tra la prassi della salita sul pianale del camion aziendale e l'assemblaggio da parte dei due operai della struttura utilizzata per la prima volta il giorno dell'infortunio e neppure si sofferma sulla circostanza se anche la prassi di utilizzare per il taglio della siepe il pianale di un camion comportasse un lavoro "in quota", ovvero ad un'altezza superiore a due metri, tale da imporre l'adozione di presidi di protezione individuale contro i rischi di caduta.
A pag.12 della sentenza si legge: "dunque se c'era la strumentazione predisposta per quel lavoro in quota significa che non esisteva la prassi del lavoro da eseguirsi esclusivamente da terra o dal rimorchio del furgone e che soprattutto l'idea di utilizzare quel macchinario non era frutto dell'improvvisazione di quel giorno, dato che già esisteva una struttura con cui si soleva operare".
Tale considerazione della Corte è frutto delle dichiarazioni rese da P.G. - della cui utilizzabilità si è più sopra detto - che nel ricordare il colloquio avuto quella stessa mattina del 23 giugno 2014 con il marito prima che si recasse al lavoro, aveva appreso della presenza in azienda di una struttura già pronta, un muletto con "una specie di recinto".
Ad esse però si contrappongono quelle dello Z.F., secondo cui la struttura non era già predisposta ma era stata assemblata sul momento insieme al DR.A..

7. Conclusivamente, mancando la prova certa di una pericolosa prassi invalsa in azienda nell'uso del muletto con la gabbia per effettuare in quota il taglio della siepe, e non potendosi escludere - per altro verso - una iniziativa estemporanea dei lavoratori, imprevedibile da parte datoriale, e dunque non essendo superato "ogni ragionevole dubbio" nel rapporto di causalità tra le omissioni contestate in imputazione e l'evento mortale, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

 

P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 23 settembre 2020